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diritto internazionale pubblico

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Tra il 13 e il 17 novembre u.s si è svolta a Ginevra, nel quadro della Conferenza degli Stati parte alla Convenzione sulle armi convenzionali (d’ora in avanti CCW), la prima riunione del Gruppo di esperti governativi (GGE) sulle tecnologie emergenti nell’area dei sistemi d’arma autonomi letali (Lethal Autonomous Weapons Systems o, secondo l’acronimo inglese, LAWS). Presieduto dall’ambasciatore indiano Singh Gill (che ha pubblicato, a pochi giorni dall’inizio dei lavori, questo articolo), l’evento – che rappresenta lo sviluppo più recente di un dibattito iniziato, per il vero, nel 2013 in seno al Consiglio dei Diritti Umani, e approdato, nel 2014, alla Conferenza degli Stati parte alla CCW (nella cornice dei Meeting di Esperti del 2014, 2015 e 2016). In questa sede vorrei soffermarmi brevemente sui risultati (e i limiti) del dibattito maturato in seno al GGE.

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In August 2017, the United Nations Human Rights Committee (HRC) presented the revised text of Draft General Comment 36 on the right to life (Draft GC 36), which offers an in-depth reading of Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR or the Covenant). In discussing the protection of the right to life in situations of armed conflict, the HRC considers the relationship between the Covenant and International Humanitarian Law (IHL) (see here for an earlier commentary). In this post, I will analyse the HRC’s general approach to the interplay between the ICCPR and IHL, and look at how this is applied to the regulation of the use of force in armed conflicts. In particular, I will comment on the HRC’s failure to distinguish between the paradigms of the conduct of hostilities and law enforcement, which risks to undermine the protection of the right to life provided by the Covenant.

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Cala il sipario della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle violenze commesse in occasione del G8 di Genova del 2001. Con due sentenze “gemelle” nei casi Azzolina et. al. e Blair et al. del 26 ottobre 2017, la Corte di Strasburgo ha nuovamente condannato l’Italia per la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 CEDU, stavolta in relazione alle violenze perpetrate dalle forze di polizia all’interno della caserma di Bolzaneto.

Chiuso così il contenzioso europeo sulle violenze del G8, è ora possibile tracciare un bilancio complessivo della vicenda. Un bilancio non certo lusinghiero per lo Stato italiano, reduce da quattro pesantissime condanne (alle due pronunce che qui si annotano si aggiungono le sentenze Cestaro del 14 aprile 2015 e Bartesaghi Gallo et al. del 22 giugno 2017 relative ai fatti nella scuola “Diaz-Pertini”, nonché le due decisioni di radiazione dal ruolo per componimento amichevole nei casi Alfarano e Battista et al. del 14 marzo 2017), che hanno censurato il carattere drammaticamente deficitario del sistema sanzionatorio italiano (quantomeno quello dell’epoca), puntando apertamente il dito contro la colpevole inerzia del legislatore (per un commento alla sentenza Cestaro, si rinvia ad un nostro precedente post).

Su questo scenario desolante si innesta la recente novella legislativa che, colmando l’imbarazzante e prolungato vuoto normativo, ha finalmente dotato l’ordinamento penale di una nuova fattispecie incriminatrice, l’art. 613-bis c.p., tesa a sanzionare atti di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Eppure, come si dirà, questo intervento non ci pare di per sé idoneo a mettere lo Stato italiano al riparo da nuove condanne per violazione dell’art. 3 CEDU.

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Se un essere razionale di avanzata evoluzione (evidentemente un marziano), osservando le vicende di questo “atomo opaco del male”, avesse seguito negli ultimissimi tempi le cronache sui movimenti di persone nel Mediterraneo e le reazioni politiche e giuridiche ad esse, sicuramente ne sarebbe rimasto a dir poco esterrefatto. Difatti, è difficile trovare una successione di eventi così drammaticamente irrazionali – prima ancora, e oltre che, illeciti – quali quelli che si sono susseguiti a partire dall’adozione, il 13 maggio 2015, dell’Agenda europea per le migrazioni (su cui v. il post di Cherubini in questo blog). In essa, un po’ occultata da una paccottiglia di routinarie dichiarazioni di dolore per le tante vittime e di burocratiche preoccupazioni umanitarie per la sorte dei futuri soggetti in partenza – sotto il titolo Collaborare con i paesi terzi per affrontare a monte la questione della migrazione – si trova la misura centrale della gestione dei flussi da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri: la c.d. esternalizzazione delle frontiere (sulla quale v. Frelick, Kysel, Podkul ). Lanciata gloriosamente dal governo italiano con il Processo di Kartoum del novembre 2014 (per un commento v. qui il quale vedi qui); successivamente sviluppata dalla Commissione europea nella Comunicazione sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell’ambito dell’Agenda europea sulla migrazione del 7 giugno 2016; sostenuta dal Summit UE/OUA, tenutosi alla Valletta nel novembre 2015 (anche con la creazione di uno strumento economico, il Fondo fiduciario per l’Africa); trionfalmente sbandierata nel Vertice di Parigi sulle migrazioni, l’esternalizzazione delle frontiere è ormai la pietra angolare delle politiche migratorie (anche se rischia di divenirne la pietra d’inciampo), ormai di gran lunga preferita rispetto a misure parimenti perspicue, anche se ancillari, proposte dall’Italia,  quali il bombardamento dei barconi di migranti (per il quale si rinvia ad un nostro precedente post) o la chiusura dei porti alle imbarcazioni cariche di persone salvate da naufragi (su cui v. il post di De Sena e De Vittor).

