Bisogna davvero essere pazienti con il diritto internazionale? Considerazioni attorno a «Broken – A Palestinian Journey through international law»
Marco Pertile (Università di Trento)
Questo pezzo è la versione approfondita e rivista di un intervento che ho fatto il 30 novembre 2020 in occasione dell’incontro inaugurale del Gruppo di interesse «Cinema e diritto internazionale» della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea. La versione qui pubblicata è stata integrata alla luce di alcuni spunti di riflessione sul metodo derivanti dall’ascolto dell’intervento di Lorenzo Gradoni, che ringrazio. I miei ringraziamenti a Chiara Vitucci, Micaela Frulli e a tutto il Gruppo di interesse per l’invito ad occuparmi di questo tema.
Credo che siano molti i motivi per incoraggiare i lettori di SIDIBlog a guardare Broken – A Palestinian Journey through International Law anche se, dal punto di vista artistico, il documentario non convince pienamente. Il film rilegge, a distanza di circa quindici anni, un evento fondamentale nella storia della questione israelo-palestinese, il parere della Corte internazionale di Giustizia sulla costruzione del muro nei Territori palestinesi occupati, e lo fa attraverso la voce di alcuni protagonisti della vicenda. Rispondono alle interviste del regista, nell’ordine e con la loro qualifica all’epoca dell’adozione del parere, Danny Tirza, ufficiale israeliano incaricato di definire il percorso della barriera, John Dugard, relatore speciale delle Nazioni Unite sul rispetto dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, Pieter Bekker, membro del legal team della Palestina di fronte alla Corte, Shawqi Issa, avvocato palestinese, Nasser Al Qudoa, rappresentante della Palestina presso le Nazioni Unite, Theodor Meron, presidente del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia e, soprattutto, tre dei giudici che parteciparono alla redazione del parere: il giordano Awn Al Khasawneh, lo statunitense Thomas Buergenthal e il tedesco Bruno Simma.
Si tratta di un’opera curata e ben confezionata, rigorosa nella ricerca dei materiali di archivio, con una struttura simmetrica che ricalca la logica binaria di una decisione giudiziale. Una prima parte, in fatto, di circa venticinque minuti, descrive i presupposti della costruzione del muro, la vicenda che portò l’Assemblea generale a richiedere il parere e sintetizza gli argomenti principali emersi di fronte alla Corte nelle udienze che ebbero luogo nel 2004. Una seconda di uguale durata, che sembra svolgere in diritto i quesiti posti dalla prima, si interroga sulla domanda fondamentale che il regista si pone: come mai dopo il parere della Corte che ne ha sancito l’illiceità, il “muro” è ancora in piedi? L’oggetto del documentario vira dal racconto della costruzione della barriera israeliana, delle reazioni dei rappresentanti statali in seno alle Nazioni Unite e delle vicende processuali del parere all’indagine sul ruolo del diritto internazionale nella questione israelo-palestinese. La seconda parte diventa una sorta di “processo” al diritto internazionale a cui sembra essere ascritta la colpa della mancata costituzione di uno Stato palestinese. Il regista, un palestinese della diaspora, lo chiede apertamente ai tre giudici della Corte e agli altri esperti intervistati con un’urgenza intima e personale: hanno fatto bene i palestinesi ad affidarsi al diritto internazionale e a credere che da ciò potesse giungere la soddisfazione delle loro aspirazioni?
La domanda potrà forse sembrare il frutto di un sillogismo elementare, in cui si deriva impropriamente un nesso di causalità dove esiste semmai soltanto una correlazione. Il giurista allenato potrà dire che il parere della Corte è soltanto un testo non vincolante e che il diritto non può caricarsi sulle spalle il fallimento di decenni di negoziati. Non si può negare però che la domanda posta dal regista sia degna di rispetto. La questione arabo-israeliana prima e israelo-palestinese poi è stata al centro dell’interesse delle Nazioni Unite fin dalla fondazione dell’organizzazione. Decine e decine di risoluzioni sono state adottate dagli organi principali e centinaia di dibattiti hanno coinvolto gli Stati membri senza soluzione di continuità. L’incapacità di favorire la costituzione di uno Stato palestinese che coesista in pace con lo Stato ebraico è senz’altro un fallimento della comunità internazionale.
