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diritto dell’Unione europea

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Nessuna decisione di “bloccare” l’accesso a porti italiani da parte di imbarcazioni cariche di migranti e dirette in tali porti è stata sinora presa dal Governo italiano. Secondo quanto si apprende dalla stampa, è, però, proprio una simile prospettiva che il rappresentante italiano presso l’Unione europea avrebbe fatto balenare al Commissario europeo competente, Dimitri Avramopoulos, in considerazione del consistente numero di sbarchi susseguitisi negli ultimi giorni, il cui impatto critico sul nostro sistema di accoglienza è stato sottolineato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella e dal Presidente del Consiglio Gentiloni.

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diritto dell'Unione europea

Mauro Gatti, Università del Lussemburgo La Corte di giustizia dell’UE ha emesso il 16 maggio 2017 l’atteso Parere 2/15, riguardante l’Accordo di libero scambio tra l’UE e la Repubblica di Singapore. La domanda di parere, proposta dalla Commissione europea sulla base dell’art. 218(11) TFUE, mirava a chiarire se l’Accordo rientrasse

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1. Una possibile soluzione per Taricco II

Dato che su Taricco I (causa C-105/14) e sul conseguente invito della Corte costituzionale italiana alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) di pronunciarsi nuovamente sono ormai stati scritti moltissimi commenti (ex multis, Gallo, Amalfitano, Bin, Sarmiento, Streinbeis, Faraguna, Bassini and Pollicino, Repetto, Gradoni, Tega e Sarmiento), in un recente post avevo provato ad immaginare direttamene un possibile dispositivo della futura sentenza Taricco II.

Proseguo il discorso su questo blog per chiarire, in risposta alla domanda di alcuni Colleghi, perché non avevo fatto riferimento all’art. 4, par. 2, TUE ed al concetto di identità nazionale degli Stati membri, a cui invece si richiama l’ordinanza di rinvio della Corte costituzionale.

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1. Introduzione

Il 29 aprile il Consiglio europeo si è riunito per la prima volta ufficialmente nel formato “EU27”, per formulare gli orientamenti che stabiliscono i “principi e le posizioni generali” dell’Unione nei negoziati per il recesso del Regno Unito. Poche settimane prima, gli stessi ventisette Capi di Stato o di governo avevano celebrato i sessant’anni dalla firma dei Trattati istitutivi di CEE e CECA adottando, insieme ai Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione e del Parlamento europeo, la c.d. dichiarazione di Roma. Tra i due eventi si snoda, idealmente, la storia recente del Consiglio europeo, dalla progressiva involuzione istituzionale in risposta alla “policrisi” dell’UE alla ritrovata unità nella frammentazione.

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1. Con sentenza n. 15/2014, del 6 dicembre 2016, la Corte suprema danese ha rifiutato di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Dansk Industri (sentenza del 19 aprile 2016, C-441/14), ritenendola in contrasto con lo strumento di adesione della Danimarca all’Unione e con il riparto di competenze in esso cristallizzato.

Questa sentenza, che sino ad ora non è stata oggetto di particolari attenzioni da parte degli studiosi, se si eccettuano Gualco e Lourenço e di recente ancora Gualco, scrive un nuovo capitolo nel rapporto complesso fra la Corte di giustizia e i giudici titolari del controllo di costituzionalità degli Stati membri (nel caso di specie, infatti, la Corte suprema danese è anche titolare in ultima istanza del controllo di costituzionalità delle leggi, poiché il sistema danese è un sistema a controllo di costituzionalità diffuso). Se la Corte di giustizia, secondo l’articolo 263 TFUE, è la custode dell’interpretazione dei Trattati e della legislazione dell’Unione europea, i giudici costituzionali degli Stati membri sono invece competenti per la valutazione della conformità delle norme UE, e di quelle nazionali che ne danno attuazione, con le rispettive Costituzioni nazionali. Questa situazione ha generato occasioni di attrito fra le Corti, che a volte si sono concluse positivamente, come per la richiesta di rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale tedesca sul programma “OMT” annunciato dalla Banca centrale europea (sentenza del 16 giugno 2015, C-62/14, Gauweiler, a cui poi la Corte costituzionale tedesca si è conformata con sentenza del 21 giugno 2016, 2 BvR 2728/13; vedi il post di Pace in questo blog); altre volte esse si sono concluse negativamente, come nel caso delle sentenze della Corte costituzionale ungherese (sentenza del 17 maggio 2004, n. 17/2004) e della Corte costituzionale della Repubblica slovacca (sentenza del 18 ottobre 2005, Pl. ÚS 8/04), che hanno annullato la disciplina interna di recepimento di alcune norme di diritto dell’Unione (si trattava, rispettivamente, dell’annullamento per contrasto con il dettato costituzionale di una disciplina interna adottata in applicazione di un regolamento e in esecuzione di una direttiva). Dal controllo di costituzionalità discende poi la valutazione di conformità dei poteri esercitati dall’Unione europea con quelli che le sono stati attribuiti dagli Stati membri, secondo il principio dei poteri conferiti (ultra vires review). La Corte di giustizia non sfugge a questo scrutinio, ragione per la quale la Corte costituzionale della Repubblica ceca (sentenza del 31 ottobre 2010, Pl. ÚS 5/12) ha dichiarato ultra vires la sentenza Landtová (sentenza del 22 giugno 2011, C-399/09).

