regolamento Bruxelles I
Il giudicato arbitrale quale motivo ostativo alla circolazione delle sentenze nel sistema di Bruxelles I: note a margine della sentenza London Steam-Ship
Con la recente sentenza resa nella causa C-700/20, London Steam-Ship, la Corte di giustizia dell’Unione europea torna a occuparsi del difficile rapporto tra giurisdizione civile e arbitrato nello spazio giudiziario dell’Unione. Il tema, già ampiamente esplorato dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze March Rich, Van Uden, West Tankers e Gazprom) e oggetto di grande attenzione in dottrina (v., ex multis, Salerno, Carducci, Benedettelli e Leandro 2015), trova, come noto, una scarna disciplina nel regolamento (UE) n. 1215/2012 o «Bruxelles I-bis». In particolare, ai sensi dell’art. 1 par. 2 lett. d, l’arbitrato è escluso dall’ambito di applicazione del regolamento; la portata di tale esclusione è meglio specificata al considerando n. 12 del regolamento (introdotto in occasione della rifusione nel regolamento (UE) n. 1215/2012 del previgente regolamento (CE) n. 44/2001 o «Bruxelles I»), considerando che in parte riprende i principi affermati dalla Corte di giustizia nel vigore della precedente disciplina. L’art. 73 par. 2 del reg. Bruxelles I-bis, infine, stabilisce che il regolamento non pregiudica l’applicazione della Convenzione di New York del 1958. A seguito di uno degli ultimi rinvii pregiudiziali provenienti dal Regno Unito, all’origine della sentenza in commento, la Corte è stata chiamata a decidere se e in che misura un lodo arbitrale e una sentenza nazionale che ne recepisce il contenuto possano ostacolare il riconoscimento e l’esecuzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, di una decisione resa tra le medesime parti in un diverso Stato membro. La soluzione fornita dalla Corte è sicuramente molto originale – se non, come si vedrà, a tratti anche «creativa» – e in poco tempo ha suscitato un vivace dibattito circa le sue possibili implicazioni sul sistema di circolazione delle decisioni nel sistema di diritto uniforme europeo (v. i primi commenti di Briggs, Cuniberti e Leandro 2022).