Durante la visione emerge talvolta la pesantezza di un linguaggio documentaristico prevedibile. I campi larghi su Gerusalemme all’inizio del film, ad esempio, sono tanto magnifici quanto noti. Allo stesso modo, gli ultimi fotogrammi e la scelta della dissolvenza sui consueti spezzoni di telegiornale sono un poco scontati. Ciononostante il regista riesce a mettere in scena con efficacia gli elementi fondamentali per la comprensione della vicenda. Nonostante il documentario sposi un punto di vista, la ricostruzione dei fatti è sufficientemente completa. Pochi tratti efficaci disegnano gli effetti degli attentati sulla società israeliana e quelli del muro sulla società palestinese. Le immagini sulle manifestazioni dei parenti delle vittime degli attentati terroristici e quelle sullo strangolamento di Betlemme con le file dei lavoratori ai check point del muro sono eloquenti (chi è interessato ad un racconto visionario o ad una favola triste sugli effetti del muro potrà guardare invece due splendidi cortometraggi, rispettivamente Memory of the Land di Samra Badran e The Crossing di Ameen Nayfeh). Solo in alcuni tratti, in Broken, le necessità della sintesi cinematografica incidono sull’accuratezza della ricostruzione. Nella prima parte del documentario non mi ha convinto, ad esempio, che a fronte della posizione israeliana sulla genesi della decisione di costruire il muro (gli attentati del 2000 che portarono alla perdita di centinaia di vite umane tra i civili israeliani nel giro di due mesi) non venisse ricordata anche la visita alla spianata delle moschee di Ariel Sharon e la scelta dell’esercito israeliano di reprimere con i proiettili le manifestazioni di piazza nei territori occupati (sarebbero bastati pochi fotogrammi). Ho, inoltre, trovato troppo didascalico il montaggio incrociato delle immagini delle udienze di fronte alla Corte e delle successive interviste ai giudici.
Chi scrive ricorda le udienze di fronte alla Corte nel 2004 come un momento di certo solenne, ma ne ricorda ovviamente anche le pause, le incertezze e financo alcuni colpi di sonno dei giudici. Il regista trasforma invece le udienze in un gioco serrato dove all’arte oratoria di Vaughan Lowe e James Crawford, che prendono la parola per la Palestina, rispondono gli sguardi espressivi o inespressivi dei giudici. Lo spettatore è così condotto a farsi delle domande suggestive. Che penserà, sottilmente partecipe, il giudice Koroma, della Sierra Leone, quando il rappresentante palestinese descrive le sofferenze del popolo indigeno della Palestina? E lo sguardo acuto attraversato da mezzo sorriso del giudice brasiliano quando ascolta l’argomento giuridico principale della Palestina? A che starà pensando, a come contro argomentare o a come aderire? Nel frattempo, imperturbabile, il cancelliere Covreur prende appunti e il Presidente cinese non perde mai il suo aplomb, staccando in rari momenti lo sguardo dalle carte. Anche le interviste ai giudici, nella seconda parte, sembrano diventare, ricomposte in un montaggio incrociato, una recita a soggetto, in cui Simma risponde a Buergenthal, mentre Dugard e Meron intervengono dall’esterno a ristabilire l’ordine come dei ex machina. Il taglio documentaristico lascia allora spazio a un montaggio da fiction che evidenzia i punti di dissenso tra i protagonisti, ma tende allo stesso tempo a costruire dialoghi fittizi che imbeccano in modo fin troppo scoperto lo spettatore.
