Alle fondamenta dell’inviolabilità dei membri del Parlamento europeo: il caso Junqueras
Ai sensi degli artt. 8 e 9 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano di un’immunità che si declina nelle due forme di tutela generalmente riconosciute dagli Stati membri ai propri parlamentari nazionali, vale a dire l’insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle proprie funzioni e l’“inviolabilità” dinanzi ai procedimenti giudiziari (tra molte, sent. 21 ottobre 2008, C-200/07 C-201/07, p. 24). Ed è su questo secondo profilo che la Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito della propria competenza pregiudiziale con la sentenza del 19 dicembre 2019, C-502/19.
La Corte di Karlsruhe, il mito della “neutralità” della politica monetaria e i nodi del processo di integrazione europea
1. Tutti, o quasi tutti gli interventi sinora apparsi sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca nel caso Weiss (sulla quale, per un primo commento, v., Cafaro) ne hanno sottolineato, sia pure con diversa tonalità, gli aspetti negativi, concernenti sia gli sviluppi del diritto dell’Unione europea, che quelli dell’azione dell’Unione stessa, e dei suoi Stati, in ordine all’emergenza sanitaria in corso e alle sue conseguenze economiche. In particolare, si è posta in evidenza l’illecita, mancata esecuzione della pronuncia Weiss della Corte di giustizia; la sua idoneità a far da battistrada a una pericolosa frammentazione dell’ordinamento dell’Unione – fra le altre cose – ad opera delle corti supreme dei Paesi europei a democrazia “illiberale” (Poiares Maduro); l’interferenza – per quanto mediata – nell’azione della Banca centrale europea e l’incidenza potenzialmente negativa, nel prossimo futuro, sull’azione della Banca stessa, nel perseguimento dei suoi obbiettivi statutari, specialmente sul terreno della difesa della moneta unica nell’attuale quadro di emergenza (ancora Poiares Maduro); la sottovalutazione della nozione di democrazia europea, rispetto a quella ricavabile dall’ordinamento costituzionale tedesco, la scarsa consapevolezza del proprio ruolo da parte dei giudici di Karlsruhe, la natura “politica” della decisione (Caravita, Condinanzi, Morrone, Poggi). A nostro avviso, il giudizio in questione può essere “letto” anche in un’ottica diversa; e cioè, per la capacità, che esso oggettivamente esprime, di far emergere, e con estrema chiarezza, una delle tensioni di fondo del processo di integrazione europea, così come questo si è andato definendo nei suoi assunti giuridici di base, a partire dal Trattato di Maastricht.
L’App italiana di contact tracing alla prova del GDPR: dall’habeas data al ratchet effect il passo è breve?
[N]on tutto ciò che è tecnologicamente possibile è anche socialmente desiderabile, eticamente accettabile e giuridicamente legittimo» (Rodotà, 2004). Le parole dell’allora Garante italiano per la protezione dei dati personali Stefano Rodotà risultano particolarmente calzanti rispetto all’istituzione in Italia, per mezzo del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, di una piattaforma unica nazionale per la gestione di un sistema di allerta COVID-19 per tutti coloro che installeranno l’app ‘Immuni’ (Ordinanza n.10/2020 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19).
Alcune osservazioni sulle app di tracciamento dei contatti e dei contagi alla luce del diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
Già da qualche tempo i c.d. big data e l’intelligenza artificiale sono utilizzati per migliorare la qualità dei servizi nel settore pubblico e privato. Per quanto concerne il primo, essi, difatti, possono essere favorevolmente sfruttati da Stati e organizzazioni internazionali per programmare e valutare attività e interventi, e rappresentare un importante strumento di governance: e il settore sanitario è da sempre, in questo senso, uno dei più coinvolti (si veda, ad esempio, il caso del progetto Global Pulse delle Nazioni Unite).
Neppure il tracciamento delle epidemie umane mediante tali strumenti è una novità: applicazioni per seguire il movimento dei contagi sono state efficacemente utilizzate in occasione delle pandemie influenzali e, ancora di più, nel caso di Ebola. Sotto il profilo della sperimentazione, poi, nel Regno Unito, nel 2018, la BBC4 aveva lanciato, assieme ad alcune Università, un programma che provava a tracciare il modo in cui si sarebbe potuto muovere un virus “simulato” mediante una app (“Pandemic”) installata sugli smartphone di gruppi di volontari. Ne fu tratto anche un documentario, ora disponibile online, intitolato “Contagion”.
