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Il Tribunal Supremo condanna il Governo spagnolo per l’inadempimento dei suoi obblighi di ricollocazione, ma è bene non farsi illusioni
Il 9 luglio 2018, il Tribunal Supremo spagnolo ha accolto parzialmente il ricorso contenzioso-amministrativo presentato da l’Asociació de suport a Stop Mare Mortum. La sentenza dichiara che il Governo spagnolo ha parzialmente inadempiuto ai suoi obblighi di ricollocazione e lo ha condannato a portare a termine i procedimenti finalizzati al ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale fino al raggiungimento della quota assegnatagli.
Jesner Et Al. v. Arab Bank, PLC: Closing the Door to Litigation Against Foreign Corporations Under the Alien Tort Statute?
A recent post on this blog has highlighted a certain trend among European states towards an opening of their courts to foreign direct liability cases. Meanwhile, the US Supreme Court has just struck another blow against transnational human rights litigation against corporations.
On 24 April 2018, the United States Supreme Court rendered its long-awaited judgment in Jesner et al v. Arab Bank PLC (Jesner, 584 U.S.).
The claim adds to the extensive list of lawsuits filed under the Alien Tort Statute (ATS), an 18th-century statute which grants US courts jurisdiction over “any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States.” (28 U.S.C. para 1350).
Unione europea e flussi migratori, o del tramonto dello spirito comunitario: considerazioni a margine del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018
All’esito di una lunga maratona negoziale, preceduta da aspre scaramucce dialettiche tra gli Stati membri e da un pre-vertice tenutosi nella capitale belga la domenica precedente, il Consiglio europeo del 28-29 giugno ha adottato alcune Conclusioni sulle migrazioni. Il documento finale pretende di offrire un quadro di riferimento per l’azione dell’UE in materia per i mesi e gli anni a venire, integrando precedenti conclusioni tematiche approvate in occasione delle riunioni succedutesi con una certa frequenza a partire dalla primavera del 2015. Per questo motivo esso tocca svariate questioni. Non torneremo qui sulle attività di ricerca e soccorso in mare operate dalle imbarcazioni delle ONG e sul controverso rapporto tra l’Italia e Libia in materia di prevenzione dei flussi migratori irregolari, su cui rinviamo al recente post di Vitiello. Ci occuperemo piuttosto di due aspetti affrontati nelle conclusioni, che sono entrambi sintomatici della persistente difficoltà di orientare lo sviluppo della politica UE sulle migrazioni secondo linee coerenti con il dettato del diritto primario (e in particolare con l’art. 80 TFUE): l’ipotesi di condurre le persone soccorse in mare in hotspot collocati in Paesi terzi o sul territorio UE; la riforma del sistema Dublino.
Corte di giustizia, matrimonio tra persone dello stesso sesso e diritti fondamentali: il caso Coman
La progressiva apertura dei legislatori degli Stati membri dell’Unione europea al matrimonio tra persone dello stesso sesso ha portato la dottrina ormai da tempo a interrogarsi sulla riconoscibilità di tali matrimoni negli Stati membri che non prevedono forme di unione di tal genere o che prevedono unicamente tipologie di unione tra persone del medesimo sesso differenti dal matrimonio. Sul punto la giurisprudenza italiana, prima dell’adozione della legge 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze (per un commento v. il post di L. Scaffidi di Runchella), che prevede che il matrimonio tra persone del medesimo sesso contratto all’estero da cittadini italiani produca gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana (v. Corte di Cassazione, I Sez. civ., 14 maggio 2018, n. 11696, che ha confermato la trascrivibilità come matrimonio solo del matrimonio same-sex tra stranieri), era intervenuta a più riprese, con pronunce di segno opposto. Così, la giurisprudenza di legittimità considerava non trascrivibile, perché inefficace per difetto di capacità dei nubendi, il matrimonio omosessuale celebrato all’estero tra due cittadini italiani (Corte di Cassazione, I Sez, civ., 15 marzo 2012, n. 4184 e Corte di Cassazione 9 febbraio 2015, n. 2400, che tuttavia, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, sollecitava il legislatore italiano a dare riconoscimento alle coppie omosessuali) e nel medesimo senso, se pur con motivazioni differenti (contrarietà all’ordine pubblico, inesistenza del vincolo, inefficacia dello stesso), si esprimevano alcuni tribunali di merito (Tribunale di Latina, decreto 31 maggio 2005; Corte d’appello di Roma, 6 giugno 2006; Tribunale di Treviso, sentenza 19 maggio 2010; Tribunale di Milano, decreti 2 luglio 2014 e 17 luglio 2014; Tribunale di Pesaro, decreto 14 ottobre 2014) e il Consiglio di Stato (sentenze nn. 4897, 4898 e 4899 del 26 ottobre 2015, nelle quali il Consiglio di Stato si pronuncia nel senso della legittimità della circolare del Ministero dell’Interno del 7 ottobre 2014 che ordinava ai Prefetti di provvedere all’annullamento d’ufficio delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali). Altre corti di merito ritenevano al contrario tali matrimoni trascrivibili (Tribunale di Grosseto, decreto 17 febbraio 2015, in relazione al matrimonio contratto all’estero tra due cittadini italiani del medesimo sesso, sulla quale si veda il post di G. Biagioni ed E. di Napoli; Corte d’appello di Napoli, sentenza 13 marzo 2015, in relazione al matrimonio contratto all’estero tra due soggetti del medesimo sesso stranieri) anche quando avessero coinvolto unicamente cittadini italiani.