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Il complesso bilanciamento tra diritti fondamentali dell’individuo nell’attesa pronuncia del Bundesverfassungsgericht sui matrimoni precoci

Francesco Pesce (Università di Genova)

1. Lo scorso 29 marzo è stata pubblicata la sentenza (ECLI:DE:BVerfG:2023:ls20230201.1bvl000718) della Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht, BVerfG), risalente al 1° febbraio, resa all’esito del giudizio di legittimità costituzionale del Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, ossia la normativa approvata nel 2017 al fine di contrastare il fenomeno dei matrimoni precoci su scala globale (per un primo approccio alla quale si rinvia a Makowski).

La Corte Suprema federale (Bundesgerichtshof, BGH), nella sua veste di organo giurisdizionale remittente, si era infatti interrogata sui possibili profili di attrito con il Grundgesetz (GG, “Legge fondamentale” – la Costituzione federale) della scelta, operata in via legislativa con la novella del 2017, di emendare le norme interne di diritto internazionale privato al fine di disconoscere gli effetti dei vincoli coniugali contratti all’estero da soggetti minori, analogamente a quanto accaduto nell’ultimo decennio in altri Paesi europei (si pensi, ad esempio, alla riforma quasi contemporaneamente intervenuta in Svezia, sinteticamente compendiata e commentata da Jänterä-Jareborg, e più diffusamente analizzata dalla stessa Jänterä-Jareborg e da Bogdan).

Più precisamente, il legislatore tedesco è intervenuto sul codice civile (Bürgerliche Gesetzbuch, BGB) e sulle relative disposizioni preliminari (Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB) non soltanto fissando in modo espresso, per la prima volta, a 18 anni il limite minimo per contrarre matrimonio in Germania (art. 1303 BGB), ma parimenti qualificando come invalide ed improduttive di effetti tutte le unioni già contratte, ai sensi di un diritto straniero, da soggetti infrasedicenni al momento della celebrazione del vincolo (art. 13 comma 3 Nr. 1 EGBGB). La novella sembra dunque assolvere al compito di positivizzare e tipizzare, per previsione legislativa diretta, un principio cui l’ordinamento giuridico interno mira a veder riconosciuto il carattere di ordine pubblico, nella sua più specifica veste di limite al riconoscimento degli atti stranieri e degli status ad essi collegati. Tramite il ricorso alla differente categoria dell’annullabilità, viene invece concessa la possibilità di far salvi gli effetti delle unioni concluse da un individuo minore di diciotto anni, ma maggiore di sedici (art. 13 comma 3 Nr. 2 EGBGB). La previsione qui in esame, ai sensi della quale si sancisce l’inefficacia ipso iure del vincolo matrimoniale contratto all’estero da un minore di sedici anni, non trova applicazione nel (solo) caso in cui l’unione si sia ininterrottamente protratta fino a che il coniuge minorenne non abbia compiuto la maggiore età e, allo stesso tempo, entrambi i membri della coppia abbiano mantenuto all’estero la propria residenza almeno fino a quel momento (Art. 229 § 44 comma 4 EGBGB).

Se per un verso è stato evidenziato come tanto la riforma tedesca, quanto quelle intervenute nella medesima direzione, ma in altri ordinamenti, abbiano subito un’accelerazione decisiva a valle dell’acuirsi della pressione migratoria, per altro verso è innegabile che sulla scelta di introdurre tali modifiche a livello nazionale un ruolo altrettanto significativo sia da ricondursi ad una molteplicità di sollecitazioni susseguitesi, nel corso degli ultimi decenni, in seno alla comunità internazionale. Volgendo lo sguardo alla disciplina internazionale pattizia dedicata alla tutela dei diritti umani, emerge con chiarezza un deciso ed unanime atteggiamento di sfavore nei confronti dei matrimoni forzati e/o coinvolgenti almeno un soggetto minore. In tale contesto, deve peraltro rilevarsi come il tema venga affrontato volta a volta a partire da una differente angolazione, a seconda dello specifico obbiettivo posto ad oggetto del singolo intervento normativo, e dell’ampiezza di quest’ultimo.

