diritto dell’Unione europea
Alla riscoperta delle norme di applicazione necessaria Brevi note sull’art. 28, co. 8, del DL 9/2020 in tema di emergenza COVID-19
L’art. 28 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 disciplina le modalità e le condizioni alle quali gli utenti di titoli di viaggio e pacchetti turistici possono ottenere un rimborso per la mancata fruizione del servizio, in seguito alla dichiarata emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del SARS-CoV-2, più comunemente noto come «Coronavirus». Si tratta, come prevedibile, di una normativa ispirata al principio della tutela della parte debole che va certamente accolta con favore.
La tempesta perfetta COVID-19, deroghe alla protezione dei dati personali ed esigenze di sorveglianza di massa
Una premessa di metodo si impone: di fronte al nuovo tutte le competenze sono vecchie. A causa dell’epidemia da COVID-19 inediti quesiti giuridici si irradiano in ogni direzione. Alcuni di essi, tutt’altro che minori, si pongono sul piano delle possibili deroghe in materia di protezione dei dati personali: è su questi che concentrerò le mie riflessioni.
La BCE nella tempesta della crisi sanitaria
Davanti all’aggravarsi della crisi sanitaria, le cui conseguenze economiche e sociali sono ancora imprevedibili, in molti credono che l’Unione europea si trovi davanti a un bivio esistenziale: dimostrare una volta per tutte l’efficacia delle sue istituzioni sovranazionali e sviluppare strumenti comuni di gestione della crisi, o crollare definitivamente sotto il peso schiacciante degli egoismi nazionali. La resa dei conti sembra avvicinarsi dal momento che nelle ultime settimane, parallelamente al propagarsi del contagio, i mercati azionari sono crollati, le maggiori economie del mondo sono entrate in recessione e i titoli di Stato dei Paesi finanziariamente meno solidi della zona euro, in particolare l’Italia, sono stati messi sotto forte pressione.

FORUM “COVID-19, DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA”
Il Forum “COVID-19, diritto internazionale e diritto dell’Unione europea” è immaginato come uno spazio di dibattito, confronto e approfondimento aperto, in continuo aggiornamento anche in ragione dell’incedere tumultuoso della situazione. Particolare attenzione sarà riservata al ruolo delle organizzazioni internazionali e dell’Unione europea nella lotta alla pandemia, e alle ripercussioni di quest’ultima sulla tutela dei diritti umani, sul diritto internazionale dell’economia, sul diritto internazionale privato. Invitiamo pertanto studiosi e pratici italiani e stranieri interessati a intervenire nel Forum a inviare un breve contributo, di massimo 1500 parole, all’indirizzo sidiblog2013@gmail.com.

Un gioco delle parti sulla pelle delle persone. L’insostenibilità delle ragioni greche, turche ed europee nella crisi migratoria in corso.
Il Governo turco ha fatto transitare i potenziali richiedenti asilo (stimati in centomila dal Ministro degli Interni) per il proprio Paese, permettendo loro di giungere al confine (anzi: ai confini) con la Grecia. Quest’ultima ha deciso di ‘militarizzare’ le aree di confine, dichiarando di non accettare ulteriori richieste di asilo, respingendo potenziali richiedenti con ogni mezzo, e invocando l’art. 78, comma 3, del TFUE, il quale stabilisce che il Consiglio può adottare misure temporanee a beneficio di uno Stato membro dell’Unione che affronti una situazione di emergenza.
Nel frattempo, gli individui che hanno tentato di attraversare il confine greco-turco sono stati oggetto di violenze inaccettabili (per un resoconto, v. l’articolo di Annalisa Camilli su Internazionale) e – notizia di tre giorni fa – trattenuti in località segrete e sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.
Sebbene tale ultimo aspetto sia il più drammatico e l’attenzione della società civile sia giustamente rivolta ad assicurare il rispetto dei diritti umani e della Convenzione di Ginevra del 1951 (v. ad esempio il richiamo di ECRE), il presente contributo ha l’obiettivo di fare chiarezza su alcuni aspetti generali della vicenda. Dal punto di vista del diritto internazionale e del diritto dell’Unione europea, infatti, le posizioni dei tre attori coinvolti – Grecia, UE e Turchia – sollevano pesanti interrogativi in ordine alla legittimità delle rispettive azioni e reazioni.
A tal fine, il post si concentrerà, analizzandole criticamente, sulle dichiarazioni ufficiali rese dai tre attori appena menzionati, in particolare: la dichiarazione del Primo ministro greco del 3 marzo 2020; la dichiarazione dei Ministri degli affari esteri dell’UE del 6 marzo 2020 e quella del Governo turco, rilasciata lo stesso giorno.

