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NESSUNA SPERANZA SENZA COLLABORAZIONE PER I CONDANNATI ALL’ERGASTOLO OSTATIVO? UN PRIMO COMMENTO A VIOLA c. ITALIA
Diego Mauri, Università degli Studi di Firenze Lo scorso 13 giugno 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti: Corte EDU) ha reso la propria decisione nel caso Viola c. Italia (ricorso n. 77633/16), con una sentenza che molti attendevano e in quale avevano riposto – non ingiustamente,
Ritorno di Anzilotti
Il testo qui riprodotto è stato letto a Roma il 4 giugno 2019, nella sede del CNR, durante la tavola rotonda dal titolo «Gli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sul giudicato nazionale», organizzata dai gruppi di interesse DIEDI e DIEDU in occasione del XXIV Convegno nazionale della Società italiana di Diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI). Micaela Frulli ha interpretato Dionisio Anzilotti donando al testo una vivacità che non avrei saputo nemmeno immaginare. È stato un piacere farle da spalla. Le sue battute sono in tondo, le mie in corsivo. Ho udito che della performance esiste più di un bootleg. Il testo è qui corredato da una nota metodologica e bibliografica.
Buon pomeriggio a tutti. Il XXIV Convegno nazionale della SIDI si celebra nel segno di Dionisio Anzilotti, Maestro venerato da tutti gli internazionalisti, italiani e non, «mostro sacro del diritto internazionale», così lo definì Roberto Ago. Non solo il titolo del convegno riprende quello della monografia anzilottiana del 1905; la presentazione dell’evento – che cita l’esordio di quel libro vecchio più d’un secolo, dove un Anzilotti trentottenne si spaurava davanti alla «nebulosità e incertezza che ancora avvolgono le premesse sistematiche e le stesse basi del diritto internazionale» – fa pensare, rileggetela, a un’invocazione di quello Spirito Magno: «Torna, o Dionisio, perché più d’un secolo dopo la situazione, in fondo, non è cambiata».
Maestro, grazie di aver risposto all’invocazione della SIDI.
Ci mancherebbe, anzi grazie a voi, ché le vostre preci devono aver dischiuso un passaggio tra il mondo sublunare e quello mio. Sa, le due sfere, quella di questo e quella dell’altro mondo (indica il cielo), son nettamente separate, sì che in verun caso si sovrappongono.
Organizzazioni internazionali e immunità ristretta per relationem secondo una recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti
Il tema dell’immunità giurisdizionale delle organizzazioni internazionali torna centrale in una recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America sul caso Jam et al. v. International Finance Corporation (per ulteriori commenti v. qui e qui). La Corte, con la sola eccezione del dissenting J. Breyer, ha stabilito che, nell’ordinamento giuridico statunitense, alle organizzazioni internazionali deve essere riconosciuta un’immunità dalla giurisdizione interna corrispondente a quella goduta dagli Stati, in forza del rinvio operato dall’International Organizations Immunities Act (IOIA) alle condizioni di trattamento già in vigore nei confronti dei Governi stranieri: la legge, approvata nel 1945, prevede, infatti, che le organizzazioni godano della «same immunity from suit and every form of judicial process as is enjoyed by foreign governments» (22 U.S.C., par. 288a(b)). Con la conseguenza che, essendo ormai pacificamente accolta nella legislazione statunitense di cui al Foreign Sovereign Immunities Act ( FSIA), la regola della cd. immunità ristretta, il rinvio anzidetto impone di ritenere applicabile la medesima regola anche nei confronti delle organizzazioni internazionali.
Il caso deciso dalla Suprema Corte coinvolge la International Finance Corporation (IFC), un’organizzazione internazionale appartenente al World Bank Group con sede a Washington, che finanzia iniziative private nelle aree meno sviluppate dei Paesi membri. La IFC era stata citata in giudizio da un gruppo di pescatori, agricoltori e abitanti di un villaggio del Gujarat, in India, per il risarcimento dei danni ambientali causati da una centrale elettrica realizzata grazie ai contributi dell’organizzazione. I ricorrenti avevano contestato all’IFC la mancata vigilanza sul rispetto dei Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, un corpus di regole più rigorose di quelle stabilite della legislazione locale, imposte in via contrattuale ai destinatari del finanziamento e soggette a un meccanismo di valutazione interno alla stessa organizzazione.
“IMPERATIVITÀ” DELLA NORMA DI CONFLITTO UE E PRINCIPIO DISPOSITIVO NEL PROCESSO CIVILE ITALIANO
Le norme sui conflitti di leggi adottate dall’UE sulla base dell’art. 81, par. 2, lett. c, Tratt. FUE mirano fondamentalmente a far sì che un rapporto giuridico sia disciplinato dalla medesima legge quale che sia lo Stato membro dal cui punto di vista esso viene osservato. Tale obiettivo rischia di non essere soddisfatto allorché le norme in questione ricevano negli Stati membri un’applicazione non uniforme. Accresce questo rischio il fatto che le norme di conflitto, quando sono evocate nel quadro di un processo, possono subire l’influenza delle regole processuali del foro: regole di fonte interna, che variano talora in modo molto marcato da uno Stato membro a un altro.