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Il 22 giugno 2017 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/71/292 contenente la richiesta alla Corte internazionale di giustizia (CIG) di un parere concernente: a) la legittimità dell’avvenuto processo di decolonizzazione con il riconoscimento dell’indipendenza di Mauritius dal Regno Unito successivamente alla separazione dal territorio di Mauritius dell’Arcipelago delle isole Chagos e b) le conseguenze della perdurante amministrazione delle isole Chagos da parte britannica che impedisce a Mauritius il reinsediamento nell’Arcipelago dei suoi cittadini di origine chagossiana.

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Il 7 luglio 2017, il Trattato sul divieto di armi nucleari è stato adottato al termine della seconda e conclusiva sessione della Conferenza diplomatica, con 122 voti a favore, un astenuto (Singapore) e un voto contrario, quello dei Paesi Bassi.

Alla Conferenza diplomatica, convocata dall’Assemblea generale con ris. 71/258, votata lo scorso dicembre, non hanno partecipato i nove Stati che ad oggi si ritiene posseggano armi atomiche: oltre ai cinque Stati militarmente nucleari secondo il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) del 1968 (USA, Russia, Regno Unito, Francia e Cina), Israele, India, Pakistan e Corea del Nord. Ad eccezione dell’Olanda, anche gli Stati appartenenti all’Alleanza atlantica hanno disertato il processo negoziale, compresa l’Italia: così, su un grande tema di politica estera, una volta ancora, i membri dell’Unione europea si sono presentati in ordine sparso, con Austria, Irlanda e Svezia al contrario decise sostenitrici dell’iniziativa.

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Ancora una volta la Corea del Nord provoca la comunità internazionale il giorno della festa dell’indipendenza degli Stati Uniti: mentre il 4 luglio del 2006 il regime di Pyongyang effettuava il primo di cinque test nucleari condotti nell’arco di un solo decennio decade, esattamente undici anni più tardi ad allarmare è l’undicesimo lancio missilistico del 2017. Tra questi, in primis, i vicini Giappone e Corea del Sud oltre agli Stati Uniti, che, pur nelle diversità di orientamento politico e di metodo delle diverse amministrazioni che si sono succedute dal 2003 (anno di esercizio del diritto di recesso dal Trattato di non proliferazione nucleare da parte della Corea del Nord), hanno promosso e coordinato la maggior parte maggioranza delle iniziative internazionali tese a contenere i programmi di sviluppo nucleare e militare nordcoreani.

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Nessuna decisione di “bloccare” l’accesso a porti italiani da parte di imbarcazioni cariche di migranti e dirette in tali porti è stata sinora presa dal Governo italiano. Secondo quanto si apprende dalla stampa, è, però, proprio una simile prospettiva che il rappresentante italiano presso l’Unione europea avrebbe fatto balenare al Commissario europeo competente, Dimitri Avramopoulos, in considerazione del consistente numero di sbarchi susseguitisi negli ultimi giorni, il cui impatto critico sul nostro sistema di accoglienza è stato sottolineato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal Presidente del Consiglio Gentiloni.

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Il 1° giugno 2017 il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la denuncia dell’Accordo di Parigi sul cambiamento climatico (per una primo esame dell’Accordo, v. Romanin Jacur), poiché esso provocherebbe la perdita di posti di lavoro e un rallentamento della crescita e della produzione statunitensi, a vantaggio delle economie straniere. Com’è noto, si tratta del più recente strumento internazionale vincolante di tutela del clima, adottato il 12 dicembre 2015 dalla XXI Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico ed entrato in vigore il 4 novembre 2016. Gli Stati Uniti avevano ratificato l’Accordo il 3 settembre 2016. Nel breve commento che segue, si leggeranno la dichiarazione statunitense e le relative reazioni internazionali alla luce del dettato e dell’effettiva portata dell’Accordo di Parigi. Come si vedrà, l’oggetto del discorso presidenziale è stato duplice: esso risiede non solo nel recesso dall’Accordo di Parigi, ma anche nella cessazione immediata del suo adempimento. La dichiarazione degli Stati Uniti assume allora un ampio significato, che sembra confermare la persistente preminenza di certi interessi economici sull’esigenza di un’efficace azione internazionale di contrasto al cambiamento climatico.

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Introduzione

Il 7 marzo 2017, nel caso X e X contro Belgio, C-638/16 PPU, la Grande Sezione della Corte di giustizia si è pronunciata riguardo al rilascio di visti umanitari da parte degli Stati membri dell’Unione europea. Il caso aveva sollevato gli animi di quanti da tempo auspicano l’apertura di vie legali che permettano a coloro che sono in fuga da conflitti o persecuzioni di giungere in Europa in maniera sicura ed ordinata. Tale attesa era stata alimentata dalle conclusioni dell’Avvocato generale Mengozzi, il quale sosteneva la sussistenza in capo agli Stati membri di un obbligo di rilascio di visti per ragioni umanitarie qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che un rifiuto mettesse in pericolo la vita e la sicurezza dei richiedenti. Tuttavia, le (più o meno) fiduciose aspettative di molti sono state disattese dalla Grande Sezione, che ha adottato un approccio conservatore, rimettendo la questione agli Stati membri.

In quanto segue, propongo alcune riflessioni a margine di questa pronuncia tanto attesa per il suo potenziale impatto, quanto, purtroppo, deludente nel suo esito effettivo.

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