recesso
Riflessioni ‘crepuscolari’: la proposta della Commissione Europea per un recesso coordinato dal Trattato sulla Carta dell’Energia
Mattia Colli Vignarelli (Università degli Studi di Torino) 1. Introduzione L’epopea del Trattato sulla Carta dell’Energia (TCE) è entrata in una nuova fase. Quanto durerà non è ancora dato stabilirlo: dipende in larga parte dalle scelte degli Stati e dalla creatività dei giuristi. Ma, di fatto, siamo giunti al crepuscolo.
Brevi considerazioni sull’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa e sulle sue conseguenze
Andrea Saccucci (Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) 1. L’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. Come noto, con la Risoluzione n. CM/RES(2022)2 del 16 marzo 2022, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha deciso che la Federazione Russa ha cessato di essere membro del
La sentenza Governor of Cloverhill Prison della Corte di giustizia UE: giusta la scelta delle basi giuridiche per gli Accordi con il Regno Unito in materia di Brexit?
Alessandro Rosanò (Università di Firenze) 1. Con la sentenza resa il 16 novembre 2021 (v. Governor of Cloverhill Prison), la Grande Sezione della Corte di giustizia ha avuto modo di affrontare una delicata questione collegata all’esecuzione di mandati d’arresto europei (MAE) emessi da parte di autorità giudiziarie britanniche nella fase
Possono i capi di governo recedere dai trattati senza coinvolgere i parlamenti nazionali?
Deborah Russo (Università di Firenze) Nell’ottica dei governi sovranisti o nazionalisti, il recesso dai trattati rappresenta uno strumento chiave della strategia di recupero della sovranità ceduta. Così, negli ultimi anni è divenuto una scelta «di tendenza»: basti menzionare, per limitarsi a qualche esempio, al recesso da vari trattati di rilevante
Diretta streaming: Exit! Il recesso dai trattati multilaterali.
Diretta streaming a partire dalle ore 9 del I aprile 2019
Prime riflessioni sulla dichiarazione statunitense di denuncia dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico
Il 1° giugno 2017 il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la denuncia dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico (per una primo esame dell’Accordo, v. Romanin Jacur), poiché esso provocherebbe la perdita di posti di lavoro e un rallentamento della crescita e della produzione statunitensi, a vantaggio delle economie straniere. Com’è noto, si tratta del più recente strumento internazionale vincolante di tutela del clima, adottato il 12 dicembre 2015 dalla XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico ed entrato in vigore il 4 novembre 2016. Gli Stati Uniti avevano ratificato l’Accordo il 3 settembre 2016. Nel breve commento che segue, si leggeranno la dichiarazione statunitense e le relative reazioni internazionali alla luce del dettato e dell’effettiva portata dell’Accordo di Parigi. Come si vedrà, l’oggetto del discorso presidenziale è stato duplice: esso risiede non solo nel recesso dall’Accordo di Parigi, ma anche nella cessazione immediata del suo adempimento. La dichiarazione degli Stati Uniti assume allora un ampio significato, che sembra confermare la persistente preminenza di certi interessi economici sull’esigenza di un’efficace azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico.
II) Brexit: Should They Go…
Qualora all’esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea, previsto per il 23 giugno 2016 e indetto sulla base degli European Union Referendum Act del 17 dicembre 2015 (per la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord) e del 28 gennaio 2016 (per Gibilterra), la maggioranza degli elettori britannici dovesse pronunciarsi a favore dell’uscita dall’Unione, non avrebbero effetto le misure varate dal Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 (v. al riguardo il post di Rossolillo). Prenderebbe invece avvio la procedura di recesso disciplinata (in modo alquanto lacunoso, in verità) dall’art. 50 TUE, norma introdotta dal Trattato di Lisbona e mai, fino a questo momento, concretamente utilizzata (cfr. Łazowski, p. 116; Piris, p. 112 ss.).
I) Brexit: Should They Stay…
La vittoria dei “vote remain”, il 23 giugno prossimo, – per la precisione, la comunicazione di tale esito del referendum popolare sulla permanenza del Regno unito nell’Unione al Segretariato generale del Consiglio UE, da parte del governo britannico – determinerà l’applicazione di un new settlement for the United Kingdom within the European Union, secondo quanto stabilito dal Consiglio europeo nella riunione del 18-19 febbraio scorsi. Pertanto, volendo commentare tale new settlement, prioritario è puntualizzare la natura degli atti che lo prefigurano e disciplinano.
Patti chiari, amicizia lunga: l’accordo sullo status del Regno Unito nell’Unione europea
Giulia Rossolillo, Università di Pavia L’atteggiamento di rifiuto da parte del Regno Unito nei confronti di qualsiasi forma di unione politica tra gli Stati europei rappresenta una costante del processo di unificazione del Vecchio Continente. Fin dal suo ingresso nella Comunità economica europea, nel 1973, la Gran Bretagna ha infatti