
Il giudicato arbitrale quale motivo ostativo alla circolazione delle sentenze nel sistema di Bruxelles I: note a margine della sentenza London Steam-Ship
Con la recente sentenza resa nella causa C-700/20, London Steam-Ship, la Corte di giustizia dell’Unione europea torna a occuparsi del difficile rapporto tra giurisdizione civile e arbitrato nello spazio giudiziario dell’Unione. Il tema, già ampiamente esplorato dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze March Rich, Van Uden, West Tankers e Gazprom) e oggetto di grande attenzione in dottrina (v., ex multis, Salerno, Carducci, Benedettelli e Leandro 2015), trova, come noto, una scarna disciplina nel regolamento (UE) n. 1215/2012 o «Bruxelles I-bis». In particolare, ai sensi dell’art. 1 par. 2 lett. d, l’arbitrato è escluso dall’ambito di applicazione del regolamento; la portata di tale esclusione è meglio specificata al considerando n. 12 del regolamento (introdotto in occasione della rifusione nel regolamento (UE) n. 1215/2012 del previgente regolamento (CE) n. 44/2001 o «Bruxelles I»), considerando che in parte riprende i principi affermati dalla Corte di giustizia nel vigore della precedente disciplina. L’art. 73 par. 2 del reg. Bruxelles I-bis, infine, stabilisce che il regolamento non pregiudica l’applicazione della Convenzione di New York del 1958. A seguito di uno degli ultimi rinvii pregiudiziali provenienti dal Regno Unito, all’origine della sentenza in commento, la Corte è stata chiamata a decidere se e in che misura un lodo arbitrale e una sentenza nazionale che ne recepisce il contenuto possano ostacolare il riconoscimento e l’esecuzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, di una decisione resa tra le medesime parti in un diverso Stato membro. La soluzione fornita dalla Corte è sicuramente molto originale – se non, come si vedrà, a tratti anche «creativa» – e in poco tempo ha suscitato un vivace dibattito circa le sue possibili implicazioni sul sistema di circolazione delle decisioni nel sistema di diritto uniforme europeo (v. i primi commenti di Briggs, Cuniberti e Leandro 2022).

Il lodo Green Power and SCE v Spain e l’effettività dell’autonomia del diritto UE
Con il lodo Green Power K/S and SCE Solar Don Benito APS v Kingdom of Spain (Green Power) del 16 giugno 2022 (v. il post di Lampo pubblicato in questo blog e Shipley), per la prima volta, un tribunale arbitrale, chiamato a dirimere una controversia sorta tra un investitore di uno Stato membro UE ed un altro Stato membro, ha dichiarato di non avere giurisdizione a conoscere della controversia, accogliendo la posizione espressa dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza a partire dalla ben nota sentenza Achmea. Significativamente, ciò è avvenuto nel contesto del Trattato sulla Carta dell’Energia (TCE), accordo multilaterale di cui sono parti sia l’UE che 26 Stati membri (tutti eccetto… l’Italia!).

Blessed be the fruit. Un’analisi di genere della sentenza Dobbs della Corte suprema statunitense alla luce del diritto internazionale dei diritti umani
Sara De Vido (Università Ca’ Foscari di Venezia) 1. La Corte suprema degli Stati Uniti si è pronunciata (con sei giudicia favore, tre contro) il 24 giugno 2022 nel caso Dobbs, State Health Officer of the Mississippi Department of Health et al. v. Jackson Women’s Health Organization et al., operando

Tutto è bene quel che finisce (bene?): prime considerazioni sul lodo Green Power c. Spagna
Giuliana Lampo (Università di Napoli Federico II) Il 16 giugno 2022, un Tribunale arbitrale in materia di investimenti costituito sotto l’egida della Camera di commercio di Stoccolma (SCC) ha reso la propria decisione nel caso Green Power Partners K/S e SCE Solar Don Benito APS c. Spagna (per una breve

La giurisdizione penale universale: quale futuro per l’Italia?
Claudia Cantone (Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) Premessa. In data 31 maggio 2022, la Commissione per l’elaborazione del Codice dei crimini internazionali – istituita con decreto del Ministero della Giustizia del 22 marzo 2022 e presieduta dai professori Francesco Palazzo e Fausto Pocar – ha concluso i propri

Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull’obbligo di due diligence d’impresa in materia di diritti umani e ambiente
Dopo una travagliata gestazione il 23 febbraio scorso la Commissione europea ha finalmente pubblicato la proposta di direttiva sulla due diligence d’impresa in materia di sostenibilità (cfr. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustaiinability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937, COM(2022)71 final del 23 febbraio 2022) che è destinata ad introdurre nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea un obbligo di due diligence in materia di diritti umani e ambiente per le imprese europee.

La reazione del Governo italiano al (nuovo) ricorso tedesco di fronte alla CIG. Prime note sugli effetti dell’art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36
In disparte i profili processuali e di merito dell’atto di ricorso tedesco (cui sono dedicate le riflessioni di Giorgia Berrino), l’analisi qui proposta verte su natura, modalità e contenuti della reazione italiana. Innanzitutto, occorre osservare che il Governo italiano, anziché depositare una propria contro-memoria scritta prima della convocazione dell’udienza pubblica, originariamente fissata dalla Corte per il 9 e 10 maggio scorsi, ha preferito modificare il quadro normativo interno, onde disinnescare immediatamente (quantomeno) la domanda cautelare dello Stato ricorrente. In questi termini va letta, infatti, la previsione dell’art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, un decreto-legge primariamente volto ad adottare misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel quale è stata, tuttavia, inserita una disposizione apparentemente estranea e disomogenea

Un’istantanea del nuovo ricorso della Repubblica federale tedesca alla Corte internazionale di giustizia per violazione delle immunità giurisdizionali da parte dello Stato italiano
Il 29 aprile scorso, la Repubblica federale tedesca ha nuovamente proposto un ricorso contro lo Stato italiano davanti alla Corte internazionale di giustizia, a dieci anni dalla pronuncia di quest’ultima nel caso Jurisdictional Immunities of the State: (Germany v. Italy: Greece Intervening) del 3 febbraio 2012, sostenendo che l’Italia abbia disatteso – e stia continuando a disattendere – la sentenza emessa dai giudici dell’Aja nel 2012, rendendosi responsabile della violazione delle immunità giurisdizionali dello Stato tedesco (v. i post di Franzina e Gradoni).

Il ripudio della guerra preso sul serio. Quattro tesi sull’incostituzionalità dell’invio di armi all’Ucraina
Edoardo Caterina, Matteo Giannelli, Domenico Siciliano (Università di Firenze) Nel suo intervento dell’8 marzo su questo blog Pierfrancesco Rossi ha illustrato in modo egregio i numerosi problemi giuridici sollevati dall’invio in armi in Ucraina disposto dai decreti legge n. 14 e 16 del 2022. Le sue conclusioni sono, in estrema

Brevi considerazioni sull’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa e sulle sue conseguenze
Andrea Saccucci (Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’) 1. L’espulsione della Russia dal Consiglio d’Europa ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. Come noto, con la Risoluzione n. CM/RES(2022)2 del 16 marzo 2022, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha deciso che la Federazione Russa ha cessato di essere membro del