Si tratta a mio avviso di peccati veniali che lasciano emergere in modo evidente il punto di vista del regista. In fondo, è bene così. Che i documentari descrivano in modo oggettivo una vicenda è ovviamente una finzione e Broken propone onestamente un punto di vista e una domanda legittima. Al regista si perdona il tono pedante anche perché il film sa introdurre molteplici chiavi di lettura. Molto curata è, ad esempio, la contestualizzazione delle interviste ai giudici che non manca di sottolinearne l’umanità. Bruno Simma è indotto a parlare degli attacchi personali ricevuti e in particolare della rubrica del Washington Post che paragonava alla persecuzione degli ebrei durante la seconda guerra mondiale la partecipazione di un giudice tedesco ad un caso riguardante Israele. Parlandone, il Simma di oggi sembra ancora commuoversi. Buergenthal cita con parole asciutte come un colpo di rasoio la sua infanzia di bambino nei campi di sterminio e racconta la propria frustrazione per essersi sentito ingabbiato nel ruolo del “giudice ebreo” che non potrà che scrivere una opinione dissenziente. Una semplice inquadratura alle foto esposte nella casa di Al Khasawneh ci racconta il suo curriculum e i legami con il governo del suo Paese. Credo che le interviste ai giudici della Corte e agli altri protagonisti di questa vicenda siano molto preziose, per certi aspetti uniche, e valgano senz’altro la visione del film. Come dirò tra poco, esse permettono di comprendere meglio la genesi del parere rivelandoci dettagli di grande rilevanza giuridica. Allo stesso tempo, il regista ci mostra, come tutti del resto sappiamo, che questi ex giudici davanti alla cinepresa sono uomini con sentimenti, storie e debolezze. Non è certo “la bocca della legge”, insomma, a parlarci delle questioni giuridiche emergenti dal parere.
Prima di passare all’analisi della principale domanda che il regista solleva, devo osservare però che proprio il materiale più importante contenuto del documentario, le interviste ai giudici, pone una delicata questione preliminare. Fin dalla prima visione del film, ascoltando le interviste, il mio stupore cresceva istintivamente nel sentire i giudici intervistati commentare il contenuto del parere. Capita a tutti noi di partecipare a qualche convegno o ad una lezione universitaria dove un collega ex giudice rivela con preghiera di riservatezza qualche piccolo dettaglio sulla sua attività giudiziale. In questo caso però la questione è diversa. Tre ex giudici accettano, pur a distanza di anni, di parlare del parere e ne commentano le scelte argomentative.
Al Khasawneh è decisamente il più abbottonato. Dalle sue parole, che vertono principalmente sulle prospettive di attuazione del parere, riusciamo comunque a carpire una piccola rivelazione: quello di cui nessuno dubitava, secondo il giudice, è la certezza che Israele fosse nei territori oltre la linea verde una Potenza occupante “and nothing more”.
Nel caso di Simma, l’intervista ci propone argomenti adesivi rispetto alle scelte operate dalla Corte. Il giudice tedesco spende qualche parola sulla distinzione tra la qualificazione della costruzione del muro come una forma di esercizio della legittima difesa e la qualificazione alternativa in termini di attività di polizia in un territorio occupato. Nel farlo egli aggiunge però anche che l’occupazione israeliana nei territori palestinesi sarebbe “illegale” (presumibilmente nello ius ad bellum), toccando una questione giuridica non affrontata direttamente nel parere, limitandosi la Corte a rilevare invece l’esistenza di un’occupazione dei territori ai sensi dello ius in bello e a escludere l’argomento della legittima difesa. In termini riassuntivi, egli afferma poi anche che il parere è “un buon parere” anche se non gli dispiacerebbe “assieme ai colleghi” riscriverne alcune parti.
