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diritto internazionale pubblico

L’8 giugno 2016 la Camera dei deputati del Parlamento italiano, dopo un lungo e travagliato iter che ha registrato diverse proposte contrastanti, ha definitivamente approvato, con 237 voti a favore, 5 contrari, e 102 astenuti, la proposta di legge n. 2874-B che punisce il negazionismo (così come modificata dal Senato il 3 maggio 2016). La proposta consta di un solo articolo con il quale si aggiunge un nuovo comma 3-bis all’art. 3 della legge n. 654 del 1975, e successive modifiche. In esso si sancisce la reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui «la propaganda, ovvero l’istigazione e l’incitamento, commesso in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

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diritto dell'Unione europea

Qualora all’esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea, previsto per il 23 giugno 2016 e indetto sulla base degli European Union Referendum Act del 17 dicembre 2015 (per la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord) e del 28 gennaio 2016 (per Gibilterra), la maggioranza degli elettori britannici dovesse pronunciarsi a favore dell’uscita dall’Unione, non avrebbero effetto le misure varate dal Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 (v. al riguardo il post di Rossolillo). Prenderebbe invece avvio la procedura di recesso disciplinata (in modo alquanto lacunoso, in verità) dall’art. 50 TUE, norma introdotta dal Trattato di Lisbona e mai, fino a questo momento, concretamente utilizzata (cfr. Łazowski, p. 116; Piris, p. 112 ss.).

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diritto dell'Unione europea

La vittoria dei “vote remain”, il 23 giugno prossimo, – per la precisione, la comunicazione di tale esito del referendum popolare sulla permanenza del Regno unito nell’Unione al Segretariato generale del Consiglio UE, da parte del governo britannico – determinerà l’applicazione di un new settlement for the United Kingdom within the European Union, secondo quanto stabilito dal Consiglio europeo nella riunione del 18-19 febbraio scorsi. Pertanto, volendo commentare tale new settlement, prioritario è puntualizzare la natura degli atti che lo prefigurano e disciplinano.

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diritto internazionale pubblico

In his post on the enforced disappearance, torture, and arbitrary killing of Giulio Regeni, Luca Pasquet quoted the annual report of the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID), where concern is expressed in relation to what “seems to be a recent pattern of short-term disappearances” in Egypt (UN Doc. A/HRC/30/38, para. 67, emphasis added). However, the phenomenon of “short-term disappearances” is not unique to Egypt and has been the source of concern for international human rights mechanisms at least over the past ten years. In the above-mentioned Annual Report, the WGEID informs that from 17 May 2014 to 15 May 2015 it observed a pattern of “short-term” enforced disappearances being used in a number of countries, and expressed its deep concern in this regard (para. 102). In the same report explicit reference is made to the practice of short-term enforced disappearances in Bahrain (para. 59). In the Annual Report for 2014 (UN Doc. A/HRC/27/49, para. 117), the WGEID observed a pattern of short-term enforced disappearances in Bahrain and the United Arab Emirates). Moreover, the WGEID stressed that “there is no time limit, no matter how short, for an enforced disappearance to occur and that accurate information on the detention of any person deprived of liberty and their place of detention shall be made promptly available to their family members” (UN Doc. A/HRC/30/38, para. 102).

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