Così, accanto alla più generale codificazione, all’interno dei cataloghi di diritti umani fondamentali, del principio per cui deve riconoscersi un vero e proprio diritto al matrimonio a favore di uomini e donne che, avendo raggiunto l’età adeguata, si siano liberamente e consapevolmente determinati in tal senso (si pensi alla Dichiarazione universale dei diritti umani, il cui art. 16 prevede che «[u]omini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti […]. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi»; o ancora alla CEDU ove, sub art. 12, si riconosce che «[a] partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto»), si rinvengono altresì strumenti pattizi che interessano più da vicino proprio la materia dei “child marriages”, vuoi perché tesi a tutelare ad ampio raggio la posizione della donna, vuoi perché interamente dedicati al tema del matrimonio. Sotto il primo profilo possono ad esempio ricordarsi la Convenzione ONU del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), o la più recente Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, promossa dal Consiglio d’Europa e contenente previsioni ad hoc in materia di proibizione e penalizzazione dei matrimoni forzati, senza necessariamente restringere il campo ai soli casi in cui la vittima sia un soggetto minore e/o di sesso femminile. Sotto il secondo, vale invece la pena di evocare quanto meno la più risalente Convenzione delle Nazioni Unite del 1962 sul consenso al matrimonio, sull’età minima per il matrimonio e sulla registrazione dei matrimoni (di cui l’Italia non è parte contraente), la quale, oltre a prescrivere che le parti debbano prestare pieno e libero consenso alla conclusione del vincolo (art. 1, par. 1), fissa il principio per cui «States Parties […] shall take legislative action to specify a minimum age for marriage. No marriage shall be legally entered into by any person under this age, except where a competent authority has granted a dispensation as to age, for serious reasons, in the interest of the intending spouses» (art. 2).

La tutela garantita alla parte “debole” del rapporto – nella quasi totalità dei casi la donna – contro il matrimonio di minorenni e/o il matrimonio forzato non è invece rinvenibile, negli stessi termini espressi, all’interno di uno strumento dedicato proprio ed esclusivamente alla protezione dei minori, qual è la nota Convenzione delle Nazioni Unite del 1989 sui diritti dell’infanzia (Convention on the Rights of the Child, CRC): essa muove dalla generalizzata presunzione che il minore non possa liberamente contrarre matrimonio e che, quand’anche addivenisse alla conclusione di un vincolo coniugale, il suo consenso sia da intendersi come non liberamente prestato. Non si è dunque ritenuto di introdurre una previsione ad hoc in tema di matrimoni all’interno di una convenzione interamente dedicata ai diritti dei minori. Allo stesso tempo, va da sé che è rinvenibile una pluralità di principi e di diritti che potrebbero risultare pregiudicati in caso di conclusione di un vincolo coniugale da parte del minore: oltre al diritto alla salute ed all’integrità fisica (art. 24), basti pensare al diritto al gioco (art. 31), all’istruzione (art. 28), ad uno sviluppo adeguato (art. 27), a non subire alcuna forma di violenza od oltraggio, fisici o psichici che siano (art. 9), né violenza sessuale (art. 34) o arbitrarie interferenze nella propria vita privata (art. 16). In altri termini, è dal congiunto richiamo a simili previsioni che si può inferire una netta chiusura rispetto ad ogni ipotesi di child marriage, anche se è pur vero che, qualora un minore contragga matrimonio (verosimilmente in violazione dei diritti fondamentali summenzionati, codificati dalla stessa Convenzione), le norme della Convenzione ONU del 1989 dovrebbero cessare di applicarsi nei suoi riguardi. L’art. 1 CRC precisa infatti che, nel proprio ambito, il termine child deve intendersi riferito ad ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, fatto salvo il caso in cui la pertinente legge applicabile preveda un’anticipazione del raggiungimento della maggiore età: proprio il matrimonio è frequentemente considerato un motivo di passaggio pretermine alla maggiore età.

Occorre peraltro evidenziare che gli strumenti internazionali sin qui menzionati fanno riferimento, a seconda dei casi e delle singole previsioni, sia all’ipotesi di matrimoni contratti da soggetti minori che a quella di matrimoni forzati: sebbene tali fattispecie possano configurarsi congiuntamente in una larga parte di casi concreti, esse devono essere tenute rigorosamente distinte, poiché assai differenti sono gli elementi della situazione di fatto che ne integrano i presupposti. Nel primo caso si tratta del mero ricorrere di un presupposto oggettivo (minore età del nubendo), mentre nel secondo assume rilievo il necessario apprezzamento dell’elemento soggettivo rappresentato dalla volontà della vittima, che potrebbe ritenersi non coartata nel solo caso in cui l’età stessa lo renda ragionevole e possibile: anche laddove formalmente espresso, le possibilità di qualificare il consenso del minore come libero e genuino decrescono esponenzialmente con il decrescere di essa.

