diritto dell’Unione europea
Brexit: Does notification mean forever?
1. Even if it has caused great displeasure to enthusiasts of the current mounting populism, it is now clear that the UK Parliament will play a crucial role in the so-called Brexit procedure. As it is already well known, the UK Supreme Court has confirmed that an act of British Parliament is required to authorise ministers to give notice of the decision of the country to withdraw from the European Union, pursuant to Article 50 (1) TEU (see, in this regard, UK Supreme Court, 24 January 2017, Judgment (on the application of Miller and another) (Respondents) v. Secretary of State for Exiting the European Union (Appellant)). At the time I write the bill to give such authorization has been passed in House of Commons and the final word of the House of Lords is expected at the beginning of March.
From the EU perspective, the recognition of the central role of the Parliament amounts to an increased possibility that, after giving notice of withdrawal, the UK may change its mind on Brexit. In the Miller case (quoted above) both the UK High Court in the first instance and the UK Supreme Court on appeal started from the premise – common to the applicant and the respondent – that the notification pursuant to paragraph 1 of Article 50 is irrevocable. However, on the one hand, the alleged irrevocability of the notification does not preclude any future “change of one’s mind” based on domestic law, and on the other, the only institution that may finally decide on this issue is the Court of Justice, and not national institutions. This is why I believe, following opinion already expressed (see, Miglio), that the Supreme Court should have referred the question of revocability of the notification to the Court of justice. Even if, as a matter of judicial policy and of political expediency, the reason why it did not is perfectly understandable.
Il dialogo tra Corti, per finta
Il 23 novembre 2016 (ma il deposito dell’ordinanza risale a pochi giorni fa) la Corte costituzionale ha deciso di rivolgere una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Non è la prima volta; questa, però, è speciale. Chi conosce il caso – che è una prosecuzione del noto affaire Taricco, ma anche la stessa ordinanza di rimessione ha già ricevuto attenzione (v. qui, qui, qui e ancora qui, qui, qui e qui) – può saltare al capoverso successivo. Per gli altri, ecco un rapido riassunto. Tutto ha inizio con le scorrerie di «una banda nel campo del commercio di champagne» (la definizione è dell’AG Kokott) che, secondo gli inquirenti, realizza plusvalenze milionarie frodando il fisco, ai danni non solo della comunità nazionale ma anche di un più vasto ente, l’Unione europea. La banda dello champagne costituisce società di comodo per eludere l’IVA, tributo dalla cui riscossione l’Unione trae direttamente una parte importante delle proprie risorse finanziarie. Le attività illecite della banda – e di quante altre? molte, pare… – iniziano nel 2005, per puro caso l’anno in cui il Parlamento licenzia la legge detta “ex-Cirielli”, che, per i reati del tipo indicato, restringe il termine entro cui il differimento della prescrizione può spingersi, portandolo da metà a un quarto del termine ordinario. Nove anni dopo, sui membri della banda, non ancora rinviati a giudizio e pronti a brindare, si abbatte la scure della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiamata in causa a titolo pregiudiziale dal Tribunale di Cuneo. Il giudice piemontese, non potendo incidere sulle cause strutturali di un esito cui non vuole rassegnarsi, fa quel che può: si accanisce contro il frammento di ex-Cirielli che è causa prossima dell’ingiustizia e ne denuncia numerosi profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione, tutti abbastanza fantasiosi, in verità. L’AG Kokott cura un empatico restyling della domanda, riducendola in sostanza a un unico quesito: è la prescrizione breve compatibile con l’articolo 325 del TFUE, che obbliga gli Stati membri a combattere la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione con misure dissuasive e non meno incisive di quelle prese a tutela dei propri interessi finanziari contro illeciti analoghi? Per l’AG, assolutamente no. La Corte redige una motivazione più sfumata a sostegno della medesima conclusione (o almeno così sembra): il giudice a quo disapplichi la norma che limita il differimento della prescrizione. Il Tribunale di Cuneo prontamente esegue. Altri giudici italiani (tra cui la Corte di cassazione), invece, rifiutano di dar seguito a un’ingiunzione contraria al principio di legalità (art. 25, co. 2, Cost.), principio che la Corte costituzionale intende esteso a tutti gli aspetti della punibilità, termini di prescrizione inclusi. Contro il tentativo del giudice europeo di imporre un’applicazione retroattiva del diritto penale in malam partem, la Consulta è invitata, anche con una certa veemenza, a erigere i controlimiti. Con l’ordinanza n. 24, depositata in cancelleria il 26 gennaio 2017, il giudice costituzionale smorza i toni ma, con fermezza, chiede al giudice europeo: posso, giusto?
