art. 3 cedu
Hafeez v the United Kingdom: a new chapter in the fight between the UK and the European Court of Human Rights over life imprisonment without parole and extradition
On 24 March 2020, the First Section of the European Court of Human Rights (ECtHR) gave formal notice to the Government of the United Kingdom of the application filed on behalf of Mr Muhammed Asif Hafeez in connection with his extradition to the United States, where he is indicted for charges of conspiracy to import heroin, methamphetamines and hashish, and aiding and abetting the manufacturing/distribution of heroin. (…) This post looks at the way in which the matter has been dealt with in the decision of the UK High Court of 31 January 2020, and advances some considerations on the main points of the dispute before the European Court of Human Rights in light of existing case law on article 3 and extradition.
Verso il superamento dell’ergastolo ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici penitenziari
L’affermazione delle garanzie individuali nel sistema penale è sempre l’effetto di un processo che si sviluppa per gradi, complice la diversa sensibilità nella interpretazione delle norme di fonte legislativa, il loro contestualizzarsi rispetto ai mutamenti sociali e culturali, la valorizzazione delle garanzie costituzionali e sovranazionali, il diverso apprezzamento nel contemperamento degli interessi in campo. Il sistema sanzionatorio penale costituisce un osservatorio privilegiato per apprezzare questo processo di sviluppo: è sufficiente mettere a confronto le posizioni assunte dalla Corte costituzionale all’inizio del suo operare e quelle assunte di recente sulla disciplina delle pene per comprendere quanto profonda sia la distanza nella sensibilità culturale e giuridica che è alla base delle pronunce (si pensi, tanto per richiamare due pronunce citate dalla Corte EDU nella sentenza qui oggetto di riflessione, alle sent. n. 12/1966 e 149/2018). Ci sono, però, anche momenti che, pur preparati dalla evoluzione pregressa nella interpretazione delle norme, costituiscono momenti di cesura, capaci di segnare svolte importanti nelle scelte di politica sanzionatoria. A questi momenti appartiene la sentenza della Corte europea nel caso Viola c. Italia del 13 giugno scorso, nella quale i giudici della I Sezione dichiarano che sussiste la violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) nella disciplina del combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter ord. penit., nella parte in cui subordina la concessione della liberazione condizionale, ai condannati alla pena dell’ergastolo per uno dei delitti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis cit., alla collaborazione con l’autorità giudiziaria (per un primo commento della sentenza si veda Mauri su questo blog).
NESSUNA SPERANZA SENZA COLLABORAZIONE PER I CONDANNATI ALL’ERGASTOLO OSTATIVO? UN PRIMO COMMENTO A VIOLA c. ITALIA
Diego Mauri, Università degli Studi di Firenze Lo scorso 13 giugno 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: Corte EDU) ha reso la propria decisione nel caso Viola c. Italia (ricorso n. 77633/16), con una sentenza che molti attendevano e in quale avevano riposto – non ingiustamente,
Cala il sipario della Corte europea sulle violenze al G8 (ma non sulla tortura in Italia). Brevi spunti a margine dei casi Azzolina e Blair
Cala il sipario della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle violenze commesse in occasione del G8 di Genova del 2001. Con due sentenze “gemelle” nei casi Azzolina et. al. e Blair et al. del 26 ottobre 2017, la Corte di Strasburgo ha nuovamente condannato l’Italia per la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 CEDU, stavolta in relazione alle violenze perpetrate dalle forze di polizia all’interno della caserma di Bolzaneto.
Chiuso così il contenzioso europeo sulle violenze del G8, è ora possibile tracciare un bilancio complessivo della vicenda. Un bilancio non certo lusinghiero per lo Stato italiano, reduce da quattro pesantissime condanne (alle due pronunce che qui si annotano si aggiungono le sentenze Cestaro del 14 aprile 2015 e Bartesaghi Gallo et al. del 22 giugno 2017 relative ai fatti nella scuola “Diaz-Pertini”, nonché le due decisioni di radiazione dal ruolo per componimento amichevole nei casi Alfarano e Battista et al. del 14 marzo 2017), che hanno censurato il carattere drammaticamente deficitario del sistema sanzionatorio italiano (quantomeno quello dell’epoca), puntando apertamente il dito contro la colpevole inerzia del legislatore (per un commento alla sentenza Cestaro, si rinvia ad un nostro precedente post).
Su questo scenario desolante si innesta la recente novella legislativa che, colmando l’imbarazzante e prolungato vuoto normativo, ha finalmente dotato l’ordinamento penale di una nuova fattispecie incriminatrice, l’art. 613-bis c.p., tesa a sanzionare atti di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Eppure, come si dirà, questo intervento non ci pare di per sé idoneo a mettere lo Stato italiano al riparo da nuove condanne per violazione dell’art. 3 CEDU.
L’Italia e il sovraffollamento carcerario: verso la soluzione del problema?
Claudia Morini, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” Occasioni per riflettere Sebbene nel nostro Paese quello del sovraffollamento carcerario sia un problema grave ed attuale, l’Italia è solo uno dei moltissimi Paesi al Mondo nei quali il numero delle persone detenute supera la capacità massima di quelle che potrebbero
L’insostenibile leggerezza del non-essere: la perdurante assenza del reato di tortura e i fatti del G8 sotto la (prevedibile) scure del giudice di Strasburgo. Prime riflessioni a margine del caso Cestaro c. Italia
Giulia Borgna, Università di Palermo e Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Premessa Le violenze perpetrate dalle forze di polizia nel corso dell’irruzione nella scuola Diaz-Pertini in occasione del summit del G8 di Genova «devono essere qualificate come tortura» ai sensi dell’art. 3 CEDU. Un danno (tutt’altro che
Migranti in fuga da situazioni di conflitto e violenza indiscriminata e Convenzione europea dei diritti dell’uomo: a margine della sentenza K.A.B contro Svezia
Con la sentenza del 5 settembre 2013 K.A.B. contro Svezia, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata ancora una volta a pronunciarsi sulla protezione offerta dell’articolo 3 CEDU in caso di respingimento verso Paesi in cui vi siano situazioni di conflitto e violenza indiscriminata. Il risultato tuttavia, è destinato
Riflessioni a margine della sentenza Vinter c. Regno Unito (parte II): La funzione della pena e il valore della dignità umana: l’ergastolo tra retribuzione e rieducazione
Il valore della dignità umana e il ruolo delle giurisprudenze costituzionali nazionali La sentenza Vinter non costituisce un vero e proprio revirement rispetto alla giurisprudenza precedente, quanto piuttosto una sua evoluzione. I pilastri argomentativi presenti nella precedente sentenza di Grande Camera nel caso Kafkaris c. Cipro [GC], 12 febbraio 2008,
Riflessioni a margine della sentenza Vinter c. Regno Unito (parte I): Quali limiti al controllo della Corte europea dei diritti umani?
Con la sentenza Vinter e altri un nuovo fronte di scontro si è aperto tra il Regno Unito e la Corte europea dei diritti dell’uomo. Dopo la condanna nel caso Hirst, relativa al diritto di voto dei detenuti, e a soli due giorni dalla chiusura del caso Abu Qatada, estradato