Tale precisazione si rende necessaria in quanto, come si evidenzierà qui di seguito con riferimento alla vicenda dedotta all’attenzione delle autorità tedesche, nel contesto di un matrimonio precoce ma contratto (almeno apparentemente) senza coartazione della volontà del minore, è possibile rinvenire taluni diritti fondamentali dell’individuo atti a supportare talora l’opportunità del riconoscimento del vincolo coniugale, non soltanto quale espressione di un diritto al matrimonio che alcuni ordinamenti attribuiscono anche prima del compimento dei diciotto anni, ma anche quale unico mezzo per garantire il mantenimento di una vita coniugale oramai già instaurata (a volte da molto tempo), da tutelarsi dunque in quanto tale: si pensi, rispettivamente, alla stessa previsione della CEDU, già richiamata, dedicata al diritto al matrimonio (art. 12), o a quella in tema di diritto al rispetto della vita familiare (art. 8).

2. L’applicazione del Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, pur finalizzato a proteggere i diritti dei minori vittime della piaga dei matrimoni precoci attraverso una misura di disincentivo alla conclusione di simili unioni, ha tuttavia manifestato talune criticità dovute, in particolare, alla rigidità del meccanismo di reazione dell’ordinamento interno: la comminatoria di nullità del vincolo non ammette alcun temperamento fondato sull’apprezzamento delle circostanze del caso e sulle conseguenze pregiudizievoli che il disconoscimento dello status maritale possa eventualmente ingenerare a danno del medesimo soggetto che si vorrebbe tutelare, ossia quello, tra i due coniugi, che risultava minorenne al momento della celebrazione dell’unione (sul punto si rinvia, in particolare, al giudizio critico espresso sin da subito da parte del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, disponibile qui).

Venendo alla specifica fattispecie dedotta in giudizio, la legittimità costituzionale del nuovo assetto normativo scaturito dalla novella del 2017 era stata posta in discussione dalla Corte Suprema federale (BGH) con rinvio alla Corte costituzionale datato 14 novembre 2018. Trovatosi a dover pronunciare in una controversia scaturita dal rifiuto, da parte delle pubbliche autorità tedesche, di riconoscere il matrimonio contratto in Siria da un cittadino siriano maggiorenne con una connazionale di quattordici anni, il BGH aveva infatti ritenuto fondata la prospettata questione di costituzionalità della previsione ai sensi della quale risulta privo di effetti qualsiasi vincolo coniugale concluso prima che entrambi i nubendi abbiano compiuto i sedici anni. Le norme poste a parametro del giudizio di legittimità costituzionale sarebbero rappresentate, nell’opinione dell’organo giurisdizionale remittente, dagli artt. 1, 2 comma 1, 3 comma 1 e 6 comma 1 del GG, volti rispettivamente a sancire il rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali, il diritto al libero sviluppo della personalità, il principio di eguaglianza innanzi alla legge ed il principio di tutela del matrimonio e della famiglia.

Anche al di là del singolo caso di specie, rispetto al quale la Corte Suprema federale aveva peraltro sostenuto l’inapplicabilità in senso retroattivo delle nuove previsioni introdotte con la legge del 2017 (il matrimonio in questione, infatti, risultava celebrato precedentemente alla sua entrata in vigore), il tema di ordine generale meritevole di riflessione è rappresentato dalla possibilità, o meno, di intervenire legislativamente nel senso di vietare tout court (la celebrazione o) il riconoscimento di matrimoni coinvolgenti un soggetto minore. In particolare, l’ordinamento che, nel perseguire la tutela dei diritti fondamentali del minore, opti per una risposta di tal sorta – elaborata ex ante in termini generali ed astratti – può, a sua volta, rendersi responsabile della lesione di ulteriori diritti umani di cui il minore medesimo è titolare, per il fatto di non aver provveduto ad un adeguato bilanciamento degli stessi?

Se da un lato, infatti, è indubbio che la conclusione di un vincolo coniugale tra un soggetto adulto ed un minore possa sostanziare un’ipotesi di matrimonio forzato, e comunque integrare una violazione di diritti fondamentali di colei o colui che, tra i nubendi, non abbia ancora raggiunto la maggiore età (già si è fatto cenno alla pluralità di diritti del minore, o dell’essere umano in sé, potenzialmente pregiudicati nel caso di un child marriage), d’altro lato è pur vero che una risposta a tale fenomeno del tipo di quella approntata dall’ordinamento tedesco rischia a sua volta, omettendo di valutare in concreto le specificità di ciascun vincolo di cui sia domandato il riconoscimento, di pregiudicare quello stesso interesse superiore del minore che dovrebbe rappresentare l’obiettivo ultimo di qualsiasi intervento normativo in materia: va da sé che si danno situazioni concrete in cui il riconoscimento risponderebbe alle esigenze del minore, senza che da ciò derivi un contestuale sacrificio dei già richiamati diritti fondamentali di cui quest’ultimo è titolare. E, allo stesso tempo, la scelta di concedere il riconoscimento di un matrimonio coinvolgente un minore, lungi dal poter essere prescritta in via generalizzata, non può che essere compiuta all’esito di un’approfondita valutazione caso per caso (cfr. sul punto Pesce, Campiglio e Bonfanti).