Nella propria intervista, Buergenthal, si discosta invece dalla propria opinione dissenziente scritta nel 2004, ribaltandone la logica argomentativa. Mentre nella propria opinione, il giudice Buergenthal aveva sostenuto che la Corte avrebbe dovuto astenersi dal rendere il parere non disponendo di un’adeguata base fattuale, ora, nelle risposte al regista, egli non fa alcun cenno ai problemi di accertamento e spiega le ragioni del suo dissenso rispetto ai colleghi evocando questioni di convenienza politica (propriety). Secondo Buergenthal, l’impossibilità di attuare il parere della Corte smantellando il muro era perfettamente prevedibile e per questa ragione la Corte avrebbe dovuto astenersi dall’accettare la richiesta dell’Assemblea generale. Sarebbe imputabile, in realtà, proprio all’Assemblea generale e agli Stati che votarono a favore della richiesta di parere una mancanza di rispetto verso la Corte, messa inutilmente in difficoltà di fronte a una questione su cui mancava ogni possibilità di incidere. Tra i principali argomenti evocati da Israele e da alcuni Stati europei ed occidentali nel 2004 per affermare che la Corte avrebbe dovuto esercitare la discrezionalità concessale dall’articolo 65 dello Statuto astenendosi dal rendere il parere, il giudice Buergenthal sembra dunque sostenere, oggi, la tesi dell’inopportunità politica. L’argomento dell’assenza di un’adeguata base fattuale per il parere era stato peraltro già demolito durante le udienze da Crawford che sottolineava (come la prima parte del documentario mostra) quanto la Corte potesse comunque giovarsi di una pluralità di fonti e come Israele non potesse dolersi della mancanza di elementi di fatto che avrebbe potuto fornire comparendo ufficialmente. Nella propria opinione dissenziente, il giudice Buergenthal aveva scelto ciononostante di argomentare a partire dalla mancanza di elementi di fatto sostenendo, non senza ragione su quest’ultimo punto, che nel caso di un parere non possa rilevare l’imputabilità a uno Stato dell’inadeguatezza della base fattuale. Durante l’intervista egli ci fornisce altri due indizi cruciali sulla propria reale posizione, quella che probabilmente deve aver sostenuto nella fase redazionale del parere, nel confronto con i suoi colleghi. Egli afferma in primo luogo, anche se non c’è traccia di questa tesi nell’opinione dissenziente, che la propria posizione “è sempre stata che se si può dimostrare che i territori su cui è costruito il muro sono palestinesi, allora il muro è illegale”. Egli aggiunge inoltre che il muro potrebbe essere giustificabile qualora fosse possibile collegarlo ad una forma di esercizio della legittima difesa come invece già chiarito nell’opinione dissenziente.
La questione dell’appartenenza al popolo palestinese dei territori su cui è costruito il muro, sollevata en passant da Buergenthal nell’intervista, sfugge del tutto, immagino per ragioni di tempo e di semplificazione cinematografica, all’attenzione del regista. Il documentario mostra nella prima parte che la delegazione palestinese aveva sostenuto con forza che il principale profilo di illegalità del muro riguardasse proprio il fatto che i territori su cui lo stesso è collocato fossero a) palestinesi e b) occupati da Israele. Non si dice, invece, nel documentario che la Corte scelse di non occuparsi del primo profilo ritenendolo irrilevante nel parere del 2004. In altre parole, secondo la Corte, era sufficiente dimostrare che il territorio su cui il muro insiste fosse occupato per affermare l’incompatibilità con il diritto internazionale della misura adottata dalle autorità israeliane rilevandone altresì la finalità annessionistica e non difensiva. Dall’intervista del giudice Buergenthal sembra invece di capire che la questione dell’appartenenza ai palestinesi dei territori oltre la linea verde abbia svolto un ruolo di una certa importanza nel confronto tra i giudici.
Questi indizi sulla reale posizione dei giudici al momento dell’elaborazione del testo sono dunque sommamente interessanti per intuire le relazioni interne alla Corte e le tecniche argomentative utilizzate. Non ci si può nascondere però allo stesso tempo che dal punto di vista istituzionale queste rivelazioni non contribuiscono a salvaguardare il prestigio e l’integrità della Corte. Anche se può essere fisiologico, non mi entusiasma scoprire oggi che un ex giudice vorrebbe riscrivere parti del parere o che gli argomenti giuridici di cui un altro ex giudice è intimamente convinto rispetto ad una questione già decisa hanno poco a che vedere con la posizione espressa per iscritto in un’opinione dissenziente.
Non credo, inoltre, che rendere pubbliche queste posizioni possa in alcun modo favorire le residue prospettive di attuazione del parere. Parlare con tre giudici che sedevano sugli scranni della Corte nel 2004 e che commentano il parere nei suoi snodi argomentativi non è come organizzare un dibattito accademico sul Caso del Canale di Corfù e implica affrontare questioni ancora irrisolte. Il parere, in altre parole, non appartiene ancora alla storia remota della questione israelo-palestinese, ma è suscettibile di influenzarne gli sviluppi più recenti. Basti considerare, ad esempio, le ripetute citazioni del parere presenti nella recente decisione della Prima Camera preliminare sulla giurisdizione territoriale della Corte penale internazionale nella situazione relativa allo Stato di Palestina.