Diritti e bilancio: quale equilibrio? Un commento alla sentenza 275/2016 della Corte costituzionale
1. Con la sentenza n. 275 del 2016 la Corte costituzionale torna a occuparsi del difficile rapporto tra attuazione dei diritti e vincoli di bilancio, una questione di attualità in diversi Paesi europei (Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna). Prima di quest’ultima pronuncia, la Corte costituzionale si era già occupata di equilibrio di bilancio in almeno quattro importanti occasioni, sfociate nelle sentenze n. 264 del 2012, n. 10, n. 70 e n. 178 del 2015. Ad accomunare tali precedenti, la necessità di decidere se i sacrifici economici richiesti, in tempo di crisi, a determinate categorie di cittadini fossero o meno conformi a Costituzione. Nel primo e nel secondo caso l’equilibrio di bilancio è risultato prevalente, rispettivamente, sul diritto alla previdenza (art. 38 Cost.) e sul diritto del contribuente (art. 53 Cost.); nel terzo caso il diritto alla previdenza (art. 38 Cost.) è risultato prevalente sull’equilibrio di bilancio; nel quarto caso l’equilibrio di bilancio e il diritto di libertà sindacale (art. 39 Cost.) sono risultati prevalenti il primo per il passato, il secondo per il futuro.
Of courts, politics, and EU law: the UK Supreme Court’s failure to refer and its consequences
The much-awaited judgment of the UK Supreme Court in the Miller case has attracted mixed commentaries. Some have praised it as a well-balanced piece of judicial wisdom that upholds a fundamental constitutional principle and reinstates Parliament at the centre of the political debate (Peers, Solanke). Others have criticized it as a missed opportunity, especially for refusing the devolved assemblies a say in the Brexit process (Dawson). This post does not have the ambition to provide a comprehensive overview of the judgment, a task that others have already accomplished (Elliott, R. Craig, Davies), and that the author would be too ill-equipped to undertake. Its purpose is rather to propose some reflections on a point that should have caught the attention of the lawyer familiar with European Union law.
You can’t have your cake and eat it too: why the UK has no right to revoke its prospected notification on Brexit
Especially on occasion of the judgment R (Miller) -v– Secretary of State for exiting the European Union, issued by the High Court on November 3 (on which see Martinico), some have started considering whether the UK may revoke its withdrawal from the Union after having notified it pursuant to Art. 50 TEU. The main argument put forward by the advocates of this idea is that, since revocation is not expressly forbidden, it should be available to the UK. Others may add to this view that revocation would be consistent with the principle to preserve treaties from being terminated.
Brexit opens totally new scenarios not only for politicians, but also for legal scholars. And all opinions deserve the greatest attention. Yet, I think that a deeper scrutiny of this option leads to different conclusions.
In fact, the issue concerning revocability of Brexit has been advanced especially within the constitutional debate internal to the UK legal order, and was mainly justified to temporarily overcome the dilemma whether Brexit can be validly notified by the UK Government alone, or a prior vote by the UK Parliament is required. In this sense, if revocation were possible, the above dilemma might be solved after Brexit having been notified by Rt Hon Theresa May; subsequently, the UK institutions would have time to solve their constitutional conundrum. The legal dispute might indeed be decided soon by the UK Supreme Court in the Article 50 ‘Brexit’ appeal (the hearing began on December 5, 2016 and a judgment is awaited); however, the debate on revocation has crossed the UK borders and is being analysed also from the international legal plane. Doubts have hence arisen whether Brexit might be revoked during the notice period running between the withdrawal notification to the European Council and the subsequent two years (or the extra-period unanimously decided pursuant to the same TEU provision), as per Article 50.3 TEU.
La trasfigurazione del Sovrano. Il diritto dell’Unione come fattore di evoluzione costituzionale nel Regno Unito
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Mercato, fiscalità, sovranità: il trattamento fiscale di Apple in Irlanda
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Tutela dei dati personali e deroghe in materia di sicurezza nazionale dopo l’entrata in vigore del Privacy Shield
Dopo diversi mesi di negoziato, la Commissione e il governo statunitense hanno infine raggiunto un accordo sul trasferimento verso gli Stati Uniti di dati personali raccolti nel territorio dell’Unione europea. Il negoziato, per la verità avviato già a partire dalle rivelazioni del Datagate, aveva subito una consistente accelerazione dopo l’intervento della Corte di giustizia a seguito della nota sentenza Schrems del 6 ottobre 2015. Con la sentenza, la Corte ha annullato la decisione di adeguatezza – fondata sui Safe Harbour Principles – che legittimava, ex art. 25 della Direttiva 95/46, il trasferimento di dati verso gli USA (sulla sentenza v. il post di M. Nino, La Corte di giustizia dichiara l’invalidità del sistema di Safe Harbour: la sentenza Schrems). Secondo la Corte, infatti, le deroghe alla tutela dei dati personali, contemplate dal sistema Safe Harbour e fondate su esigenze connesse alla sicurezza nazionale, avrebbero consentito alle autorità statunitensi un accesso generalizzato e indiscriminato ai dati dei cittadini europei, tale da costituire un pregiudizio del contenuto essenziale del diritto al rispetto della vita privata di cui all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali (Schrems, par. 94).