A mero titolo esemplificativo, si pensi alla situazione di un soggetto che, superati i quattordici/quindici anni, abbia raggiunto, anche in considerazione del contesto familiare, sociale e culturale di provenienza, un grado di maturità tale da poter esprimere con piena consapevolezza e coscienza la propria volontà in ordine alla conclusione del vincolo matrimoniale con il proprio partner, maggiorenne, la cui differenza di età è limitata ad un paio di anni di distanza. Il mancato riconoscimento di un’unione di tal sorta, se da un lato non sembra determinare in concreto alcuna protezione di interessi del minore meritevoli di tutela, dall’altro lato rischia, al contrario, di dar luogo ad un’ingiustificata compressione del suo diritto al rispetto di una “vita familiare” (tutelato dalla stessa CEDU sub art. 8) già precedentemente instaurata. Non solo. Qualora l’ordinamento richiesto non contempli idonei strumenti correttivi susseguenti al mancato riconoscimento dello status coniugale, si determina la seria possibilità che rimangano privi di regolamentazione normativa taluni delicati profili quali il vincolo di filiazione ed i rapporti personali tra i coniugi e gli eventuali figli nati dall’unione, nonché i rapporti di natura patrimoniale e le prestazioni aventi natura alimentare, sia all’interno della coppia che nei confronti della stessa prole, laddove esistente. Da ultimo, non può omettersi di considerare come una simile scelta di chiusura “aprioristica” ai matrimoni di minori sia astrattamente capace di ingenerare possibili situazioni di bigamia.

3. Tornando alla recente pronuncia dei giudici tedeschi delle leggi, il BVerfG è stato chiamato in particolare a concentrare il proprio scrutinio sulla compatibilità del divieto di riconoscimento dei matrimoni precoci contratti all’estero con l’art. 6, comma 1, del GG, nella misura in cui esso (conformemente all’art. 12 della CEDU) qualifica il diritto al matrimonio quale diritto fondamentale dell’ordinamento, senza necessariamente escludere dal proprio ambito di applicazione i vincoli coniugali contratti da soggetti infrasedicenni.

Secondo la Corte di Karlsruhe, il profilo di criticità non risiede specificamente nel divieto suddetto: in via di principio, rientrerebbe infatti nella discrezionalità del legislatore la scelta di disconoscere gli effetti di un matrimonio legittimamente contratto all’estero, ed il conseguente status coniugale che ne discende, senza che ciò determini ipso facto un attrito con i principi costituzionali codificati nella Legge fondamentale. Nondimeno, la legge del 2017 sulla lotta ai matrimoni precoci viene ritenuta costituzionalmente illegittima per mancanza di proporzionalità tra la compressione imposta al diritto costituzionale al matrimonio ed il fine (lecitamente) perseguito per suo tramite.

In primo luogo, infatti, risulta irragionevole e sproporzionata la totale impossibilità di disporre il riconoscimento di un matrimonio contratto dall’infrasedicenne, in particolare dopo che quest’ultimo abbia raggiunto la maggiore età. Il tenore della scelta legislativa fa sì che il “vizio” originario del vincolo risulti sostanzialmente insanabile, a prescindere da qualsiasi considerazione relativa, ad esempio, alla durata dello stesso, all’ininterrotto mantenimento della vita matrimoniale e del vincolo di coabitazione della coppia, al concepimento di uno o più figli dall’unione.

