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diritto dell'Unione europeadiritto internazionale pubblico

Lorenzo F. Pace, University of Molise; Atlantic Council, Washington D.C. Introduction In an article of mine on the OMT case of early 2016 I had anticipated that: «Against the generalized criticism of the preliminary reference of the BVerfG, and also of the convincing Gauweiler judgment, the German Court is unlikely

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diritto dell'Unione europea

Come è noto, per contrastare la crisi economico-finanziaria che ha colpito l’Unione europea ed i suoi Stati membri a partire dal 2007, è stato necessario, in molti casi, introdurre modifiche alla disciplina vigente, o addirittura mettere in atto veri e propri “cambi di paradigma”. Un esempio emblematico, in tal senso, è costituito dal settore bancario e finanziario, che è stato oggetto, nel volgere di pochi anni, dapprima di specifiche deroghe alla normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato e, successivamente, di una serie di riforme volte alla creazione di un’unione bancaria. Le prime sono state concesse dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), TFUE – che consente di considerare compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati […] a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro» – sulla scorta di varie comunicazioni (c.d. crisis communications), la più recente delle quali è la comunicazione relativa all’applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (di seguito, la “comunicazione sul settore bancario” o la “comunicazione del 2013”). L’Unione bancaria, invece, è stata realizzata (rectius, è in corso di realizzazione) mediante l’adozione di atti di diritto derivato, con l’obiettivo di rendere il settore finanziario maggiormente solido, sicuro ed affidabile, anche attraverso la risoluzione delle banche economicamente non sostenibili, senza aggravi per le finanze pubbliche e con il minimo impatto sull’economia reale (il c.d. burden sharing, poi evoluto nel bail-in).

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diritto internazionale privato

Con sentenza dello scorso 23 maggio 2016, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sulla tutela «indiretta» dei principi dell’equo processo nell’ambito di un giudizio di riconoscimento ed esecuzione di una sentenza straniera disciplinato dal diritto dell’Unione europea. La decisione traeva origine dal rinvio proposto dal ricorrente del procedimento ai sensi dell’art. 43 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) a seguito della sentenza resa il 25 febbraio 2014 dalla Quarta Sezione (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Avotiņš c. Lettonia, ricorso n. 17502/07), con la quale la Corte, a maggioranza dei suoi membri, aveva escluso che i giudici lettoni avessero violato le garanzie processuali dell’art. 6, par. 1, CEDU in sede di concessione dell’exequatur ad una decisione contumaciale cipriota (su quest’ultima decisione mi permetto di rinviare ad un mio precedente commento).

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