diritto internazionale pubblico
Il labirinto delle linee rosse, ovvero: chi giudicherà la Brexit?
Mentre viene definendosi l’iter che dovrebbe portare, salvo sorprese, all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE), risulta sempre più evidente che una delle questioni principali sulla quale si concentreranno i negoziati sulla conclusione dell’Accordo di recesso sarà quella relativa all’individuazione della giurisdizione competente a risolvere le eventuali controversie tra le Parti contraenti sull’interpretazione ed applicazione dell’Accordo medesimo.
In effetti, si tratta di un aspetto non di poco conto se si considera che l’Accordo di recesso dovrebbe definire, tra l’altro, le modalità di adempimento, da parte del Regno Unito, degli obblighi finanziari che esso ha assunto durante la sua partecipazione all’Unione (si parla, al riguardo, di una exit bill che potrebbe sfiorare i 60 miliardi di euro), oltre che la gestione dei diritti acquisiti da singoli (in particolare dai cittadini europei) alla luce del diritto UE.
DON’T ASK WHY: L’IMMIGRAZIONE NELL’ERA (CAOTICA) DI TRUMP
Quando il Presidente Trump ha emanato l’Executive Order n. 13769 sulla limitazione dei flussi migratori qualche commentatore ha immaginato si trattasse di una scelta poco meditata, da inquadrarsi nel caos politico dei primi giorni della nuova presidenza (v. Wallace-Well). Invece, l’Order che impedisce l’ingresso ai cittadini di sette paesi islamici per 90 giorni e blocca l’accoglienza dei rifugiati siriani a tempo indeterminato (mentre di 120 giorni è limite per i rifugiati in genere) esprime chiaramente la linea di fondo della politica immigratoria di Trump. Quest’ultima è peraltro confermata dall’emanazione, il 6 marzo scorso, di un nuovo Executive Order che prolunga la durata del primo immigration ban ed espunge l’Iraq dalla lista dei paesi i cui cittadini sono indesiderati, in ragione dell’asserito recente impegno iracheno nel contrastare l’immigrazione clandestina in uscita.
La Grande Camera e l’ultima parola sul caso Paradiso e Campanelli
«Rachele vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe, [disse]: «Ecco la mia serva Bila: unisciti a lei, così che partorisca sulle mie ginocchia e abbia anch’io la mia prole per mezzo di lei» (Genesi, 30, 1-3). Pur di biblica memoria, la gestazione per altri rappresenta una pratica estremamente controversa (in particolare quando essa abbia natura commerciale, ovvero preveda il pagamento di un compenso per la gestante) e pare dunque lecito dubitare della compatibilità con i diritti fondamentali dell’individuo quanto meno di alcune sue applicazioni (vedi Gerber e O’Byrne, Poli, Ergas, Stark).
La decisione della Grande Camera nel caso Paradiso e Campanelli offre, fra le righe, alcune indicazioni sulla valutazione della Corte di Strasburgo in materia, ma lascia aperte questioni tutt’altro che secondarie. In particolare, la posizione dei bambini nati da madre surrogata rimane particolarmente critica, e le profonde diversità di approccio tra gli Stati non prospettano una soluzione a breve termine.
A due anni dalla sentenza con cui riconosceva una violazione dell’art. 8 CEDU nell’allontanamento e affidamento ai servizi sociali di un minore, nato attraverso maternità surrogata all’estero e non legato geneticamente agli intended parents, la Corte europea dei diritti umani, questa volta in formazione allargata, è tornata ad esprimersi sul caso Paradiso e Campanelli ed ha escluso che l’Italia abbia violato i diritti dei ricorrenti.
Limiti alla libertà degli Stati di accesso allo spazio: il caso della Corea del Nord
La Corea del Nord, dall’inizio del 2016, ha intensificato le sue attività in campo nucleare e spaziale: ha realizzato due nuovi test nucleari sotterranei (IV-V) e il lancio nello spazio di un nuovo satellite (Kwangmyongsong-4). La questione del programma nucleare del regime di Pyongyang è stata presa in considerazione da Marco Roscini, con un intervento dal titolo Il quarto test nucleare della Corea del Nord. L’attenzione del presente intervento si rivolge, invece, alle attività spaziali nordcoreane, partendo dalla considerazione che il lancio in orbita di un satellite avviene tramite vettori che utilizzano la tecnologia dei missili balistici. La prima ad utilizzare questa tecnologia è stata l’Unione Sovietica quando, il 4 ottobre 1957, con una versione modificata del missile balistico intercontinentale R-7 (ICBM), ha lanciato in orbita il primo satellite (Sputnik I), che ha segnato l’inizio dell’era spaziale. La tecnologia dei missili balistici è necessaria per accedere allo spazio, ma è dotata di potenziali applicazioni dual use che non hanno mancato di sollevare forti preoccupazioni. Infatti, il lancio del satellite effettuato della Corea del Nord è stato condannato dalla comunità internazionale, in particolare, da Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, come grave violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Analizziamo i vari aspetti della questione.
