II) Brexit: Should They Go…
Qualora all’esito del referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea, previsto per il 23 giugno 2016 e indetto sulla base degli European Union Referendum Act del 17 dicembre 2015 (per la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord) e del 28 gennaio 2016 (per Gibilterra), la maggioranza degli elettori britannici dovesse pronunciarsi a favore dell’uscita dall’Unione, non avrebbero effetto le misure varate dal Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 (v. al riguardo il post di Rossolillo). Prenderebbe invece avvio la procedura di recesso disciplinata (in modo alquanto lacunoso, in verità) dall’art. 50 TUE, norma introdotta dal Trattato di Lisbona e mai, fino a questo momento, concretamente utilizzata (cfr. Łazowski, p. 116; Piris, p. 112 ss.).