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Alea iacta est: il Tribunale condanna l’Unione europea a risarcire i danni causati dalla violazione del diritto alla durata ragionevole del processo
Con tre sentenze (asimmetricamente) gemelle, pronunciate in poco più di un mese, il Tribunale (il “Tribunale”) ha condannato l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’UE (in prosieguo, “CG” allorché si farà riferimento alla giurisdizione e “CGUE” allorché si farà riferimento all’istituzione), a risarcire i danni causati dall’eccessiva durata dei processi celebrati alcuni anni orsono dinanzi allo stesso Tribunale. L’UE, rectius la CGUE che risponde dell’illecito con i propri fondi, dovrà così sborsare complessivamente 807.827 euro (di cui 16.000 a titolo di danno morale) per risarcire i danni patiti da 5 società che avevano presentato ricorso dinanzi al Tribunale per l’annullamento della decisione della Commissione che aveva sanzionato l’intesa nel settore dei sacchi industriali di plastica.
DON’T ASK WHY: L’IMMIGRAZIONE NELL’ERA (CAOTICA) DI TRUMP
Quando il Presidente Trump ha emanato l’Executive Order n. 13769 sulla limitazione dei flussi migratori qualche commentatore ha immaginato si trattasse di una scelta poco meditata, da inquadrarsi nel caos politico dei primi giorni della nuova presidenza (v. Wallace-Well). Invece, l’Order che impedisce l’ingresso ai cittadini di sette paesi islamici per 90 giorni e blocca l’accoglienza dei rifugiati siriani a tempo indeterminato (mentre di 120 giorni è limite per i rifugiati in genere) esprime chiaramente la linea di fondo della politica immigratoria di Trump. Quest’ultima è peraltro confermata dall’emanazione, il 6 marzo scorso, di un nuovo Executive Order che prolunga la durata del primo immigration ban ed espunge l’Iraq dalla lista dei paesi i cui cittadini sono indesiderati, in ragione dell’asserito recente impegno iracheno nel contrastare l’immigrazione clandestina in uscita.
La primazia del primato sull’efficacia (diretta?) del diritto UE nella vicenda Taricco
1. In questo post (che sviluppa alcune osservazioni svolte qui) mi limiterò a ragionare su un profilo problematico della notissima vicenda Taricco (vedi qui per il testo della sentenza, del 2015, della Corte di giustizia): la (supposta) efficacia diretta dell’articolo 325 TFUE (per un commento ricostruttivo sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale vedi Gradoni, in questo blog; recentemente, sempre sull’ordinanza, per alcune osservazioni di stampo costituzionalistico vedi Faraguna, Pollicino e Bassini, Repetto e Tega; nella prospettiva penalistica Cupelli e Manes; dal punto di vista del diritto UE vedi Amalfitano).
A titolo preliminare, osservo che il tema del riconoscimento dell’efficacia diretta di una norma UE, visto in rapporto al principio del primato, pur rilevando, certamente, ai fini dei controlimiti, essendo il presupposto dell’obbligo di disapplicazione, solleva diverse criticità, anche a prescindere dall’invocazione, o meno, da parte della Corte costituzionale, della clausola sui principi costituzionali supremi. Peraltro, Taricco 2015 pone il serio dubbio – in linea con una certa lettura di parte della giurisprudenza pregressa della Corte di giustizia – che l’effetto diretto di una norma UE non sia per se precondizione per la disapplicazione della normativa nazionale (vedi infra, § 4).
La Grande Camera e l’ultima parola sul caso Paradiso e Campanelli
«Rachele vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe, [disse]: «Ecco la mia serva Bila: unisciti a lei, così che partorisca sulle mie ginocchia e abbia anch’io la mia prole per mezzo di lei» (Genesi, 30, 1-3). Pur di biblica memoria, la gestazione per altri rappresenta una pratica estremamente controversa (in particolare quando essa abbia natura commerciale, ovvero preveda il pagamento di un compenso per la gestante) e pare dunque lecito dubitare della compatibilità con i diritti fondamentali dell’individuo quanto meno di alcune sue applicazioni (vedi Gerber e O’Byrne, Poli, Ergas, Stark).
La decisione della Grande Camera nel caso Paradiso e Campanelli offre, fra le righe, alcune indicazioni sulla valutazione della Corte di Strasburgo in materia, ma lascia aperte questioni tutt’altro che secondarie. In particolare, la posizione dei bambini nati da madre surrogata rimane particolarmente critica, e le profonde diversità di approccio tra gli Stati non prospettano una soluzione a breve termine.
A due anni dalla sentenza con cui riconosceva una violazione dell’art. 8 CEDU nell’allontanamento e affidamento ai servizi sociali di un minore, nato attraverso maternità surrogata all’estero e non legato geneticamente agli intended parents, la Corte europea dei diritti umani, questa volta in formazione allargata, è tornata ad esprimersi sul caso Paradiso e Campanelli ed ha escluso che l’Italia abbia violato i diritti dei ricorrenti.