La libertà di espressione presa sul serio. Casa Pound c. Facebook, atto I
Con una decisione di qualche giorno fa, il Tribunale di Roma ha ordinato a Facebook di riattivare le pagine della «Associazione di promozione sociale CasaPound Italia» e del suo amministratore, Davide Di Stefano, oscurate lo scorso settembre (per un commento a caldo, v. R. Bin su laCostituzione.info).
L’ordinanza, pronunciata in sede cautelare, avverso la quale è già stato annunciato reclamo da parte del social network, presenta molteplici profili di interesse, non solo per l’inquadramento del servizio prestato dalle piattaforme social, ma anche per le considerazioni relative ai discorsi d’odio (cd. hate speech) e al pluralismo politico.
Il giudice della cautela riconosce la natura contrattuale del rapporto che l’utente intrattiene con la piattaforma e dei relativi obblighi, risultanti dalle condizioni generali del contratto (c.d. condizioni di uso) che il primo si impegna a rispettare al momento della registrazione. Tra queste ultime, ricoprono una posizione peculiare i cd. Standard della Community, volti a limitare le opinioni inneggianti all’odio, e cioè, ai sensi dello Standard n. 13, i «discors[i] violent[i] o disumanizzant[i]», «dirett[i] alle persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità o malattie gravi».

La libertà di espressione e le norme internazionali, ed europee, prese sul serio: sempre su CasaPound c. Facebook
1. Secondo Corrado Caruso, la decisione resa dal Tribunale civile di Roma (sezione specializzata per l’impresa) il 12 dicembre scorso, in sede cautelare, nella controversia fra Facebook e CasaPound sarebbe da considerarsi conforme all’assetto costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e dei suoi limiti. Ingiungendo a Facebook di riattivare il profilo dell’associazione (disattivato in settembre, perché ritenuto non conforme agli Standard del “social network”, concernenti organizzazioni che incitano all’odio), il giudice avrebbe correttamente dato attuazione al principio del pluralismo politico, ricavabile dall’articolo 21 della Costituzione. Quest’ultimo, infatti, al pari di tutti i principi costituzionali, non solo vincola organi pubblici, ma dispiega i suoi effetti anche nei confronti di privati (Drittwirkung), per di più quando si tratti di privati che forniscano un servizio di rilievo pubblico – qual è Facebook – ed indipendentemente dalla natura privatistica dei rapporti ai quali l’erogazione di tale servizio si ricollega. Non ricorrendo, inoltre, con riferimento a CasaPound e alle sue attività, né l’ipotesi della ricostituzione del disciolto partito fascista, né quella dell’apologia di fascismo, nessun altro limite potrebbe ritenersi derivante, in relazione alla libera esplicazione di queste attività dall’ordinamento italiano. In assenza di altri specifici divieti di natura penale, violati dall’associazione in questione, neppure la stessa, “generica” contrarietà alla Costituzione degli obbiettivi politici da essa perseguiti potrebbe considerarsi, infine, come un motivo legittimo di limitazione del fondamentale diritto a partecipare al dibattito politico, (anche) mediante l’accesso al servizio forniti da Facebook.
Qui di seguito vorremmo verificare se analoghe conclusioni siano effettivamente sostenibili, anche alla luce di una sintetica considerazione del quadro normativo internazionale ed europeo rilevante (2), nonché di un approfondimento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, concernente sia l’ipotesi dell’abuso di diritti previsti dalla Convenzione europea, che la libertà di espressione (3).
IL REGOLAMENTO (UE) 2019/1896 RELATIVO ALLA RIFORMA DI FRONTEX E DELLA GUARDIA DI FRONTIERA E COSTIERA EUROPEA: DA “FIRE BRIGADE” AD AMMINISTRAZIONE EUROPEA INTEGRATA?
Lo scorso 4 dicembre è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/1896 del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea. Il nuovo statuto dell’Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea (Frontex) è frutto di un iter legislativo “lampo”, che prende le mosse dalla proposta della Commissione del 12 settembre 2018, elaborata a partire dalle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 (su cui v. Di Filippo, in questo blog). In quelle conclusioni si auspicava, tra l’altro, il rafforzamento del mandato e delle risorse dell’Agenzia, inteso ad assicurare un controllo efficace delle frontiere esterne e l’effettivo rimpatrio dei migranti irregolari, anche per mezzo dell’intensificazione della cooperazione con i paesi terzi.