Ma quali sono dunque le risposte che il regista ottiene quando chiede spiegazioni sull’interrogativo più pressante, quello relativo all’inefficacia del diritto internazionale nella questione israelo-palestinese?
La risposta di Al Khasawneh dimostra piena consapevolezza della gravità del problema, ma aggira la domanda. Se non si rispetta il diritto internazionale in una vicenda importante come quella israelo-palestinese, ci spiega il giudice giordano, nel lungo periodo l’esito sarà “il caos”. Non ci viene detto però alcunché su quali siano le soluzioni per fare in modo che il contenuto del parere venga attuato.
La risposta di Buergenthal, come si è visto, è radicale: la richiesta di parere non avrebbe mai dovuto giungere alla Corte perché l’Assemblea generale e gli Stati “sapevano” benissimo che nulla sarebbe potuto cambiare dopo il parere. Se i palestinesi hanno deciso di affidarsi completamente al diritto internazionale, prosegue Buergenthal, evidentemente hanno sbagliato e lui non può farci niente (“I can’t help it”). Anche la breve risposta di Dugard è tutta politica, ma giunge a risultati opposti: le finalità del muro erano e sono chiaramente annessionistiche rispetto alla maggior parte degli insediamenti. Il motivo per cui il parere non è stato attuato è semplicemente legato al fatto che gli Stati Uniti non lo volevano e hanno quindi deciso di “ucciderlo” dopo l’adozione.
La risposta di Simma è invece compassionevole, ma, in realtà, altrettanto brutale: con il diritto internazionale occorre essere pazienti, dice con voce compartecipe il giudice al palestinese della diaspora. Il parere è un “buon parere”, ma è necessario che questa generazione si rassegni a non vederne gli effetti, perché gli effetti del diritto internazionale possono manifestarsi dopo parecchio tempo. “Just be patient and try not to become violent”, aggiunge il giudice, ben comprendendo che l’alternativa, quando si spiega che il diritto internazionale avrà effetti solo quando… saremo tutti morti… potrebbe essere deleteria. Lo stesso Simma esprime comunque il proprio disappunto per la tiepida accoglienza riservata al parere da molti Stati, incluso il suo.
Si tratta di una posizione a cui sembra allinearsi anche Meron, quando spiega al regista, con un precario ottimismo della volontà, che chi fa il lavoro del giudice penale internazionale “deve” credere che il diritto internazionale “avrà un impatto nel lungo periodo”. In precedenza, nella sua intervista, il giudice del Tribunale penale per la ex Iugoslavia aveva criticato la politica di insediamento nei Territori palestinesi ricordando il parere giuridico da lui stesso reso al governo israeliano nel 1967. Sulla stessa lunghezza d’onda si sintonizza, infine, anche Pieter Bekker il quale spiega che serve del tempo perché il diritto internazionale possa diventare “un catalizzatore del cambiamento” e tenere fede “alla sua grande promessa di dettare le condotte sul terreno”.
Riassumendo e semplificando, dalle risposte dei protagonisti di Broken emergono due ipotesi sul perché il muro è ancora in piedi a dispetto della sanzione di illiceità contenuta nel parere. Secondo una prima posizione (Simma, Meron, Bekker), non si può affermare il fallimento del diritto internazionale perché quest’ultimo richiede tempi lunghi per giungere a dei risultati. La seconda posizione (Buergenthal, Dugard) sembra individuare invece nella “politica” o nel “potere” le ragioni del fallimento del diritto. Nella versione di Buergenthal questa seconda posizione implica presumibilmente l’accettazione del rapporto di forza: se il parere non può essere efficace, è inutile mettere in difficoltà la Corte e la richiesta del parere deve essere evitata perché politicamente inopportuna. Nella versione di Dugard, invece, presumibilmente, è opportuno denunciare i responsabili del fallimento del diritto, chiarendone con nomi e cognomi le responsabilità.