In secondo luogo – strettamente collegata alla considerazione precedente – il difetto di proporzionalità della previsione normativa risiede nel non aver tenuto in debito conto le conseguenze del mancato riconoscimento dello status, in particolar modo per quanto attiene la definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti. Inevitabilmente, è proprio il soggetto che al momento del matrimonio risulta minorenne a patire il possibile pregiudizio che ne discende: come evidenziato dalla stessa Corte, il coniuge più giovane è spesso economicamente dipendente dall’altro membro della coppia, ragione per la quale l’esclusione della parte debole dell’accesso ai rimedi compensativi normalmente previsti dal diritto tedesco in sede di divorzio e di annullamento (ma non estesi a fronte di questa particolare ipotesi invalidità del vincolo), e/o la mancanza di un opportuno procedimento di diritto interno attivabile per definire le conseguenze patrimoniali del diniego di riconoscimento, determinano un irragionevole pregiudizio a danno del soggetto “vittima” del matrimonio precoce.

Nell’apprezzamento del Bundesverfassungsgericht, i principi costituzionali in parola non imporrebbero, invece, una valutazione case-by-case delle istanze di riconoscimento: la strada del diniego aprioristico, imboccata dalla riforma del 2017, sarebbe di per sé compatibile con la Legge fondamentale ma solo se connessa, da un lato, alla possibilità di superare nel caso concreto la presunzione di invalidità, qualora ciò corrisponda all’interesse del soggetto meritevole di tutela; e, dall’altro lato, alla facoltà di regolare le conseguenze economiche, nel rapporto tra le parti, derivanti dal mancato riconoscimento dell’unione.

Avendo a mente tali considerazioni, il tenore della declaratoria di incostituzionalità cui perviene il BVerfG risulta quanto meno peculiare. Nello statuire l’incompatibilità della normativa in esame con la Legge fondamentale, la Corte ritiene di prescriverne la perdurante applicabilità in via transitoria, in attesa che il legislatore intervenga al fine di adeguare la legge in via ordinaria, assegnando a tal fine il termine del 30 giugno 2024. La principale ragione addotta a sostegno di una simile soluzione risulterebbe peraltro quella per cui un soggetto convinto dell’invalidità – ai sensi della legge censurata – del vincolo contratto all’estero, potrebbe aver contratto nuove nozze, incorrendo così in una situazione di bigamia qualora il legame dovesse al contrario ritenersi valido. Al fine di mitigare le rilevate criticità costituzionali della riforma del 2017, la sua applicazione in via transitoria deve però consentire l’operare dell’art. 1318 BGB, ossia della previsione con cui le norme sulle conseguenze del divorzio vengono estese alle ipotesi di annullamento contemplate dal relativo titolo (artt. 1313 ss.), sempre che la separazione dei due soggetti non risulti meramente temporanea. Allo stesso tempo, le norme relative agli obblighi di mantenimento tra coniugi (artt. 1360 e 1360a BGB) devono esplicare i propri effetti per l’intero periodo in cui è perdurata la coabitazione.

La scelta di mitigare le conseguenze della declaratoria di incostituzionalità non è andata esente da critiche. Tra le prime reazioni alla pronuncia, non si può non ricordare la posizione della Direzione del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. In un commento di Ralf Michaels vengono infatti espresse forti riserve circa la scelta (peraltro motivata col richiamo ad un argomento, qual è quello della bigamia, che viene giudicato più un’ipotesi di scuola che un rischio reale) di non procedere ad una radicale declaratoria di incostituzionalità della legge, dalla quale sarebbe automaticamente disceso il ripristino dello status quo ante e, dunque, il ritorno ad una valutazione casistica circa l’opportunità di elevare il limite dell’ordine pubblico ogniqualvolta le legge straniera, regolatrice della validità del vincolo coniugale, condurrebbe a ritenere il matrimonio del minorenne legittimamente contratto. Nel rilevare – con un pungente inciso – come la determinazione della BVerfG possa aver risentito della circostanza per cui il Presidente del collegio risultava al tempo stesso tra gli estensori della legge censurata, l’Autore osserva come «[f]rom the perspective of private international law, it seems slightly incoherent to uphold the nullity of a marriage on one hand and then afford its essential protections on the other, both times on the same justification of protecting minors. In this logic, the Court does not question whether the voiding of the marriage is generally beneficial to all minors in question. Moreover, in many foreign cultures, these protections are the exclusive domain of marriage. It must be confusing to tell someone from that culture that the marriage they thought was valid is void, but that it is nonetheless treated as though it were valid for matters of protection» (enfasi aggiunta).