REVOCA DELLE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA E MINORI RICHIEDENTI PROTEZIONE: L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEL CASO HAQBIN
Nella recente sentenza Haqbin, la Corte di giustizia (GS) si è pronunciata per la prima volta sulla portata dell’articolo 20(4) della Direttiva accoglienza, relativo al potere degli Stati membri di adottare sanzioni nei confronti di richiedenti protezione internazionale che si siano resi responsabili di “gravi violazioni delle regole del centro di accoglienza” presso cui si trovano.
Il rinvio pregiudiziale ha avuto origine da una controversia tra Zubair Haqbin, di cittadinanza afgana, richiedente protezione internazionale in Belgio in qualità di minore non accompagnato e la Fedasil, vale a dire l’agenzia federale belga per l’accoglienza dei richiedenti asilo. A seguito di reiterati comportamenti aggressivi e particolarmente violenti posti in essere da Haqbin nel centro di accoglienza in cui era stato collocato, le autorità belghe hanno adottato nei suoi confronti una sanzione disciplinare, implicante l’esclusione temporanea del minore dal centro di accoglienza e da tutti i servizi ad esso associati e la cessazione dell’assistenza medica, sociale e psicologica. Avverso tali provvedimenti, il tutore di Haqbin ha proposto ricorso al fine di ottenere la sospensione del provvedimento di esclusione e il risarcimento del danno subito, sostenendo che, durante il periodo di esclusione temporanea dal centro di accoglienza, la Fedasil avrebbe comunque dovuto assicurare accoglienza e garantire il rispetto della dignità umana del richiedente, costretto a trascorrere le notti in un parco o a trovare riparo presso conoscenti, fino al successivo inserimento in un altro centro di accoglienza. A fronte del respingimento delle istanze per assenza di estrema urgenza e per mancata evidenza del danno subìto, il tutore ha proposto appello e il giudice del rinvio ha sollevato dinnanzi alla Corte tre questioni pregiudiziali inerenti al problema della compatibilità dell’applicazione del regime di restrizione o revoca del beneficio delle condizioni materiali di accoglienza con la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale, in considerazione soprattutto della condizione di particolare vulnerabilità del richiedente nel caso di specie, in quanto minore non accompagnato. Più in generale, il problema di fondo, che evoca peraltro, seppur in un diverso contesto, la giurisprudenza in tema di cause di revoca e diniego dello status di rifugiato (in proposito B.D., H.T., Lounani e, più recentemente, M.X.X.) risiede essenzialmente nella ricerca di un equilibrio delicato per comporre e contenere la tensione costante tra l’esigenza di assicurare il rispetto delle norme preordinate, nello Stato di accoglienza, a preservare sicurezza e ordine pubblico, esigenza peraltro intimamente connessa con la natura umanitaria e pacifica del concetto di asilo, e la necessità di garantire in ogni circostanza il rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione (UNHCR, Note on the Exclusion Clauses).

FORGET ME…OR NOT? LA CORTE DI GIUSTIZIA TORNA SUL DIRITTO DI FARSI DIMENTICARE. PRIMA LETTURA DI DUE RECENTI PRONUNCE SUL «DIRITTO ALL’OBLIO»
Il 24 settembre 2019, con due sentenze emesse nei casi C-136/17, GC e altri c. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) e C-507/17, Google LLC c. Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), la Corte di giustizia è tornata a pronunciarsi sul «diritto all’oblio», a oltre cinque anni di distanza dalla sentenza Google Spain del 13 maggio 2014 (C-131/12), con la quale, in buona sostanza, la Corte aveva stabilito che, in seguito a specifica richiesta di cancellazione da parte degli interessati, i gestori dei motori di ricerca sono obbligati a eliminare dall’elenco dei risultati di ricerca i link verso pagine web, pubblicate da terzi, contenenti informazioni sugli interessati, anche qualora tali informazioni non vengano o non possano essere cancellate dalle stesse pagine web (sul caso v. il contributo su SIDIBlog di Natoli, oltre ai commenti, tra gli innumerevoli comparsi in dottrina, di Lynskey, Crowther, Valvo, Castellaneta, Kranenborg,Spiecker, Stute).
Le due pronunce sono state anticipate dalle conclusioni dell’Avvocato generale Szpunar, pubblicate per entrambi i casi il 10 gennaio 2019 (v. qui e qui).