Inutiliter data? La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nella giurisprudenza italiana
La recente sentenza n. 275 del 2016 della Corte Costituzionale, che riconosce la prevalenza della tutela del diritto del disabile all’istruzione sul principio dell’equilibrio di bilancio, offre l’occasione per una riflessione sul trattamento riservato dai giudici italiani alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia il 15 maggio 2009 e introdotta, nel nostro ordinamento, con l. 3 marzo 2009, n. 18; d’ora in poi “la Convenzione”, sulla quale v. Seatzu). Nel caso di specie, la Corte era stata chiamata a valutare la costituzionalità dell’art. 6, co. 2-bis, l. reg. Abruzzo n. 78/1978, nella parte in cui condizionava alla presenza di disponibilità in bilancio l’erogazione del contributo regionale per il servizio trasporto degli studenti disabili. In particolare, il giudice rimettente (TAR Abruzzo) dubitava della compatibilità di tale previsione con il diritto fondamentale del disabile all’istruzione, garantito dall’art. 38 co. 3 e 4 Cost. e dall’art. 24 della Convenzione (in relazione a quest’ultimo, sia detto per inciso, il giudice a quo invocava erroneamente l’art. 10 invece dell’art. 117 Cost.). La risposta data dalla Corte, pur pienamente condivisibile nel merito (sul punto v. il post di Francesco Pallante), si segnala in negativo per il ruolo del tutto marginale cui è stata relegata la Convenzione. Dopo aver ricordato, in apertura di sentenza, che il diritto del disabile all’istruzione «è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione» (par. 5), la Corte ha infatti deciso (e accolto) la questione di costituzionalità sulla sola base del parametro interno (par. 5-19). La censura riferita al parametro convenzionale è stata invece ritenuta assorbita (par. 20), con la conseguenza che il riferimento alla Convenzione ha assunto le forme di un mero (e del tutto privo di effetti) richiamo di stile.
Criminalizzazione delle lotte per la legalità internazionale: il caso del movimento «Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni» (anche alla luce della recente risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza)
Nelle scorse settimane ha suscitato grande attenzione e dibattito l’approvazione, da parte del Consiglio di Sicurezza (CdS) delle Nazioni Unite, della risoluzione 2334 del 2016, che ha ribadito con nettezza l’illegalità internazionale degli insediamenti israeliani nel Territorio Palestinese occupato dal 1967, inclusa Gerusalemme Est. E’ passato quasi inosservato, invece, un importante appello sottoscritto, proprio alla vigilia del voto del CdS, da più di 200 giuristi e docenti di diritto internazionale contro i provvedimenti adottati da diversi Stati per sanzionare, ed in alcuni casi criminalizzare, il movimento “Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni” (BDS), da anni impegnato nel promuovere scelte di consumo critico dei cittadini e di non collaborazione economica di istituzioni nazionali e locali con aziende ed enti implicati nell’occupazione israeliana della Cisgiordania e nelle pratiche che violano i diritti umani dei Palestinesi.
You can’t have your cake and eat it too: why the UK has no right to revoke its prospected notification on Brexit
Especially on occasion of the judgment R (Miller) -v– Secretary of State for exiting the European Union, issued by the High Court on November 3 (on which see Martinico), some have started considering whether the UK may revoke its withdrawal from the Union after having notified it pursuant to Art. 50 TEU. The main argument put forward by the advocates of this idea is that, since revocation is not expressly forbidden, it should be available to the UK. Others may add to this view that revocation would be consistent with the principle to preserve treaties from being terminated.
Brexit opens totally new scenarios not only for politicians, but also for legal scholars. And all opinions deserve the greatest attention. Yet, I think that a deeper scrutiny of this option leads to different conclusions.
In fact, the issue concerning revocability of Brexit has been advanced especially within the constitutional debate internal to the UK legal order, and was mainly justified to temporarily overcome the dilemma whether Brexit can be validly notified by the UK Government alone, or a prior vote by the UK Parliament is required. In this sense, if revocation were possible, the above dilemma might be solved after Brexit having been notified by Rt Hon Theresa May; subsequently, the UK institutions would have time to solve their constitutional conundrum. The legal dispute might indeed be decided soon by the UK Supreme Court in the Article 50 ‘Brexit’ appeal (the hearing began on December 5, 2016 and a judgment is awaited); however, the debate on revocation has crossed the UK borders and is being analysed also from the international legal plane. Doubts have hence arisen whether Brexit might be revoked during the notice period running between the withdrawal notification to the European Council and the subsequent two years (or the extra-period unanimously decided pursuant to the same TEU provision), as per Article 50.3 TEU.
The ICJ Decisions in the Marshall Islands Cases or the Unintended Consequences of “Awareness”
Edoardo Stoppioni, Max Planck Institute Luxembourg In three judgments rendered on 5th October 2016, the International Court of Justice decided for the first time that it could not entertain an entire case for absence of dispute between the parties at the time of the application. In doing so, the Court
Some additional thoughts about the burkini: international human rights law and the struggle for gender equality
Alice Ollino, Università degli Studi di Milano-Bicocca In her post on the burkini and the crisis of (international) law, Bérénice Schramm warned us against the limits of mainstream legal narratives that accommodate discrimination against women, and suggested revisiting the foundations of international law in order to attain full equality. The
Prime riflessioni sulle proposte di riforma del sistema europeo comune d’asilo in materia di qualifiche, procedure e accoglienza
Giandonato Caggiano, Università Roma Tre 1. Di recente le politiche di asilo e integrazione sono messe in discussione, a seguito di fatti di cronaca nera o di terrorismo attribuiti a richiedenti-asilo, rifugiati o cittadini europei di seconda generazione. La crisi dei flussi migratori sulla rotta balcanica (2015-16) ha peraltro evidenziato