4. Vale in ogni caso la pena di rilevare che la posizione fatta propria dalla Corte costituzionale tedesca – al di là del discutibile assetto normativo transitorio che ne discende – appare in via di principio coerente con i più recenti sviluppi che hanno interessato il tema della lotta ai matrimoni precoci e/o forzati a livello internazionale. A valle della menzionata stagione di riforme intervenute in più di un ordinamento europeo nel senso della stretta al riconoscimento dello status di coniuge per il soggetto minore (anche soltanto) al momento dell’insorgenza del vincolo (in relazione alle quali cfr. amplius Campiglio), nel contesto della recente risoluzione su Human Rights and Private International Law, adottata il 4 settembre 2021 dall’Institut de Droit International, si rinviene una previsione espressamente dedicata all’istituto del matrimonio (in merito alla quale sia permesso il rinvio a quanto già osservato qui dallo scrivente). Ebbene, in tale contesto, dopo aver affermato come, in termini positivi, il rispetto dei diritti umani imponga il riconoscimento dei matrimoni fondati sul consenso libero e pieno dei nubendi (par. 1) nonché, in termini negativi, i matrimoni contratti in assenza di un consenso prestato dai nubendi in modo libero e pieno integrino una violazione dei diritti umani e, di conseguenza, non possano essere riconosciuti (par. 2), nell’ambito del suo terzo paragrafo la norma mette al centro i diritti del minore/vittima e, nel farlo, prevede che le norme imperative del foro richiesto del riconoscimento debbano essere interpretate ed applicate prestando attenzione a non pregiudicare gli interessi di tale soggetto. Malgrado tale conclusione non sia esplicitata nei termini seguenti, sembra dunque desumersene la possibilità che vengano fatti salvi gli effetti di un matrimonio contratto precocemente o forzato, qualora emerga che dal mancato riconoscimento deriverebbe un pregiudizio anzitutto a carico di quello stesso soggetto che si intenderebbe tutelare per mezzo del diniego.

La norma sembra dunque militare, a sua volta, nella direzione di un ritorno all’applicazione del limite dell’ordine pubblico ed a quella valutazione casistica, già caldeggiata in dottrina (Yassari e Michaels, oltre ai già ricordati Campiglio, Bonfanti e Pesce), che il Bundesverfassungsgericht ritiene non costituzionalmente necessitata ma che, allo stesso tempo, sembrerebbe l’unica strada capace di consentire un compiuto apprezzamento circa l’interesse del coniuge infrasedicenne al momento del matrimonio; valutazione che, pure, la stessa Corte di Karlsruhe prescrive di condurre in sede di istanza dei riconoscimento del vincolo, in una sorta di cortocircuito che – a parer di chi scrive – rende le considerazioni svolte in merito all’approccio individualizzato uno dei passaggi meno felici della pronuncia in esame.

5. Assumendo infine lo specifico angolo visuale dell’ordinamento italiano, è appena il caso di ricordare come nel suo ambito non si rinvengono, né risultano attualmente in discussione in forma di proposta, previsioni di legge specificamente volte a restringere le maglie del riconoscimento degli status maritali nell’ottica del contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci. Anzi, dalla vigente disciplina relativa ai vizi del vincolo per ragioni connesse all’età sembrerebbe desumersi, a contrario, che la maggiore età non può essere aprioristicamente intesa quale condizione per il matrimonio dello straniero nello Stato, dovendosi, invece, valorizzare i requisiti richiesti dalla disciplina applicabile alla capacità matrimoniale individuata ai sensi dell’art. 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ossia la legge nazionale del nubendo, fatta ovviamente salva l’applicazione del limite dell’ordine pubblico (sul tema, sia ancora permesso il rinvio a quanto più ampiamente osservato qui da chi scrive). Per altro verso, dall’esame della prima prassi applicativa scaturita dalla recente introduzione del reato di “costrizione o induzione al matrimonio” nell’art. 558 bis c.p. ad opera del c.d. Codice rosso di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69, emerge (cfr. il report diffuso dal Ministero italiano dell’Interno nel febbraio 2022) come sia maggiorenne il 67% delle vittime di matrimoni forzati ad oggi penalmente perseguiti nel nostro Paese (malgrado – si badi – l’ipotesi di reato abbia portata c.d. “universale”, poiché applicabile anche a condotte commesse all’estero da cittadini italiani, oppure da stranieri residente in Italia o, ancora, in danno di cittadini italiani o di stranieri residenti in Italia). A riprova del fatto che il fenomeno contro il quale è, ad oggi, specificamente intervenuto il legislatore italiano – quello dei matrimoni forzati, peraltro ascritti al novero dei crimini contro l’umanità dal diritto internazionale penale (cfr. ICC, The Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15) – presenta un ambito di sovrapposizione con quello dei matrimoni precoci esclusivamente parziale.

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Francesco Pesce

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