negazionismo
Sulla legge che introduce la punizione delle condotte negazionistiche nell’ordinamento italiano: tre argomenti per una critica severa
L’8 giugno 2016 la Camera dei deputati del Parlamento italiano, dopo un lungo e travagliato iter che ha registrato diverse proposte contrastanti, ha definitivamente approvato, con 237 voti a favore, 5 contrari, e 102 astenuti, la proposta di legge n. 2874-B che punisce il negazionismo (così come modificata dal Senato il 3 maggio 2016). La proposta consta di un solo articolo con il quale si aggiunge un nuovo comma 3-bis all’art. 3 della legge n. 654 del 1975, e successive modifiche. In esso si sancisce la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui «la propaganda, ovvero l’istigazione e l’incitamento, commesso in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».
Cinque argomenti contro il reato di negazionismo
Le idee, anche peggiori, si combattono con le idee, possibilmente le migliori. È in virtù di tale convincimento che, diversamente da quanto sostenuto dal Prof. Sacerdoti, sono contrario all’introduzione di un reato di negazionismo in Italia. Sinteticamente, tale posizione è fondata su cinque argomenti (sui quali è in corso un
Il reato di negazionismo: una tutela della democrazia, non un impedimento alla ricerca storica
La presentazione al Senato del progetto di legge per punire penalmente la negazione dell’olocausto ebraico, dei genocidi in genere e di altri gravissimi crimini internazionali ha sollevato una levata di scudi da parte degli storici italiani. Pur naturalmente preoccupati del diffondersi dell’antisemitismo, che si riconosce “assume anche la forma di negazione