diritto internazionale pubblico
Soft law and the inclusion of non-state actors to international health law: the example of the WHO/UNICEF Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes
While international health cooperation has historically been an interstate endeavour, the acceleration of globalisation and the related decline of the importance of national states at the international plane gave rise to a plethora of new actors: it is no longer only states, but also international organisations, multinational companies, and non-governmental organisations that play an important role with regard to public health protection. For example, at the end of the 20th and the beginning of the 21st century, civil society actors were protagonists in the HIV/AIDS movement, while governments failed to respond adequately to the rampant spread of the pandemic (famous examples in this regard are the AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP) in the United States and the Treatment Action Campaign (TAC) in South Africa. The latter filed a seminal case at the constitutional court in order to ensure availability of a drug preventing mother-to-child-transmission of HIV (Minister of Health v Treatment Action Campaign (TAC) (2002) 5 SA 721 (CC), Case CCT 8/02). Furthermore, with the intensification of public-private partnerships, the private sector and hence multinational enterprises play an increasing role in international health cooperation. In this vein, WHO engages for example in various disease-specific collaboration projects with the pharmaceutical industry.
Il diritto alla protezione della salute nella Carta sociale europea
Sul piano “regionale” europeo la tutela del diritto alla salute, pur passando per la CEDU (articoli 2, 3 e 8 della Convenzione) e la Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché per la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (art. 35), trova il suo spazio più esteso e privilegiato nel sistema – spesso trascurato – della Carta sociale europea, che sin dal 1961 contempla una disposizione dedicata espressamente al «Diritto alla protezione della salute» (Articolo 11).
L’Articolo 11 della Carta sociale merita attenzione sia in se stesso, in quanto definisce gli obblighi degli Stati che si sono impegnati a rispettare il diritto alla salute (ossia 42 dei 43 Stati parti della Carta; l’Armenia è l’unico Stato parte a non aver accettato l’Articolo 11), sia perché nell’interpretare e applicare tale articolo il Comitato europeo dei diritti sociali – l’organo di controllo della Carta sociale – ha progressivamente individuato e chiarito i contenuti concreti e le implicazioni dell’obbligo di garantire la salute, ed anche il valore e la portata giuridica di quest’obbligo. Ciò è avvenuto nel contesto sia della valutazione da parte del Comitato dei rapporti presentati periodicamente dagli Stati, sia dell’esame e della decisione di alcuni «reclami collettivi» presentati contro gli Stati per violazione dell’Articolo 11.
Droni a Sigonella: quale valore ha (e quale impatto produrrà) l’accordo italo-americano?
Lo scorso 22 febbraio, il Wall Street Journal rivelava che, dopo mesi di negoziato con la Casa Bianca e il Pentagono, finalmente il Governo italiano aveva dato il ‘via libera’ alla presenza di droni armati statunitensi nella base militare di Sigonella (tra le province di Siracusa e Catania), da impiegarsi in missioni militari in Libia e, più in generale, nel Nord Africa contro le milizie dello Stato Islamico.
L’utilizzo dei droni nel quadro di conflitti armati internazionali solleva innumerevoli problematiche nei campi più disparati, dalla scienza politica alla strategia militare, dalla filosofia (Chamayou) alla sociologia, fino, ovviamente, al diritto internazionale. In questa sede vorrei concentrarmi su due questioni: da un lato, quella del valore giuridico di un accordo sulla concessione di una base militare situata in territorio nazionale per lo stoccaggio e l’impiego di droni armati in operazioni militari verso Stati terzi; dall’altro lato, quella delle modalità con cui concretamente tale accordo opererà.
La dimensione esterna delle politiche sanitarie dell’Unione europea e la cooperazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità
Marco Inglese, Università di Sarajevo 1. Il presente contributo intende esaminare la dimensione esterna delle politiche sanitarie dell’Unione europea alla luce della cooperazione che questa ha posto in essere con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). L’intervento si articola in tre sezioni. Nella prima, si analizzerà il ruolo dell’Unione nella promozione
La tutela della salute e la protezione dell’ investimento: la possibile composizione di interessi antagonisti
Benedetta Cappiello, Università di Milano 1. La necessità di regolare in modo equilibrato il rapporto tra le parti di un’operazione di investimento non è nuova ma rimane difficile trovare gli strumenti per bilanciare interessi contrapposti e, apparentemente, non componibili (Dupuy et al.). Ci riferiamo, in particolare, alla necessità per lo
Contromisure dell’OMS come conseguenza di violazioni dei Regolamenti sanitari internazionali in contesti epidemici
Andrea Spagnolo, Università di Torino L’adozione di contromisure da parte delle organizzazioni internazionali «is not categorically ruled out» (Gaja, p. 109, par. 22). Non può, dunque, essere esclusa a priori la possibilità che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) adotti contromisure per porre fine a violazioni del diritto internazionale, laddove queste
In morte di Giulio Regeni
Gabriella Carella, Università degli studi Aldo Moro – Bari
Il ritrovamento del corpo martoriato del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni non poteva non suscitare una prorompente domanda di verità e giustizia a tutti i livelli. Talune misure adottabili de iure condito per soddisfare tale esigenza, morale oltre che giuridica, sono state individuate opportunamente – anche nei loro risvolti problematici – nel post di Luca Pasquet e non sarebbe utile ritornare sull’argomento. Mia intenzione è invece rimarcare le misure de iure condendo che sono implicate dal caso Regeni come impellente necessità.
Oltre l’esegesi della risoluzione 2249
Enrico Milano, Università di Verona L’efferatezza degli attacchi terroristici di Parigi, lo sdegno provocato nell’opinione pubblica, l’immediata e ferma reazione da parte dello Stato colpito e l’unanime solidarietà espressa dalla comunità internazionale hanno riportato alla mente di tutti, perlomeno nel mondo occidentale, gli eventi del 11 settembre 2001 (si vedano
L’Italia, l’Egitto, e il “diritto alla verità”: alcune considerazioni sul caso Regeni
Luca Pasquet, Graduate Institute of International and Development Studies Sappiamo poco delle circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni. Ma gli elementi resi noti dalla stampa – la sua sparizione, ed il ritrovamento del corpo che riporta tracce evidenti di tortura – fanno sorgere alcuni sospetti rispetto alle
A factual insight on the murder of Giulio Regeni
Ursula Lindsey, The Arabist We still don’t know what happened to Giulio Regeni, the 28-year-old graduate student whose battered corpse was found on the side of the road in Cairo. Anonymous eyewitnesses (and a few security officials) have told international media outlets that plain-clothes police took Giulio Regeni into custody