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Dal 1° agosto 2018 è in vigore – per gli Stati che lo hanno ratificato – il Protocollo n. 16 allegato alla CEDU, il quale consente alle più alte giurisdizioni di un’Alta Parte contraente di richiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) pareri consultivi su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli. Il Protocollo n. 16 ha introdotto una significativa innovazione nel c.d. sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali, considerando anche il rango della CEDU negli ordinamenti nazionali ed il ruolo talvolta ambiguo della Corte EDU, a metà tra quello di un giudice del caso concreto e quello di una corte quasi costituzionale (per un’analisi delle caratteristiche del nuovo strumento si vedano per tutti i contributi nel volume di Lamarque; v.  anche Anrò).

Per una singolare coincidenza, la Francia è stata sia l’ultimo Paese a ratificare il Protocollo n. 16 (fino ad oggi), consentendone l’entrata in vigore, sia il primo le cui autorità hanno richiesto un parere ex Protocollo n. 16 attraverso una pronuncia del 5 ottobre 2018 dell’assemblea plenaria della Corte di cassazione francese iscritta nel registro della Corte il successivo 16 ottobre. La richiesta è stata giudicata ricevibile il 3 dicembre 2018 ed il giorno successivo la questione è stata assegnata alla Grande Camera.

A pochi mesi dall’arrêt francese, la Corte ha reso il primo parere ex Protocollo n. 16 lo scorso 10 aprile. Tale pronuncia, oltre ad essere di grande rilevanza per il delicato tema su cui verte, ovvero la maternità surrogata, è di grande interesse perché contribuisce a chiarire le caratteristiche del nuovo strumento.

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Il Governo italiano è obbligato a rendere pubblico l’accordo di cooperazione sottoscritto con il Niger nel settembre 2017 (v. qui e qui) che non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e nemmeno reso disponibile nell’Archivio dei Trattati Internazionali Online (ATRIO) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). Così ha deciso il TAR del Lazio accogliendo il ricorso di alcuni avvocati dell’Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione (ASGI) avverso un diniego opposto dal MAECI.

La sentenza pronunciata dalla Terza Sezione del TAR è importante per varie ragioni. In primo luogo, sancisce un obbligo generale a carico del Governo di rendere pubblico il testo di accordi internazionali che non siano espressamente coperti da segreto di Stato, sia quando questi siano conclusi in forma semplificata, sia quando questi siano applicati in pendenza dell’iter di autorizzazione alla ratifica. L’affermazione di tale obbligo giunge in un periodo storico in cui il Governo italiano conclude diversi accordi di cooperazione con gli Stati di provenienza e di transito dei migranti, finalizzati alla gestione dei flussi migratori, seguendo procedure semplificate di conclusione, che non prevedono autorizzazione parlamentare, e, in taluni casi, omettendo di pubblicarne i relativi testi.

L’accordo col Niger – e la sua applicazione – rappresentano per un verso un caso del tutto peculiare e, per un altro, sono sintomatici di alcune tendenze problematiche che verranno esposte per sommi capi in questo post, anche con riferimento, nel finale, alla recente posizione del Governo italiano sul Global Compact sulle migrazioni.

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Il 9 luglio 2018, il Tribunal Supremo spagnolo ha accolto parzialmente il ricorso contenzioso-amministrativo presentato da l’Asociació de suport a Stop Mare Mortum. La sentenza dichiara che il Governo spagnolo ha parzialmente inadempiuto ai suoi obblighi di ricollocazione e lo ha condannato a portare a termine i procedimenti finalizzati al ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale fino al raggiungimento della quota assegnatagli.

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A recent post on this blog has highlighted a certain trend among European states towards an opening of their courts to foreign direct liability cases. Meanwhile, the US Supreme Court has just struck another blow against transnational human rights litigation against corporations.

On 24 April 2018, the United States Supreme Court rendered its long-awaited judgment in Jesner et al v. Arab Bank PLC (Jesner, 584 U.S.).

The claim adds to the extensive list of lawsuits filed under the Alien Tort Statute (ATS), an 18th-century statute which grants US courts jurisdiction over “any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States.” (28 U.S.C. para 1350).

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Il lungo peregrinare della nave Aquarius, sospinta dai nuovi venti politici che le hanno negato l’autorizzazione all’ingresso nelle acque interne italiane, è terminato nel porto di Valencia il 17 giugno scorso. La disponibilità offerta dal governo spagnolo all’ingresso dell’imbarcazione in uso alle organizzazioni non governative SOS Mediterranée e Medici senza frontiere ha temporaneamente disinnescato una crisi umanitaria, consentendo alle 629 persone a bordo di sbarcare in un luogo sicuro (per alcuni commenti v. qui, qui e qui).

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Emanuele Sommario, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa

 

  1. Introduzione

Nel luglio 2016 la Turchia è stata teatro di un tentativo di colpo di stato, fallito nell’arco di poche ore. In reazione agli eventi, il governo turco ha messo in atto una serie di misure repressive, volte a individuare e punire quanti fossero – a diverso titolo – coinvolti nel tentato putsch, e a smantellare il gruppo “terroristico” denominato Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), individuato come responsabile della sedizione. I provvedimenti – introdotti per mezzo di decreti emergenziali – hanno determinato una serie di profonde modifiche all’assetto giuridico-istituzionale del Paese, stabilendo l’accentramento del potere nelle mani dell’esecutivo, consentendo l’arresto e il licenziamento di decine di migliaia di cittadini turchi, esonerando gli organismi giurisdizionali nazionali dall’esercizio di parte dei propri compiti di controllo, indebolendo le garanzie in materia di equo processo, autorizzando la chiusura e la liquidazione di organi di stampa considerati vicini ai golpisti, e introducendo altre misure normalmente incompatibili con l’ordinamento turco.

Sul piano internazionale, per fornire giustificazione giuridica alla propria condotta, il governo ha scelto di avvalersi della facoltà di sospendere gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per i diritti umani (CEDU) e dal Patto internazionale per i diritti civili e politici (PIDCP), facendo ricorso alle clausole derogatorie contenute, rispettivamente, nell’art. 15 e nell’art. 4 dei due trattati. Come noto, le clausole di deroga sono invocabili dagli Stati qualora questi si trovino alle prese con una situazione di pericolo pubblico eccezionale. La ratio della disposizione risiede nel consentire l’introduzione di misure emergenziali – altrimenti incompatibili con gli obblighi convenzionali – per permettere un’azione più rapida e efficace di contrasto all’emergenza. Tuttavia, gli Stati che volessero esercitare tale diritto devono conformarsi agli obblighi sostanziali e procedurali contenuti nelle clausole, e rimangono sottoposti allo scrutinio degli organi internazionali che verificano il rispetto dei trattati (per una panoramica, v. Eboli). Per quanto concerne la CEDU, tale ruolo è svolto dalla Corte europea dei diritti umani (CtEDU).

Fino ad ora, la CtEDU non si era ancora espressa sulla conformità della condotta turca rispetto agli standard imposti dalla Convenzione. Il 20 marzo 2018 ha finalmente licenziato due sentenze (Mehmet Hasan Altan c. Turchia e Şahin Alpay c. Turchia) concernenti la carcerazione preventiva di due giornalisti, accusati di essere organici al FETÖ. Le due sentenze – assai simili nei contenuti – rappresentano le prime pronunce di un organo giurisdizionale internazionale sul rispetto dei parametri fissati dalla clausola di deroga con riferimento allo stato d’emergenza in vigore in Turchia (per un commento a caldo, v. Gatta). Tuttavia, la Corte europea ha assunto determinazioni importanti anche riguardo al contegno delle corti nazionali rispetto alle pronunce della Corte Costituzionale Turca (CCT). Questa si era infatti già pronunciata sulle doglianze dei ricorrenti, disponendone la scarcerazione. Ciononostante, anche a fronte di sentenze vincolanti emesse dal tribunale supremo, le corti inferiori hanno deciso di disattendere la richiesta, mettendo così in discussione l’effettività del ricorso alla CCT (sul punto, v. Çalı). Il presente intervento esaminerà brevemente le sentenze, concentrandosi in prima battuta sulla questione della mancata efficacia del ricorso individuale alla Corte costituzionale, e subito dopo sulla conformità della condotta turca con i principi che informano il funzionamento della clausola derogatoria. Prima, tuttavia, un breve riepilogo dei fatti.

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Questo contributo compie una ricognizione dei recenti e importanti sviluppi relativi ai c.d. foreign direct liability claims promossi contro imprese transnazionali e le loro controllate estere nello Stato di domicilio della capogruppo, focalizzandosi in particolar modo sul panorama europeo. Mentre negli Stati Uniti l’applicabilità dell’Alien Tort Claims Act ai crimini d’impresa viene messa in discussione (v. Kiobel v Shell e Jesner v Arab Bank), cause innovative vengono intentate in altre giurisdizioni, tra cui il Canada (v. Choc v Hudbay) e alcuni Stati europei.

Gli esempi più significativi di questo tipo di azioni legali sono di seguito illustrati partendo dalla giurisprudenza inglese, che ha prodotto un importante precedente relativo al dovere di diligenza dell’azienda madre con la sentenza Chandler.

Il contributo si conclude con una riflessione sulle principali barriere che i ricorrenti devono fronteggiare nel promuovere questo tipo di cause; sui possibili incentivi avversi che potrebbero scaturire dall’affermazione giudiziale del duty of care dell’azienda madre e sulla possibilità, auspicata da molti, che l’attuale discussione di un trattato internazionale su imprese e diritti umani porti a un’affermazione giuridicamente vincolante del duty of care dell’azienda madre.

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La recente guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti prende le mosse dalla decisione di questi ultimi di ricorrere, per ragioni di sicurezza nazionale, a un aumento del 25% e del 10% dei dazi doganali applicati alle importazioni di taluni prodotti, rispettivamente, dell’acciaio e dell’alluminio. Prefigurate in due rapporti del Dipartimento del Commercio del gennaio di quest’anno ed entrate in vigore il successivo 23 marzo, queste misure non colpiscono il Canada e il Messico, secondo quanto previsto dai proclami del Presidente Donald Trump dell’8 marzo 2018, oltre ad Argentina, Australia, Brasile, Corea del Sud e Unione europea, in base alle intese con loro raggiunte in un momento successivo.

Già all’indomani dei proclami presidenziali, diversi partner commerciali degli Stati Uniti avevano risposto duramente, come l’Unione europea e il Giappone. La reazione cinese è stata particolarmente forte: essa ha in primo luogo contestato la natura delle misure americane in seno all’Organizzazione mondiale del commercio, le quali non costituirebbero restrizioni fondate su motivi di sicurezza nazionale, legittimate in linea di principio dall’art. XXI del GATT 1994, bensì misure di salvaguardia, la cui disciplina è contenuta nell’art. XIX GATT 1994 e nel relativo Accordo ad hoc. Sulla base di quest’ultimo, allegando una violazione del diritto rilevante, la Cina ha quindi chiesto l’avvio di consultazioni con gli USA, invocato il suo diritto a reagire alle restrizioni in causa, secondo quanto disposto dall’art. 8, par. 2 e, da ultimo, presentato ricorso innanzi agli organi contenziosi dell’OMC. A fronte di queste iniziative, gli Stati Uniti hanno mantenuto ferma la giustificazione per esigenze di sicurezza nazionale, negando quindi che trovino applicazione le norme in materia di salvaguardia.

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Questo è, grossomodo, il seguito de Il dialogo tra Corti, per finta. «CC» sta sempre per «Corte costituzionale», «CGUE» per «Corte di Giustizia dell’Unione europea». La prima battuta è tratta da Il mercante di Venezia (atto II, scena VII) ed è l’elogio («From the four corners of the earth they come, to kiss this shrine, this mortal-breathing saint») che la bella Porzia riceve da uno dei suoi pretendenti.

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