Mi pare in primo luogo interessante notare che queste due visioni alternative non contemplano una terza possibilità già emersa nel dibattito specialistico sulla questione israelo-palestinese. Fin dalla fondamentale monografia di Kretzmer sulla giurisprudenza dell’Alta corte sui territori occupati, la dottrina israeliana si è interrogata sulla funzione del diritto nella questione israelo-palestinese considerando anche che quest’ultimo possa costituire un ostacolo rispetto alla soluzione del conflitto. Non soltanto il discorso giuridico può essere inefficace, ma, concretamente, esso può esercitare un ruolo retorico di razionalizzazione dell’esistente. Già vent’anni fa, nella conclusione di The Occupation of Justice, Kretzmer si chiedeva se la giurisprudenza dell’Alta Corte, temperando gli effetti dell’occupazione agli occhi dell’opinione pubblica internazionale, non avesse contribuito a prolungarne la durata. Secondo questa posizione, dal punto di vista pratico, sarebbe preferibile un’occupazione del tutto inaccettabile per la comunità internazionale che il prolungarsi di una situazione di fatto mitigata da qualche parvenza di legalità nell’amministrazione quotidiana. In termini simili, autori come Orna Ben Naftali, Keren Michaeli e Aeyal Gross si sono chiesti se il diritto dell’occupazione non abbia fornito una comoda base giuridica per la razionalizzazione di un sistema che de facto discrimina milioni di persone nel godimento dei diritti fondamentali. In The Writing on the Wall, Gross sostiene che la tendenza a concentrarsi sulle violazioni puntuali del diritto dell’occupazione porti a perdere di vista l’illiceità del quadro complessivo. Per questo sarebbe necessario adottare una concezione “normativa” dell’occupazione che non potrebbe essere concepita come una categoria fondata soltanto su presupposti di fatto. Se usato in modo distorto, quindi, il diritto internazionale può rappresentare anche un elemento controproducente nella ricerca della soluzione al conflitto israelo-palestinese perpetuando la situazione esistente.
Tornando alle posizioni emerse durante il documentario, credo che la prima tesi descritta in precedenza, quella secondo cui il parere avrà comunque un effetto in futuro, riveli una forte approssimazione perché non incorpora (potremmo dire comprensibilmente, provenendo da giuristi e dato il ridotto spazio argomentativo consentito dal documentario) alcun cenno all’analisi del nesso di causalità. L’importanza del discorso giuridico nel contribuire alla soluzione della questione israelo-palestinese sembra essere un assunto a cui il giurista crede per definizione, ma non si accenna nemmeno a come il parere possa influire sul comportamento dei principali attori. Trovo criticabile anche la tendenza a personificare il diritto internazionale trasformandolo in un attore antropomorfo. Con il diritto internazionale “bisogna avere pazienza”, si dice, quasi parlassimo di un bambino capriccioso. Poi, sembra essere la tesi, il diritto internazionale consegnerà il suo risultato come fosse uno degli attori di questa vicenda, al pari delle potenze globali e regionali, delle organizzazioni, degli individui e dei popoli. Non credo ovviamente che la posizione degli intervistati sia ingenua ed è evidente come tutti loro abbiano un quadro chiaro delle difficoltà politiche e materiali con cui il discorso giuridico si confronta. Credo, però, che parlare del “ruolo del diritto internazionale”, personificandone la natura, rischi di farci cadere in un equivoco teorico. Non è il diritto internazionale che può consegnarci da solo la soluzione della questione israelo-palestinese. Il diritto è semmai uno strumento per guidare le condotte degli attori. Se questi scelgono di ignorare le soluzioni giuridiche, ne conservano almeno la responsabilità giuridica e morale che non può essere scriminata dal “fallimento del diritto internazionale”.
