corte costituzionale italiana
La decisione che ci aspettavamo (o quasi): sulla sentenza della Corte costituzionale del 4 luglio 2023, n. 159, tra condanne al risarcimento dei danni per crimini nazisti, preclusione dell’esecuzione forzata e Fondo ristori
Giorgia Berrino (Università degli Studi di Ferrara) 1. Il 21 luglio scorso, la Corte costituzionale ha depositato una decisione destinata – per il noto contesto in cui si inserisce – a divenire storica ancora prima della sua adozione. Si tratta della sentenza del 4 luglio 2023, n. 159 con cui
La reazione del Governo italiano al (nuovo) ricorso tedesco di fronte alla CIG. Prime note sugli effetti dell’art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36
In disparte i profili processuali e di merito dell’atto di ricorso tedesco (cui sono dedicate le riflessioni di Giorgia Berrino), l’analisi qui proposta verte su natura, modalità e contenuti della reazione italiana. Innanzitutto, occorre osservare che il Governo italiano, anziché depositare una propria contro-memoria scritta prima della convocazione dell’udienza pubblica, originariamente fissata dalla Corte per il 9 e 10 maggio scorsi, ha preferito modificare il quadro normativo interno, onde disinnescare immediatamente (quantomeno) la domanda cautelare dello Stato ricorrente. In questi termini va letta, infatti, la previsione dell’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, un decreto-legge primariamente volto ad adottare misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel quale è stata, tuttavia, inserita una disposizione apparentemente estranea e disomogenea
La «restaurazione» del giudice penale e la «garanzia» della Consulta: in margine alle ordinanze n. 216 e n. 217 del 2021
Samuele Barbieri (Università di Ferrara) 1. Quando si commentarono i due ormai celebri obiter dicta contenuti nella sentenza n. 269 del 2017 (sui quali, ex multis, Guazzarotti; Mastroianni 2018; Rossi 2018; Martinico e Repetto; Tizzano; Nascimbene) si utilizzò l’efficace espressione “cambio di passo” (cfr. Caruso) per qualificare la deviazione della
Sezioni Unite, sentenza n. 20442 del 2020: il «contrappunto fugato» della sent. 238/2014 Corte cost.
Chiara Venturini (Università di Roma “Tor Vergata”) In data 7 luglio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20442 (depositata il 28 settembre 2020), sembrerebbe aver aggiunto una nuova voce al cantus firmus giurisprudenziale che non riconosce l’immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione dello Stato del foro per
Il dialogo tra Corti, per finta
Il 23 novembre 2016 (ma il deposito dell’ordinanza risale a pochi giorni fa) la Corte costituzionale ha deciso di rivolgere una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Non è la prima volta; questa, però, è speciale. Chi conosce il caso – che è una prosecuzione del noto affaire Taricco, ma anche la stessa ordinanza di rimessione ha già ricevuto attenzione (v. qui, qui, qui e ancora qui, qui, qui e qui) – può saltare al capoverso successivo. Per gli altri, ecco un rapido riassunto. Tutto ha inizio con le scorrerie di «una banda nel campo del commercio di champagne» (la definizione è dell’AG Kokott) che, secondo gli inquirenti, realizza plusvalenze milionarie frodando il fisco, ai danni non solo della comunità nazionale ma anche di un più vasto ente, l’Unione europea. La banda dello champagne costituisce società di comodo per eludere l’IVA, tributo dalla cui riscossione l’Unione trae direttamente una parte importante delle proprie risorse finanziarie. Le attività illecite della banda – e di quante altre? molte, pare… – iniziano nel 2005, per puro caso l’anno in cui il Parlamento licenzia la legge detta “ex-Cirielli”, che, per i reati del tipo indicato, restringe il termine entro cui il differimento della prescrizione può spingersi, portandolo da metà a un quarto del termine ordinario. Nove anni dopo, sui membri della banda, non ancora rinviati a giudizio e pronti a brindare, si abbatte la scure della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata in causa a titolo pregiudiziale dal Tribunale di Cuneo. Il giudice piemontese, non potendo incidere sulle cause strutturali di un esito cui non vuole rassegnarsi, fa quel che può: si accanisce contro il frammento di ex-Cirielli che è causa prossima dell’ingiustizia e ne denuncia numerosi profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione, tutti abbastanza fantasiosi, in verità. L’AG Kokott cura un empatico restyling della domanda, riducendola in sostanza a un unico quesito: è la prescrizione breve compatibile con l’articolo 325 del TFUE, che obbliga gli Stati membri a combattere la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive e non meno incisive di quelle prese a tutela dei propri interessi finanziari contro illeciti analoghi? Per l’AG, assolutamente no. La Corte redige una motivazione più sfumata a sostegno della medesima conclusione (o almeno così sembra): il giudice a quo disapplichi la norma che limita il differimento della prescrizione. Il Tribunale di Cuneo prontamente esegue. Altri giudici italiani (tra cui la Corte di cassazione), invece, rifiutano di dar seguito a un’ingiunzione contraria al principio di legalità (art. 25, co. 2, Cost.), principio che la Corte costituzionale intende esteso a tutti gli aspetti della punibilità, termini di prescrizione inclusi. Contro il tentativo del giudice europeo di imporre un’applicazione retroattiva del diritto penale in malam partem, la Consulta è invitata, anche con una certa veemenza, a erigere i controlimiti. Con l’ordinanza n. 24, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2017, il giudice costituzionale smorza i toni ma, con fermezza, chiede al giudice europeo: posso, giusto?
Un giudizio mostruoso. Quarta istantanea della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale italiana
La mostruosità può predicarsi anche di qualcosa che si ammira. In questo senso la sentenza n. 238 mi è parsa “mostruosa” e non ho esitato a scriverlo, due volte in questo Blog (qui e qui) e ancora nel Forum di Quaderni Costituzionali. Sin dall’inizio la decisione ha suscitato anche reazioni
Norme internazionali generali e principi costituzionali fondamentali, fra giudice costituzionale e giudice comune (ancora sulla sentenza 238/2014)
Pasquale De Sena è professore ordinario di diritto internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 1. Il suggestivo (secondo) post di Lorenzo Gradoni è un’occasione troppo ghiotta perché io la lasci passare, senza approfittarne per aggiungere qualche considerazione ulteriore rispetto al mio primo intervento sulla sentenza 238 della
Giudizi costituzionali del quinto tipo. Ancora sulla storica sentenza della Corte costituzionale italiana
Lorenzo Gradoni è professore associato di diritto internazionale presso l’Università di Bologna È a tutti noto che la Corte costituzionale italiana giudica sulla legittimità delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sui conflitti di attribuzione, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e, infine, sull’ammissibilità delle richieste
“Il non-essere non è e non può essere”: brevi note a margine della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale rispetto all’adattamento dell’ordinamento italiano al diritto internazionale consuetudinario
Marco Longobardo è dottorando di ricerca, curriculum di Diritto internazionale e dell’Unione Europea, presso la Sapienza-Università di Roma La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale e i commenti dei Professori Lorenzo Gradoni e Pasquale De Sena in questo blog sono preziose occasioni di riflessione circa i modi con cui l’ordinamento
Spunti di riflessione sulla sentenza 238/2014 della Corte costituzionale
Pasquale De Sena è professore ordinario di diritto internazionale presso l’Università Cattolica di Milano 1. La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale è una pronuncia significativa, non solo perché essa si pone in conflitto con la decisione precedentemente resa in argomento dalla Corte internazionale di giustizia, e con gli orientamenti