diritti umani
Cronaca di una decisione di inammissibilità annunciata: la petizione contro il cambiamento climatico Sacchi et al. c. Argentina et al. non supera il vaglio del Comitato sui diritti del fanciullo
Mariangela La Manna (Università Cattolica del Sacro Cuore) 1. Lo scorso 11 ottobre 2021 il Comitato sui diritti del fanciullo, l’organo di controllo che veglia sull’attuazione e sul rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo (di seguito, la Convenzione), ha pubblicato la sua decisione di inammissibilità (d’ora in avanti, la
Waiting for the Walls of Jericho to Fall: Faith, Trust, and the European Arrest Warrant System in light of a Recent Irish Preliminary Reference
Alessandro Rosanò (Università di Firenze) 1. On 23 July 2021, the Irish Supreme Court decided to pose some preliminary questions to the European Court of Justice (ECJ) regarding the protection of fundamental rights in the framework of the European Arrest Warrant (EAW) mechanism and the ongoing rule of law crisis
Adattamento ‘a rovescio’ e obblighi a realizzazione progressiva: una (possibile) lettura
Laura Magi (Università di Firenze) 1. Il legame fra obblighi a realizzazione progressiva (ORP) e adattamento del diritto internazionale al diritto interno può non apparire evidente a prima vista. Per comprenderlo è necessario spingere lo sguardo oltre l’art. 46 della Convezione di Vienna sul diritto dei trattati, ed accogliere una
“Diritti fantastici e dove trovarli”. La crisi di Ceuta e l’insostenibilità delle politiche migratorie europee
Anna Fazzini (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”) 1. Introduzione Ci perdonerà J.K. Rowling se prendiamo in prestito il titolo del celebre testo di magia di sua inventiva, “Animali fantastici e dove trovarli”, per descrivere lo stato dei diritti alle frontiere europee, sempre più labile, sacrificabile di fronte agli interessi
Quando la prevenzione dell’immigrazione si arresta: l’incerta natura e la debole tenuta degli impegni tra Marocco e Unione europea
Dal 18 al 20 maggio 2021, circa 8.000 persone, tra cui più di un quarto minori di età, hanno attraversato la frontiera iberico-marocchina di Ceuta, una delle due enclaves spagnole nel continente africano (per una rassegna stampa v. qui, qui e qui). Questi numeri – lungi dall’essere solo numeri – sono rivelatori della grande impasse giuridica che riguarda il funzionamento delle zone di frontiera tra Unione europea e Paesi terzi.
Nell’ambito della cooperazione a fini di controllo delle migrazioni, è evidente lo scollamento tra il discorso ufficiale delle Istituzioni e dei Governi europei e la realtà geopolitica delle relazioni internazionali con i Paesi terzi. Lo spazio del diritto, e con esso gli spazi di tutela delle persone migranti nelle zone di confine, è apertamente sacrificato in nome dell’efficacia delle misure di contrasto all’immigrazione irregolare; come domandano Jean-Yves Carlier e François Crépeau, «la gestion des migrations ne laisse-t-elle pas ouvertes des zones trop larges de non-droit?» (p. 462).
Sezioni Unite, sentenza n. 20442 del 2020: il «contrappunto fugato» della sent. 238/2014 Corte cost.
Chiara Venturini (Università di Roma “Tor Vergata”) In data 7 luglio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20442 (depositata il 28 settembre 2020), sembrerebbe aver aggiunto una nuova voce al cantus firmus giurisprudenziale che non riconosce l’immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione dello Stato del foro per
Alcune questioni dell’emergenza COVID-19 in Italia in un’ottica di International Disaster Law (Parte I)
La crisi innescata dal COVID-19 ha confermato come i disastri (sul soddisfacimento dei criteri utilizzati nelle definizioni giuridiche di disastro relativamente a questo contesto vedi qui e, in generale, qui) rappresentano una delle principali problematiche per la Comunità internazionale, sollevando molteplici interrogativi anche di tipo giuridico. Alcuni aspetti, specificatamente connessi al contesto italiano, possono essere qui discussi, secondo un’agenda eterogenea connessa alle questioni che hanno maggiormente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e della stampa. In questo primo post ci soffermeremo: (a) sulle misure di preparazione e prevenzione che potevano attendersi rispetto alla pandemia; (b) e sul presunto dovere di assistenza verso l’Italia. Successivamente l’attenzione verterà (c) sull’impiego di medici stranieri nell’emergenza e (d) sulle polemiche connesse all’invio di personale militare di soccorso da parte della Russia.
Rispetto a queste problematiche inerenti all’Italia si possono offrire alcuni spunti di riflessione anche alla luce degli strumenti connessi al cd. International Disaster Law (d’ora in avanti IDL; su questo ambito di ricerca vedi, ad esempio, qui e De Guttry, Gestri e Venturini), specie in considerazione della stretta interrelazione che questo settore richiede fra input internazionali ed europei e misure da adottarsi a livello nazionale di vario tipo (istituzionali, normative ed operative), per prevenire, mitigare e rispondere a situazioni di disastro.
Post Scriptum sulla sospensione dei termini processuali da parte della Corte europea per l’emergenza Covid-19
Come preconizzato nel nostro primo commento alle misure eccezionali adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in data 16 marzo 2020 (qui), il persistere della situazione di emergenza sanitaria a livello globale causata dalla diffusione pandemica del Covid-19 ha reso necessario un ulteriore intervento da parte della Corte per estendere temporalmente e specificare ulteriormente l’applicazione di tali misure.
PANDEMIA, IMPRESE E DIRITTI UMANI. L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GUIDA ONU SU IMPRESA E DIRITTI UMANI AL TEMPO DEL COVID-19
Sino ad oggi il dibattito sull’impatto del COVID-19 sui diritti umani ha concentrato l’attenzione sul ruolo degli Stati e sulla legittimità delle misure di deroga o di limitazione delle libertà individuali adottate per contenere la diffusione della pandemia, in combinazione con quelle di tipo economico e sociale tese ad offrire una rete di sicurezza sia agli individui che alle imprese. Minore attenzione, invece, è stata riposta sul ruolo, non meno importante, del settore privato. I Principi Guida ONU su impresa e diritti umani del 2011 (UNGPs) ci ricordano in effetti, che se da un lato spetta agli Stati l’obbligo (positivo) di regolare le attività delle imprese in modo che queste ultime non violino i diritti umani (v. Fasciglione, pp. 37-47), dall’altro lato la responsabilità delle imprese di rispettare (CRtoR), disciplinata dal secondo Pilastro dei UNGPs, impone alle imprese di rispettare i diritti umani nel corso delle loro operazioni e dell’intera value chain (v. Bonfanti e Bordignon, in part. p. 501) e di adottare le misure necessarie per evitare che le proprie attività abbiano un impatto negativo sui diritti umani e nel caso in cui lo si sia cagionato, per prevenirlo, mitigarlo e rimediarlo.
«Nous sommes en guerre»: la lotta globale alla pandemia alla prova del Patto internazionale sui diritti civili e politici
Assodata l’impossibilità di contenere il contagio all’interno dei singoli Stati e addirittura all’interno di un singolo continente, sembra dunque utile fare chiarezza, anche al fine di cogliere gli sviluppi futuri di questi eventi, su quale sia lo standard applicativo dei diritti umani nell’ambito del sistema universale di tutela descritto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (d’ora in avanti, anche solo Patto o Pidcp).