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Osservazioni a prima lettura sulla legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nella prospettiva internazionalprivatistica
1. La legge recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, approvata l’11 maggio 2016 (proposta di legge C. 3634), attribuisce alle coppie formate da persone dello stesso sesso i c.d. love rights, vale a dire il diritto al riconoscimento giuridico delle proprie relazioni affettive. Per le coppie omosessuali la possibilità di disporre di uno schema legale rappresenta un fondamentale miglioramento della propria condizione sia sotto il profilo della tutela giuridica, perché si superano tutte le carenze e le difficoltà date dalla mera supplenza giurisprudenziale, sia sotto il profilo dell’accettazione sociale, in ragione del valore anche simbolico che si attribuisce al riconoscimento giuridico.
Come emerge sin dal titolo della legge, lo strumento in commento mira a introdurre all’interno del nostro ordinamento due istituti ben distinti: le unioni civili e le convivenze di fatto. Il primo è destinato alle coppie same-sex, mentre il secondo è aperto sia alle coppie omosessuali sia alle coppie eterosessuali.
L’iter di approvazione della legge è stato lungo e travagliato e si è concluso con il voto di fiducia, prima al Senato della Repubblica poi alla Camera dei Deputati, sull’emendamento proposto dal governo che ha integralmente sostituito la proposta originaria c.d. Cirinnà (ddl S.14, assorbito dal ddl S.2081). A seguito di tale modifica, è peraltro venuta meno la suddivisione in titoli ed articoli, ciascuno con la propria rubrica, presenti nell’iniziale disegno di legge, per cui il testo adottato consiste in un unico articolo, suddiviso in ben 69 commi di difficile lettura, soprattutto per l’incoerente uso della tecnica redazionale del rinvio.
Il presente contributo, dopo alcune considerazioni preliminari, si propone di offrire qualche spunto di riflessione sulle questioni di profili di diritto internazionale privato sollevate dalla legge con riguardo al primo dei due istituti previsti, ovvero le unioni civili, disciplinate nei commi 2°-35°.

An unlikely duo? Protezione degli investimenti esteri e tutela dell’ambiente negli accordi commerciali dell’UE post-Lisbona
Informato ai canoni del neo-liberalismo economico, il diritto internazionale degli investimenti ha tradizionalmente assunto come unico e totalizzante obiettivo la promozione e la protezione degli investimenti esteri (Spears, “The Quest for Policy Space in a New Generation of International Investment Agreements”, in Journal of International Economic Law, 2010, n. 13, p. 1037 ss., p.1041). Poca o nessuna attenzione, invece, gli accordi in materia di protezione degli investimenti hanno dedicato ad interessi non economici, inevitabilmente legati allo svolgimento di attività di natura economico-imprenditoriale, quali la protezione dell’ambiente e la promozione di una crescita economica sostenibile. L’ampia formulazione degli standard di trattamento dell’investitore e la tendenziale assenza di norme in grado di dirimere i frequenti conflitti fra siffatti interessi sono null’altro che il “precipitato tecnico” di un approccio monodimensionale alla regolamentazione degli investimenti esteri (Roberts, “Clash of Paradigms: Actors and Analogies shaping the Investment Treaty System”, in American Journal of International Law, 2013, n. 107, p. 45 ss., p. 76).
Droni a Sigonella: quale valore ha (e quale impatto produrrà) l’accordo italo-americano?
Lo scorso 22 febbraio, il Wall Street Journal rivelava che, dopo mesi di negoziato con la Casa Bianca e il Pentagono, finalmente il Governo italiano aveva dato il ‘via libera’ alla presenza di droni armati statunitensi nella base militare di Sigonella (tra le province di Siracusa e Catania), da impiegarsi in missioni militari in Libia e, più in generale, nel Nord Africa contro le milizie dello Stato Islamico.
L’utilizzo dei droni nel quadro di conflitti armati internazionali solleva innumerevoli problematiche nei campi più disparati, dalla scienza politica alla strategia militare, dalla filosofia (Chamayou) alla sociologia, fino, ovviamente, al diritto internazionale. In questa sede vorrei concentrarmi su due questioni: da un lato, quella del valore giuridico di un accordo sulla concessione di una base militare situata in territorio nazionale per lo stoccaggio e l’impiego di droni armati in operazioni militari verso Stati terzi; dall’altro lato, quella delle modalità con cui concretamente tale accordo opererà.
The Reform of the Dublin System and the First (Half) Move of the Commission
The debate over the contents and the effects of the so-called Dublin System (currently enshrined in the Regulation Dublin III and in the Regulation Eurodac II) gained momentum in the last years, due to the effects of the dramatic events taking place close to the EU’s borders. Especially in 2015, the EU supranational institutions (see the Commission’s Agenda on Migration, at 15, and the European Parliament’s Resolution of 29 April 2015, among others) and the Member States meeting in the European Council (see the Conclusions of 15 October 2015, para. 3) could not avoid to admit that the time for seriously reconsidering some aspects of this system had finally come.
In particular, the points felt to be worth of discussion are: i) the definition of the criteria of allocation of the competence to receive and treat an asylum claim; ii) the effects that they produce on front line States and other States; and iii) the overall question of the fairness of the system in the view of an equitable burden sharing among Member States, according to Article 80 TFEU. On these and other controversial issues, the intergovernmental level proved much more emphatic than resolute and witnessed some dramatic confrontations (see for instance Di Bartolomeo; Carrera & Gros; Labayle & de Bruycker; Maiani; Pastore; Roman; Zorzi Giustiniani).
A recent document issued by the Commission offers the possibility to put forward some remarks about the ability of this supranational institution to give a real contribution to a complicated debate, where much of the credibility of the EU as a governance actor is at stake.