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Introduzione

Il 7 marzo 2017, nel caso X e X contro Belgio, C-638/16 PPU, la Grande Sezione della Corte di giustizia si è pronunciata riguardo al rilascio di visti umanitari da parte degli Stati membri dell’Unione europea. Il caso aveva sollevato gli animi di quanti da tempo auspicano l’apertura di vie legali che permettano a coloro che sono in fuga da conflitti o persecuzioni di giungere in Europa in maniera sicura ed ordinata. Tale attesa era stata alimentata dalle conclusioni dell’Avvocato generale Mengozzi, il quale sosteneva la sussistenza in capo agli Stati membri di un obbligo di rilascio di visti per ragioni umanitarie qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che un rifiuto mettesse in pericolo la vita e la sicurezza dei richiedenti. Tuttavia, le (più o meno) fiduciose aspettative di molti sono state disattese dalla Grande Sezione, che ha adottato un approccio conservatore, rimettendo la questione agli Stati membri.

In quanto segue, propongo alcune riflessioni a margine di questa pronuncia tanto attesa per il suo potenziale impatto, quanto, purtroppo, deludente nel suo esito effettivo.

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Mentre viene definendosi l’iter che dovrebbe portare, salvo sorprese, all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE), risulta sempre più evidente che una delle questioni principali sulla quale si concentreranno i negoziati sulla conclusione dell’Accordo di recesso sarà quella relativa all’individuazione della giurisdizione competente a risolvere le eventuali controversie tra le Parti contraenti sull’interpretazione ed applicazione dell’Accordo medesimo.

In effetti, si tratta di un aspetto non di poco conto se si considera che l’Accordo di recesso dovrebbe definire, tra l’altro, le modalità di adempimento, da parte del Regno Unito, degli obblighi finanziari che esso ha assunto durante la sua partecipazione all’Unione (si parla, al riguardo, di una exit bill che potrebbe sfiorare i 60 miliardi di euro), oltre che la gestione dei diritti acquisiti da singoli (in particolare dai cittadini europei) alla luce del diritto UE.

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La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, resa il 19 ottobre 2016 (C- 582/14, Breyer), è particolarmente importante in quanto precisa le condizioni in base alle quali un indirizzo IP dinamico (sequenza numerica assegnata in maniera temporanea dai fornitori di accesso alla rete ai loro clienti), registrato da un fornitore di servizi di media on-line, è qualificato come dato personale ai sensi dell’art. 2 lettera a) dalla Direttiva 95/46 del 1995.

Si tratta della prima pronuncia della Corte UE in materia di protezione dei dati personali nei confronti di un fornitore di contenuti. L’approccio funzionale della Corte di giustizia è decisivo nel delineare, per via interpretativa, una nozione comunitaria di “dato personale” che vincola tutti gli Stati membri. Allo stesso tempo, la pronuncia della Corte offre una interpretazione dell’articolo 7, lettera f) della medesima direttiva, affermando che costituisce interesse legittimo di un fornitore di servizi di media on-line quello di tutelarsi da possibili attacchi cibernetici, e ribadisce il carattere non assoluto del diritto alla protezione dei dati personali.

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Con tre sentenze (asimmetricamente) gemelle, pronunciate in poco più di un mese, il Tribunale (il “Tribunale”) ha condannato l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’UE (in prosieguo, “CG” allorché si farà riferimento alla giurisdizione e “CGUE” allorché si farà riferimento all’istituzione), a risarcire i danni causati dall’eccessiva durata dei processi celebrati alcuni anni orsono dinanzi allo stesso Tribunale. L’UE, rectius la CGUE che risponde dell’illecito con i propri fondi, dovrà così sborsare complessivamente 807.827 euro (di cui 16.000 a titolo di danno morale) per risarcire i danni patiti da 5 società che avevano presentato ricorso dinanzi al Tribunale per l’annullamento della decisione della Commissione che aveva sanzionato l’intesa nel settore dei sacchi industriali di plastica.

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1. In questo post (che sviluppa alcune osservazioni svolte qui) mi limiterò a ragionare su un profilo problematico della notissima vicenda Taricco (vedi qui per il testo della sentenza, del 2015, della Corte di giustizia): la (supposta) efficacia diretta dell’articolo 325 TFUE (per un commento ricostruttivo sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale vedi Gradoni, in questo blog; recentemente, sempre sull’ordinanza, per alcune osservazioni di stampo costituzionalistico vedi Faraguna, Pollicino e Bassini, Repetto e Tega; nella prospettiva penalistica Cupelli e Manes; dal punto di vista del diritto UE vedi Amalfitano).

A titolo preliminare, osservo che il tema del riconoscimento dell’efficacia diretta di una norma UE, visto in rapporto al principio del primato, pur rilevando, certamente, ai fini dei controlimiti, essendo il presupposto dell’obbligo di disapplicazione, solleva diverse criticità, anche a prescindere dall’invocazione, o meno, da parte della Corte costituzionale, della clausola sui principi costituzionali supremi. Peraltro, Taricco 2015 pone il serio dubbio – in linea con una certa lettura di parte della giurisprudenza pregressa della Corte di giustizia – che l’effetto diretto di una norma UE non sia per se precondizione per la disapplicazione della normativa nazionale (vedi infra, § 4).

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