Sulla Legge organica ungherese n. 12 del 30 marzo 2020 «sulla protezione contro il Coronavirus»
Il 30 marzo, il Parlamento monocamerale ungherese (Országgyűlés, o Assemblea Nazionale) ha approvato con una maggioranza di 137 voti a favore e 53 contrari il disegno di legge organica, presentato dieci giorni prima dal Ministro della giustizia Judit Varga (qui il testo del Disegno di legge T/9790 del 20 marzo 2020, in ungherese, qui il testo in inglese), sulle «misure di emergenza necessarie per prevenire ed eliminare l’epidemia causata dall’infezione Covid-19». Per chiarire appieno la portata di questo testo, è opportuno esaminarne i contenuti e l’inquadramento costituzionale, ma anche collocarlo nel più ampio processo di riforma incrementale che l’ordinamento costituzionale ungherese ha conosciuto nell’ultima decade. Sono molti gli ordinamenti che, di fronte alla crisi sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, hanno infatti subito torsioni, pur mantenendo o recuperando dopo la reazione iniziale un equilibrio istituzionale, ciò che proprio non appare realizzarsi nell’ordinamento ungherese. L’approvazione della legge dello scorso 30 marzo mostra infatti il persistente sbilanciamento in seno all’ordinamento ungherese. Questo, a seguito delle già numerose torsioni che nell’ultimo decennio ne hanno comportato lo sfibramento, sembra ormai aver perso la possibilità di recuperare l’equilibrio originario, e appare ormai oggetto facilmente plasmabile da parte di una volontà politica egemonica.
Le sanzioni internazionali sono un ostacolo alla risposta degli Stati alla pandemia da COVID-19?
Nel messaggio del 26 marzo 2020 del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres rivolto agli Stati del G20 compaiono le coordinate di una rinnovata solidarietà internazionale per fronteggiare una minaccia che non conosce confini: l’appello per un immediato cessate il fuoco globale, la richiesta di una risposta coordinata per fermare la trasmissione del virus, l’auspicio che siano presto individuate misure per contenere l’impatto sociale ed economico della crisi. Colpisce in tale messaggio l’appello ad allentare i regimi sanzionatori che minano la capacità degli Stati di rispondere alla pandemia.
Carcere, diritti, organismi internazionali al tempo del Coronavirus
Gli effetti sociali del coronavirus costituiscono una metafora della condizione carceraria. Siamo tutti prigionieri nelle nostre case, costretti ad assaggiare forzatamente frammenti di detenzione. Fino a questo momento, però, questo stato globale e permanente di reclusione non si è tradotto in una spinta a produrre azioni dirette a favorire in modo significativo il distanziamento sociale all’interno delle prigioni.
La detenzione di migranti al tempo del COVID-19: conseguente a nulla e destinata a nulla
Le persone private della libertà personale sono più vulnerabili di fronte al COVID-19 da entrambi questi punti di vista: da una parte, le loro condizioni di salute sono peggiori, in media, rispetto a quelle della popolazione in generale; dall’altra, vivono, inevitabilmente, in condizioni di prossimità con numerose altre persone (la doppia vulnerabilità dei detenuti di fronte al Coronavirus è stata sottolineata, tra gli altri, dall’OMS e da Penal Reform International).
La proposta della Commissione di uno strumento contro la disoccupazione generata dalla pandemia Covid-19 (‘SURE’): un passo nella giusta direzione, ma che da solo non basta
Il 1° aprile 2020, la Presidentessa von der Leyen ha annunciato l’intenzione della Commissione di proporre la creazione di uno strumento contro la disoccupazione generata dalla pandemia Covid-19 nei Paesi membri. Il Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) affronta una delle questioni più urgenti in questo periodo, mirando a offrire sostegno finanziario ai sistemi nazionali di contrasto alla disoccupazione, molti dei quali rischiano di collassare sotto il peso generato dagli effetti economici della pandemia e delle misure di lockdown.
Alla riscoperta delle norme di applicazione necessaria Brevi note sull’art. 28, co. 8, del DL 9/2020 in tema di emergenza COVID-19
L’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 disciplina le modalità e le condizioni alle quali gli utenti di titoli di viaggio e pacchetti turistici possono ottenere un rimborso per la mancata fruizione del servizio, in seguito alla dichiarata emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del SARS-CoV-2, più comunemente noto come «Coronavirus». Si tratta, come prevedibile, di una normativa ispirata al principio della tutela della parte debole che va certamente accolta con favore.
La tempesta perfetta COVID-19, deroghe alla protezione dei dati personali ed esigenze di sorveglianza di massa
Una premessa di metodo si impone: di fronte al nuovo tutte le competenze sono vecchie. A causa dell’epidemia da COVID-19 inediti quesiti giuridici si irradiano in ogni direzione. Alcuni di essi, tutt’altro che minori, si pongono sul piano delle possibili deroghe in materia di protezione dei dati personali: è su questi che concentrerò le mie riflessioni.
La BCE nella tempesta della crisi sanitaria
Davanti all’aggravarsi della crisi sanitaria, le cui conseguenze economiche e sociali sono ancora imprevedibili, in molti credono che l’Unione europea si trovi davanti a un bivio esistenziale: dimostrare una volta per tutte l’efficacia delle sue istituzioni sovranazionali e sviluppare strumenti comuni di gestione della crisi, o crollare definitivamente sotto il peso schiacciante degli egoismi nazionali. La resa dei conti sembra avvicinarsi dal momento che nelle ultime settimane, parallelamente al propagarsi del contagio, i mercati azionari sono crollati, le maggiori economie del mondo sono entrate in recessione e i titoli di Stato dei Paesi finanziariamente meno solidi della zona euro, in particolare l’Italia, sono stati messi sotto forte pressione.
«Nous sommes en guerre»: la lotta globale alla pandemia alla prova del Patto internazionale sui diritti civili e politici
Assodata l’impossibilità di contenere il contagio all’interno dei singoli Stati e addirittura all’interno di un singolo continente, sembra dunque utile fare chiarezza, anche al fine di cogliere gli sviluppi futuri di questi eventi, su quale sia lo standard applicativo dei diritti umani nell’ambito del sistema universale di tutela descritto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (d’ora in avanti, anche solo Patto o Pidcp).
La sospensione dei termini processuali da parte della Corte europea per l’emergenza Covid-19
Con un comunicato stampa diffuso dalla Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo il 16 marzo 2020, è stata annunciata l’adozione da parte della Corte di una serie di misure eccezionali per rispondere alla crisi globale sanitaria senza precedenti dovuta alla diffusione pandemica del COVID-19, che tengono conto delle recenti decisioni adottate al riguardo dalle autorità dello Stato francese e dallo stesso Consiglio d’Europa (è proprio del 16 marzo 2020 il decreto del Presidente della Repubblica francese che, con effetto a partire dal giorno successivo, ha disposto una serie di misure straordinarie per il contenimento del contagio tra cui la limitazione degli spostamenti non giustificati da necessità di lavoro, di salute, di acquisto di beni di prima necessità, di assistenza e di esercizio fisico individuale e la chiusura degli esercizi commerciali non aventi ad oggetto servizi essenziali).