La mobilità transfrontaliera dei pazienti affetti da Covid-19
La pandemia di Covid-19 sta mettendo a dura prova la tenuta dei sistemi sanitari nazionali. Se, in un primo momento, tra i problemi maggiormente pressanti si annoverava l’approvvigionamento rapido dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ben presto l’attenzione si è spostata sull’insufficienza dei posti letto in terapia intensiva. Secondo i dati più recenti, precedenti la pandemia e risalenti al settembre 2019, in Italia erano disponibili 5.090 posti letto di terapia intensiva (8,42 per 100.000 ab.). Tuttavia, questo dato sembra non riuscire a fotografare esattamente la realtà ospedaliera nella misura in cui le Regioni sono state colpite asimmetricamente dalla pandemia. Inoltre, come noto, la tutela della salute è una materia di legislazione concorrente ex art. 117, co. 2, Cost.
LA PANDEMIA DI COVID 19: L’ONU FINALMENTE BATTE UN COLPO?
I limiti strutturali dell’OMS nella gestione della pandemia di COVID-19, hanno sollevato riflessioni e parallelismi sulla gestione internazionale delle precedenti emergenze sanitarie di rilevanza internazionale. Ci si è domandati, in particolare, se il precedente rappresentato dalla Risoluzione 2177/2014 relativa all’epidemia di Ebola nell’Africa Occidentale potesse replicarsi con il COVID-19.
Quale quantitative easing e quale Unione europea dopo la sentenza del 5 maggio?
La Corte Costituzionale tedesca si pronuncia con sentenza del 5 maggio 2020 a conclusione del noto caso Weiss che aveva dato luogo a sentenza della Corte di Giustizia su rinvio pregiudiziale della stessa Corte Costituzionale, nel dicembre 2018. L’iniziativa partiva, nelle quattro cause riunite, da un numero sorprendentemente alto di ricorrenti concordi nel ritenere ultra vires il programma di acquisto Public Sector Purchase Programme (‘PSPP’) della Banca centrale europea, uno dei quattro programmi in cui si sostanzia il cd quantitative easing, quello specificamente indirizzato all’acquisto di titoli di debito pubblici.
Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in International Contracts
The COVID-19 pandemic and the resulting governmental lockdowns have made performances in international contracts extremely difficult if not virtually impossible. While international contracts normally address the consequences of infectious diseases and the related public health measures in appropriate force majeure clauses, such clauses are often hard to implement as they present high levels of language complexity and technicality, while at the same time tending to replicate the typical inaccuracies and inconsistencies of the boilerplate
L’IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SULLE DONNE: CONSIDERAZIONI SUL POLICY BRIEF DEL SEGRETARIO GENERALE DELL’ONU DEL 9 APRILE 2020
Il 9 aprile 2020, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha presentato un policy brief relativo all’impatto del COVID-19 sulle donne. Nel documento sono individuati cinque diversi ambiti in cui la pandemia produrrà un impatto specifico sulle donne, aggravando disuguaglianze di genere preesistenti e generando nuovi problemi. La premessa alla base di questa analisi è che gli effetti della pandemia in corso saranno particolarmente gravi per le donne «simply by virtue of their sex».
Un passo avanti della giustizia penale internazionale contro l’ «istituzionalizzazione della tortura»: la CPI autorizza in appello l’indagine sui possibili crimini internazionali commessi in Afghanistan (e in Europa) durante la war on terror
Dopo un iter procedimentale complesso e assai dibattuto, il 5 marzo 2020 l’Appeals Chamber (AC) della Corte Penale Internazionale (CPI o Corte) ha autorizzato (Autorizzazione) la Procura diretta da Fatou Bensouda all’apertura di una indagine relativa alla situazione in Afghanistan e ai potenziali crimini di guerra e contro l’umanità commessi nell’ambito del conflitto armato che, nel paese stesso, e con implicazioni in diversi altri Stati, dal 2001 ha segnato l’inizio del decennio della war on terror.