Corte di giustizia, matrimonio tra persone dello stesso sesso e diritti fondamentali: il caso Coman
Giulia Rossolillo, Università di Pavia
La progressiva apertura dei legislatori degli Stati membri dell’Unione europea al matrimonio tra persone dello stesso sesso ha portato la dottrina ormai da tempo a interrogarsi sulla riconoscibilità di tali matrimoni negli Stati membri che non prevedono forme di unione di tal genere o che prevedono unicamente tipologie di unione tra persone del medesimo sesso differenti dal matrimonio. Sul punto la giurisprudenza italiana, prima dell’adozione della legge 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e sulle convivenze (per un commento v. il post di L. Scaffidi di Runchella), che prevede che il matrimonio tra persone del medesimo sesso contratto all’estero da cittadini italiani produca gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana (v. Corte di Cassazione, I Sez. civ., 14 maggio 2018, n. 11696, che ha confermato la trascrivibilità come matrimonio solo del matrimonio same-sex tra stranieri), era intervenuta a più riprese, con pronunce di segno opposto. Così, la giurisprudenza di legittimità considerava non trascrivibile, perché inefficace per difetto di capacità dei nubendi, il matrimonio omosessuale celebrato all’estero tra due cittadini italiani (Corte di Cassazione, I Sez, civ., 15 marzo 2012, n. 4184 e Corte di Cassazione 9 febbraio 2015, n. 2400, che tuttavia, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, sollecitava il legislatore italiano a dare riconoscimento alle coppie omosessuali) e nel medesimo senso, se pur con motivazioni differenti (contrarietà all’ordine pubblico, inesistenza del vincolo, inefficacia dello stesso), si esprimevano alcuni tribunali di merito (Tribunale di Latina, decreto 31 maggio 2005; Corte d’appello di Roma, 6 giugno 2006; Tribunale di Treviso, sentenza 19 maggio 2010; Tribunale di Milano, decreti 2 luglio 2014 e 17 luglio 2014; Tribunale di Pesaro, decreto 14 ottobre 2014) e il Consiglio di Stato (sentenze nn. 4897, 4898 e 4899 del 26 ottobre 2015, nelle quali il Consiglio di Stato si pronuncia nel senso della legittimità della circolare del Ministero dell’Interno del 7 ottobre 2014 che ordinava ai Prefetti di provvedere all’annullamento d’ufficio delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali). Altre corti di merito ritenevano al contrario tali matrimoni trascrivibili (Tribunale di Grosseto, decreto 17 febbraio 2015, in relazione al matrimonio contratto all’estero tra due cittadini italiani del medesimo sesso, sulla quale si veda il post di G. Biagioni ed E. di Napoli; Corte d’appello di Napoli, sentenza 13 marzo 2015, in relazione al matrimonio contratto all’estero tra due soggetti del medesimo sesso stranieri) anche quando avessero coinvolto unicamente cittadini italiani.
Quanto alle pronunce di organi giurisdizionali sovranazionali, la Corte europea dei diritti umani, dopo aver incluso le unioni tra persone dello stesso sesso nella nozione di vita familiare di cui all’articolo 8 CEDU e aver sottolineato la riconducibilità dei matrimoni tra persone dello stesso sesso all’articolo 12 della stessa Convenzione (sentenza Schalk e Kopf c. Austria), nella sentenza Oliari ed altri c. Italia, si pronunciava nel senso dell’incompatibilità con la Convenzione europea (in particolare con gli artt. 8, 12 e 14 della stessa) della disciplina italiana che, non prevedendo (prima dell’adozione della legge sulle unioni civili e dei relativi decreti attuativi) alcuna forma di disciplina delle unioni tra persone del medesimo sesso, non consentiva alcuna forma di riconoscimento di un rapporto di tal genere costituitosi in un ordinamento straniero.
