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Vaccine trade wars and composite procedures: gibt es noch Richter in Berlin?
On 4 March 2021, Italy decided to block a shipment of the Oxford/AstraZeneca Covid-19 vaccine that was destined for Australia. This remarkable move, notably made in response to AstraZeneca’s delay in providing the agreed doses of vaccines by the set deadlines, is the first of its kind since the Union introduced rules concerning the possibilities to limit exports of vaccines outside of the EU. Under the EU’s export scheme currently in place, companies are required to receive an explicit export authorization from national authorities where their Covid-19 jabs are produced before exporting them out of the EU. In turn, before adopting a decision on the matter, national authorities are obliged to send the draft measure to the European Commission, which may overturn the authorities’ decision.

Bisogna davvero essere pazienti con il diritto internazionale? Considerazioni attorno a «Broken – A Palestinian Journey through international law»
Marco Pertile (Università di Trento) Questo pezzo è la versione approfondita e rivista di un intervento che ho fatto il 30 novembre 2020 in occasione dell’incontro inaugurale del Gruppo di interesse «Cinema e diritto internazionale» della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea. La versione qui pubblicata

Cineforum non conveniens: quale diritto internazionale cercare nel cinema e quale no
Lorenzo Gradoni, Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Ho letto questo testo il 30 novembre 2020 in occasione dell’incontro inaugurale del gruppo di interesse «Cinema e diritto internazionale» della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea. La versione qui pubblicata ripristina alcuni brani tagliati, conserva nei

Bosnia-Erzegovina, diritti di partecipazione politica e CEDU: nulla di nuovo sotto il cielo. Osservazioni sulla sentenza Pudarić della Corte europea dei diritti dell’uomo
La sentenza emanata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione) l’8 dicembre 2020 nel caso Pudarić v. Bosnia and Herzegovina (ric. 55799/18) conferma come, a 25 anni dai c.d. Accordi di Dayton (General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina), la situazione in questo Stato balcanico rimanga sostanzialmente improntata al mantenimento dello status quo basato sull’equilibrio etnico. Nonostante l’art. II della Costituzione bosniaca, che è uno degli allegati agli Accordi di Dayton, stabilisca la prevalenza della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) sul diritto interno, su una questione dirimente come la rappresentanza politica senza discriminazioni su base etnica, la Convenzione rimane inattuata. La sentenza Pudarić, infatti, è la quinta pronuncia della Corte di Strasburgo che condanna la Bosnia-Erzegovina per questo motivo.