Al contrario, la seconda posizione che ho descritto in precedenza, sembra mettere da subito in rilievo che gli spazi lasciati agli argomenti giuridici dipendono dalle posizioni dei principali attori. Nella versione di Buergenthal il rapporto tra politica e diritto impone però al secondo di farsi da parte per salvaguardare la credibilità delle istituzioni. Credo si tratti di una concezione distorta della dottrina della propriety che porta a evitare il discorso giuridico proprio quando lo stesso riguarda norme inderogabili come quelle relative all’uso della forza, al diritto dell’occupazione e ai diritti umani fondamentali. Sembra paradossale, infatti, pretendere di preservare le istituzioni imponendo loro di tacere proprio quando ci sarebbe molto da dire. Non mi sembra un caso che l’unico precedente di astensione rispetto ad una richiesta di parere riguardi il caso della Carelia orientale e la giurisdizione della Corte permanente di Giustizia internazionale. È sbagliato però, a mio avviso, descrivere la questione israelo-palestinese, che si radica nel sistema dei mandati e rappresenta uno dei casi più chiari di autodeterminazione, come una questione bilaterale in cui la richiesta di parere derogherebbe impropriamente al principio del consenso per l’esercizio della giurisdizione. Solitamente, inoltre, questi argomenti sull’opportunità politica si collegano ad un corollario relativo alla necessità di preservare il processo negoziale in corso che viene concepito come eminentemente politico. Da quest’ultimo punto di vista un percorso di approfondimento essenziale per rispondere alla domanda sollevata da Broken (forse il tema per un prossimo documentario?) consisterebbe nel comprendere lo spazio riservato agli argomenti giuridici nel pluridecennale processo di pace. L’indagine sarebbe complicata dalla natura confidenziale delle trattative di cui non esistono minute ufficiali e in cui le stesse delegazioni esitano a scambiarsi documenti negoziali. La letteratura sul processo di pace (v. qui, qui, e qui) sembra però fare emergere dei dati ambivalenti. Da un lato, argomenti giuridici come l’illiceità degli insediamenti e la natura della risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza sono ricorrenti nell’interazione tra le parti. Dall’altro, l’uso degli argomenti giuridici si colloca in una situazione di soggezione quasi totale della delegazione palestinese che, come rivelano i Palestine Papers e altri racconti dei protagonisti, si trova a dover negoziare il contenuto dei propri argomenti in primo luogo con il mediatore per poi, eventualmente, proporli alla controparte. Il processo negoziale è fatto poi di condizionamenti che spaziano dalla politica interna israeliana e americana al rapporto con gli altri partner regionali. Secondo il racconto di Swisher, ad esempio, l’azione di mediazione del Presidente Clinton durante i negoziati di Camp David II fu seriamente ostacolata dalla contestuale campagna della moglie per il seggio di New York al Senato. Egli spiega come Hillary Rodham Clinton vedesse infatti deteriorarsi la propria popolarità in settori determinanti dell’elettorato a causa del ruolo del Presidente nel negoziato.
In questo contesto, la tendenza recente a bilateralizzare sempre più la questione israelo-palestinese, descrivendo i negoziati come un processo in cui due partner sullo stesso piano, devono accordarsi su una serie di questioni controverse non lascia speranza rispetto alle prospettive di attuazione del parere. Il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese può avere prospettive di attuazione solo nell’ambito di un processo multilaterale guidato da una mediazione autorevole. L’invocazione di negoziati bilaterali senza precondizioni rischia semplicemente di perpetuare i rapporti di forza esistenti a scapito della tutela dei diritti della popolazione del territorio occupato. Meglio forse, si potrebbe suggerire al regista – se ciò non apparisse indelicato e neocolonialista – rinunciare al negoziato per la statualità e chiedere con forza uguali diritti per tutti gli individui sotto il controllo de facto delle autorità israeliane, da qualunque lato del muro essi si trovino.
In conclusione, Broken merita di essere visto e credo possa essere apprezzato soprattutto da un pubblico accorto, che già conosca le coordinate fondamentali della questione israelo-palestinese. ll film esprime un’urgenza che merita rispetto: una larga parte dei palestinesi ha riposto le proprie speranze di autodeterminazione in un processo regolato dal diritto internazionale e sente completamente tradite le proprie aspettative. Come mai il simbolo più imponente del fallimento del processo di pace, un manufatto di cui la Corte internazionale di Giustizia e l’Assemblea generale hanno sancito l’illiceità, si staglia per centinaia di chilometri in Palestina regolando nei fatti la vita delle persone? Non è questo un segno tangibile di una promessa di giustizia tradita? Le risposte offerte dai protagonisti di Broken restano in superficie e non convincono. Ciononostante il documentario racconta qualcosa di nuovo sulla vicenda processuale del muro e le sue stesse forzature suscitano interrogativi che spaziano dalla rilettura di alcuni aspetti del parere fino al significato del discorso giuridico nella questione israelo-palestinese. Se poi non ci sono risposte credibili per l’autodeterminazione dei palestinesi, la responsabilità non è certo del regista o di chi si pone ancora delle domande.
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