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I climate cases di fronte alla sfida dell’ammissibilità: riflessioni a margine della decisione nel caso Duarte Agostinho
Giorgia Pane (Università di Palermo) 1. Premessa Il 9 aprile 2024 la Grande Camera della Corte europea dei diritti umani (di seguito “la Corte”) si è pronunciata su tre casi appartenenti all’ondata di climate litigation: KlimaSeniorinnen c. Svizzera, Carême c. Francia, e Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri
Nessuna “eccezione costituzionalmente giustificata” alla CEDU: contro-limiti vs. supremazia del diritto internazionale in Walęsa c. Polonia
(Lorenzo Acconciamessa, Corte europea dei diritti umani; membro della redazione)* 1. Il 23 novembre 2023 la Corte europea dei diritti umani (di seguito anche solo “la Corte europea”) ha reso la propria sentenza nel caso Walęsa c. Polonia. La pronuncia è di estremo rilievo in quanto costituisce l’esito di una
La «vittima» ai sensi dell’art. 34 CEDU, tra flessibilità e rischi di imprevedibilità. Il contrasto tra le recenti decisioni M.A. e altri c. Francia e A.M. e altri c. Polonia
Lorenzo Acconciamessa (Università di Palermo; membro della redazione)* 1. Il 31 agosto 2023 la Corte europea dei diritti umani (di seguito anche solo “la Corte) ha pubblicato la propria decisione di ammissibilità nel caso M.A. e altri c. Francia, che riunisce i ricorsi di 261 donne e uomini di varie
Filiazione omogenitoriale e limiti all’iscrizione e trascrizione dei rapporti derivanti da tecniche di PMA vietate in Italia: niente di nuovo sul fronte di Strasburgo
Michele Grassi (Università degli Studi di Milano) 1. Con tre recenti decisioni, rese in data 23 giugno 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a occuparsi delle complesse problematiche che accompagnano il riconoscimento dei rapporti di filiazione dei nati a seguito di fecondazione eterologa o surrogazione di maternità,
Brevi considerazioni sull’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa e sulle sue conseguenze
Andrea Saccucci (Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) 1. L’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. Come noto, con la Risoluzione n. CM/RES(2022)2 del 16 marzo 2022, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha deciso che la Federazione Russa ha cessato di essere membro del
LA DECISIONE SUL CASO SHORTALL ET AL. v. IRELAND: VERSO UN ULTERIORE (ED ECCESSIVO) RESTRINGIMENTO DELLA NOZIONE DI VITTIMA POTENZIALE NEL SISTEMA CEDU?
Marcella Ferri (Università di Firenze) 1. Con la decisione Shortall et al. v. Ireland, la Corte europea dei diritti umani (di seguito, Corte EDU o Corte) ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui le era stato chiesto di pronunciarsi in merito alla dichiarazione che, ai sensi della Costituzione irlandese (artt.
The Holy See as Seen from Strasbourg: Immune Like a State but Exempt from Rules on State Responsibility
Luca Pasquet (Utrecht University School of Law) In a judgment rendered on 12 October 2021 (J.C. et autres c. Belgique, available only in French), the European Court of Human Rights (ECtHR) held that by granting state immunity to the Holy See in a proceeding concerning compensation for alleged acts of
Contrasto al COVID-19 e/o demolizione dello Stato di diritto? Le misure ungheresi e la Convenzione europea
L’esame delle misure di emergenza votate dal Parlamento ungherese accuratamente condotto nel post di Simone Benvenuti induce a svolgere qualche riflessione “a caldo”, anche sulla conformità di dette misure rispetto all’art. 15 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Dico “a caldo”, non solo per l’impossibilità di condensare, in poche righe, ed in pochissimo tempo, un’analisi che richiederebbe maggiori approfondimenti; ma anche perché una valutazione precisa di tali misure esigerebbe, evidentemente, di poterne considerare la prassi di attuazione di cui, allo stato, non può ancora disporsi.
Due sono allora gli aspetti di carattere generale sui quali, sin da ora, è possibile articolare qualche riflessione, fermo restando che su ulteriori questioni di tipo più specifico, considerazioni più meditate senz’altro potranno seguire.
La sospensione dei termini processuali da parte della Corte europea per l’emergenza Covid-19
Con un comunicato stampa diffuso dalla Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo il 16 marzo 2020, è stata annunciata l’adozione da parte della Corte di una serie di misure eccezionali per rispondere alla crisi globale sanitaria senza precedenti dovuta alla diffusione pandemica del COVID-19, che tengono conto delle recenti decisioni adottate al riguardo dalle autorità dello Stato francese e dallo stesso Consiglio d’Europa (è proprio del 16 marzo 2020 il decreto del Presidente della Repubblica francese che, con effetto a partire dal giorno successivo, ha disposto una serie di misure straordinarie per il contenimento del contagio tra cui la limitazione degli spostamenti non giustificati da necessità di lavoro, di salute, di acquisto di beni di prima necessità, di assistenza e di esercizio fisico individuale e la chiusura degli esercizi commerciali non aventi ad oggetto servizi essenziali).
Misure di contrasto all’epidemia e diritti umani, fra limitazioni ordinarie e deroghe
L’impatto devastante dell’epidemia da COVID-19 sta imponendo agli Stati (e alle organizzazioni internazionali competenti) l’introduzione di misure vieppiù incisive per tentare di arginarne l’avanzata e mitigarne gli effetti. Alcuni dei provvedimenti adottati comportano restrizioni al pieno godimento dei diritti individuali: l’imposizione di quarantene e le ospedalizzazioni coatte costituiscono chiare interferenze col diritto alla libertà personale; la creazione di zone dalle quali non è concesso allontanarsi incide sulla libertà di movimento; la requisizione di beni privati limita il diritto di proprietà. In alcuni casi i governi hanno fatto ricorso a tecniche di sorveglianza capaci di limitare fortemente il diritto alla vita privata e familiare.
I diritti in questione sono garantiti dagli ordinamenti interni degli Stati, ma anche da numerosi trattati a tutela dei diritti umani. Sia i primi che i secondi prevedono tuttavia la possibilità di introdurre restrizioni al pieno esercizio dei diritti individuali, allorché debbano essere protetti interessi collettivi (quali la salute e l’ordine pubblico), interessi essenziali dello Stato o i diritti e le libertà di altri individui.
Scopo di questo post è di esaminare rapidamente quali restrizioni siano permesse nelle circostanze attuali, e quali siano i requisiti formali e sostanziali che vanno rispettati nella loro attuazione. L’analisi si concentrerà sul quadro giuridico fissato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU).