diritto internazionale privato
Il giudicato arbitrale quale motivo ostativo alla circolazione delle sentenze nel sistema di Bruxelles I: note a margine della sentenza London Steam-Ship
Con la recente sentenza resa nella causa C-700/20, London Steam-Ship, la Corte di giustizia dell’Unione europea torna a occuparsi del difficile rapporto tra giurisdizione civile e arbitrato nello spazio giudiziario dell’Unione. Il tema, già ampiamente esplorato dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze March Rich, Van Uden, West Tankers e Gazprom) e oggetto di grande attenzione in dottrina (v., ex multis, Salerno, Carducci, Benedettelli e Leandro 2015), trova, come noto, una scarna disciplina nel regolamento (UE) n. 1215/2012 o «Bruxelles I-bis». In particolare, ai sensi dell’art. 1 par. 2 lett. d, l’arbitrato è escluso dall’ambito di applicazione del regolamento; la portata di tale esclusione è meglio specificata al considerando n. 12 del regolamento (introdotto in occasione della rifusione nel regolamento (UE) n. 1215/2012 del previgente regolamento (CE) n. 44/2001 o «Bruxelles I»), considerando che in parte riprende i principi affermati dalla Corte di giustizia nel vigore della precedente disciplina. L’art. 73 par. 2 del reg. Bruxelles I-bis, infine, stabilisce che il regolamento non pregiudica l’applicazione della Convenzione di New York del 1958. A seguito di uno degli ultimi rinvii pregiudiziali provenienti dal Regno Unito, all’origine della sentenza in commento, la Corte è stata chiamata a decidere se e in che misura un lodo arbitrale e una sentenza nazionale che ne recepisce il contenuto possano ostacolare il riconoscimento e l’esecuzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001, di una decisione resa tra le medesime parti in un diverso Stato membro. La soluzione fornita dalla Corte è sicuramente molto originale – se non, come si vedrà, a tratti anche «creativa» – e in poco tempo ha suscitato un vivace dibattito circa le sue possibili implicazioni sul sistema di circolazione delle decisioni nel sistema di diritto uniforme europeo (v. i primi commenti di Briggs, Cuniberti e Leandro 2022).
Luci ed ombre della proposta di direttiva europea sull’obbligo di due diligence d’impresa in materia di diritti umani e ambiente
Dopo una travagliata gestazione il 23 febbraio scorso la Commissione europea ha finalmente pubblicato la proposta di direttiva sulla due diligence d’impresa in materia di sostenibilità (cfr. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustaiinability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937, COM(2022)71 final del 23 febbraio 2022) che è destinata ad introdurre nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea un obbligo di due diligence in materia di diritti umani e ambiente per le imprese europee.
Un’istantanea del nuovo ricorso della Repubblica federale tedesca alla Corte internazionale di giustizia per violazione delle immunità giurisdizionali da parte dello Stato italiano
Il 29 aprile scorso, la Repubblica federale tedesca ha nuovamente proposto un ricorso contro lo Stato italiano davanti alla Corte internazionale di giustizia, a dieci anni dalla pronuncia di quest’ultima nel caso Jurisdictional Immunities of the State: (Germany v. Italy: Greece Intervening) del 3 febbraio 2012, sostenendo che l’Italia abbia disatteso – e stia continuando a disattendere – la sentenza emessa dai giudici dell’Aja nel 2012, rendendosi responsabile della violazione delle immunità giurisdizionali dello Stato tedesco (v. i post di Franzina e Gradoni).
The ECtHR Reaffirms ICTY Jurisprudence on Command Responsibility: Convictions Based on Rules of Customary International Law Do Not Violate Article 7 of the Convention
Nicole Citeroni (University of Luxembourg) 1. On 22 January 2022, the European Court of Human Rights (ECtHR) delivered its judgment in the Milanković v. Croatia case, holding unanimously that the applicant’s convictions for war crimes based on command responsibility do not infringe on the prohibition of punishment without law under
La Corte di giustizia si pronuncia sull’obbligo degli Stati membri di riconoscere il rapporto di filiazione tra una minore e due madri
Francesca Maoli (Università di Genova) 1. Nella recente sentenza resa nel caso C-490/20 PPU, V.M.A., la Corte di giustizia, Grande Sezione, si è pronunciata sulla portata dei diritti di libera circolazione e di soggiorno negli Stati membri dell’Unione europea, con importanti riflessi, anche sul piano del diritto internazionale privato, rispetto
Pubblicazione dei Quaderni di SIDIBlog 2020
Prefazione a cura del Direttore dei Quaderni di SIDIBlog, Prof. Pasquale De Sena La pubblicazione dell’edizione 2020 dei “Quaderni di SIDIBlog” segna una novità degna di essere sottolineata: quella del riconoscimento, da parte dell’ANVUR, del carattere scientifico della Rivista, e della sua inclusione nel relativo elenco. Questa circostanza ha, come
Sull’attualità e l’importanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984
Le brutali violenze e gli abusi perpetrati in Egitto, in passato (caso Regeni), e più di recente (caso Zhaki), nonché il rischio che simili atti si ripetano in futuro, ci inducono a porre l’accento sugli strumenti normativi di cui la comunità internazionale si è dotata, per prevenire e reprimere atti di tortura. Si tratta di norme di diritto internazionale, poste a tutela di interessi collettivi, ritenuti di primaria importanza. Di particolare rilievo è la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New Tork il 10 dicembre 1984, di cui sono parti contraenti, ad oggi, 171 Stati, inclusi l’Italia e l’Egitto.
La Cina è immune al COVID-19? Riflessioni sulle cause di risarcimento contro la Cina per i danni causati dalla pandemia negli Stati Uniti
Dall’inizio della pandemia da COVID-19, negli Stati Uniti sono stati presentati almeno sette ricorsi contro la Cina, finalizzati ad ottenere il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della diffusione dell’epidemia.
Ai fini della presente analisi queste cause possono essere divise in tre gruppi.
La Cina deve risarcire i danni transnazionali da Covid-19? Orizzonti ad oriente
La pandemia causata dal Covid-19 ha creato danni incalcolabili alla vita ed all’economia di molti Paesi nel mondo. Gli Stati Uniti tornano ciclicamente ad accusare unilateralmente la Cina di essere all’origine del virus e responsabile della sua diffusione. E la reazione di altri Governi e di altrettanti giuristi appare, in questo momento, di grande interesse per gli internazionalisti giacché in tale dibattito emergono, in mezzo alle proposte più stravaganti, diversi profili interessanti. Nei giorni scorsi di quarantena, col Prof. Carrascosa Gonzalez (v. il suo blog Accursio) abbiamo dialogato su questo tema, sicché sono lieto di offrire ai lettori del blog SIDI alcune note e pensieri del mio taccuino. Desidero articolarli secondo due orizzonti di riflessione strettamente collegati giacché toccano, sia dei profili di diritto internazionale “pubblico” (I), che di diritto internazionale privato e processuale (d.i.pr.) (II).
Practical Remarks on the Assessment of COVID-19 as Force Majeure in International Contracts
The COVID-19 pandemic and the resulting governmental lockdowns have made performances in international contracts extremely difficult if not virtually impossible. While international contracts normally address the consequences of infectious diseases and the related public health measures in appropriate force majeure clauses, such clauses are often hard to implement as they present high levels of language complexity and technicality, while at the same time tending to replicate the typical inaccuracies and inconsistencies of the boilerplate