La Grande Camera e l’ultima parola sul caso Paradiso e Campanelli
«Rachele vedendo che non le era concesso di procreare figli a Giacobbe, [disse]: «Ecco la mia serva Bila: unisciti a lei, così che partorisca sulle mie ginocchia e abbia anch’io la mia prole per mezzo di lei» (Genesi, 30, 1-3). Pur di biblica memoria, la gestazione per altri rappresenta una pratica estremamente controversa (in particolare quando essa abbia natura commerciale, ovvero preveda il pagamento di un compenso per la gestante) e pare dunque lecito dubitare della compatibilità con i diritti fondamentali dell’individuo quanto meno di alcune sue applicazioni (vedi Gerber e O’Byrne, Poli, Ergas, Stark).
La decisione della Grande Camera nel caso Paradiso e Campanelli offre, fra le righe, alcune indicazioni sulla valutazione della Corte di Strasburgo in materia, ma lascia aperte questioni tutt’altro che secondarie. In particolare, la posizione dei bambini nati da madre surrogata rimane particolarmente critica, e le profonde diversità di approccio tra gli Stati non prospettano una soluzione a breve termine.
A due anni dalla sentenza con cui riconosceva una violazione dell’art. 8 CEDU nell’allontanamento e affidamento ai servizi sociali di un minore, nato attraverso maternità surrogata all’estero e non legato geneticamente agli intended parents, la Corte europea dei diritti umani, questa volta in formazione allargata, è tornata ad esprimersi sul caso Paradiso e Campanelli ed ha escluso che l’Italia abbia violato i diritti dei ricorrenti.
La sentenza Parrillo c. Italia e quello che la Corte (non) dice sullo status dell’embrione
Ludovica Poli, Università di Torino Con la sentenza del 27 agosto 2015, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che il divieto di donare embrioni alla scienza, ricavabile dall’art. 13 della L. 40/2004, non viola i diritti tutelati dagli articoli 8 della Convenzione europea dei diritti
Siria: “Responsibility to Protect” o “Right to Punish?”
L’aggravarsi della crisi in Siria e le recenti dichiarazioni dell’amministrazione americana fanno temere che possa presto aver luogo un intervento armato statunitense nel Paese. Lungi dal trovare un fondamento nella responsabilità di proteggere (RtoP, secondo l’acronimo inglese), un intervento unilaterale di questo tipo contro il regime di Bashar al-Assad rappresenterebbe