Sulla riconoscibilità dei matrimoni omosessuali non si era invece finora espressa la Corte di giustizia dell’Unione europea, che con la sentenza Coman (Corte di giustizia, sentenza 5 giugno 2018, causa C-673/16) affronta per la prima volta la questione del significato del termine «coniuge» in relazione alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e al ricongiungimento familiare. Va detto che già alcune pronunce di tribunali italiani nelle quali era stata affrontata la questione della possibilità di garantire il ricongiungimento familiare o un diritto di soggiorno anche al coniuge di cittadino italiano dello stesso sesso che avesse contratto con quest’ultimo matrimonio all’estero (Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza 19 gennaio 2012, n. 1388; Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 13 febbraio 2012; Tribunale di Pescara, ordinanza 15 gennaio 2013; una conferma di tale orientamento è ravvisabile nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 8996 del 26 ottobre 2012) erano giunte alla medesima conclusione positiva alla quale la Corte approda nella sentenza in commento. Inoltre, pur rappresentando la prima pronuncia nella quale la Corte afferma la contrarietà al diritto dell’Unione europea di un rifiuto di riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, la sentenza Coman riprende le argomentazioni utilizzate dalla stessa Corte in altre pronunce relative alle libertà di circolazione nelle quali si ponevano questioni di riconoscimento di status personali, in particolare di rapporto tra libertà economiche riconosciute dal Trattato e diritti fondamentali, confermando una tendenza già indicata da tempo dalla dottrina (v. Baratta, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, p. 213 ss.; Id., La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales, Recueil des cours, vol. 348, 2010, p. 257 ss.; Tomasi, La tutela degli status familiari nel diritto dell’Unione europea tra mercato interno e spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Padova, 2007, p. 104 ss.; e da ultimo Marongiu Buonaiuti, La continuità internazionale delle situazioni giuridiche e la tutela dei diritti umani di natura sostanziale: strumenti e limiti, in Diritti umani e diritto internazionale, 2016, p. 49 ss., spec. p. 82 ss.). Rispetto a tali ultime sentenze, relative al riconoscimento del nome delle persone fisiche, la pronuncia in oggetto riveste tuttavia una particolare rilevanza per la delicatezza della materia matrimoniale e per il forte legame esistente tra norme sostanziali di diritto di famiglia e tradizioni nazionali. Di tale delicatezza sembra essere consapevole anche la Corte, che, come vedremo, circonda la propria pronuncia di alcune cautele.
Come è noto, il diritto di famiglia costituisce una materia di competenza degli Stati membri per quanto riguarda i suoi profili sostanziali, mentre l’articolo 81 TFUE, concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile, attribuisce alle istituzioni dell’Unione il potere di adottare misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. La necessità di garantire la realizzazione delle libertà di circolazione, e in particolare della libera circolazione delle persone, ha portato tuttavia il diritto dell’Unione a esercitare un’influenza, se pur indiretta, anche sulla disciplina materiale del diritto di famiglia dettata dai legislatori degli Stati membri.
Sul punto, l’atteggiamento delle istituzioni dell’Unione si è caratterizzato per una certa prudenza. Così, da un lato quando la Corte di giustizia dell’Unione europea si è occupata dell’interpretazione dello Statuto dei funzionari dell’Unione per stabilire a quali familiari spettasse l’assegno di famiglia e l’assegno per il mantenimento dei figli, pur accogliendo una nozione ampia di famiglia, ha sottolineato come tale interpretazione si limitasse al settore specifico del trattamento dei funzionari e non producesse effetti sul diritto di famiglia degli Stati membri (Tribunale, sentenza 5 ottobre 2009, causa T-58/08 P, Roodhuijzen). Dall’altro, negli atti adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile e relativi al diritto di famiglia, le istituzioni hanno sempre evitato l’imposizione agli Stati membri di modelli familiari a loro estranei (basti pensare al fatto che il regolamento 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non obbliga le autorità di uno Stato membro la cui legislazione non considera valido il matrimonio – ad esempio perché si tratta di un matrimonio tra persone dello stesso sesso non ammesso in tale ordinamento – a emettere una decisione di divorzio).
Il medesimo atteggiamento di prudenza emerge dal dettato dell’articolo 2 della direttiva 2004/38, laddove si afferma che è considerato familiare ai fini del ricongiungimento con il cittadino dell’Unione «il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante», espressione che consente agli Stati che non ammettono forme di unioni tra persone dello stesso sesso di rifiutare il ricongiungimento familiare al partner registrato del cittadino dell’Unione trasferitosi nel loro territorio.
Una simile precisazione non è invece contenuta nella citata direttiva per quanto riguarda la nozione di coniuge del cittadino dell’Unione. La direttiva si limita infatti a stabilire che tra i familiari del cittadino dell’Unione che possono raggiungerlo nello Stato membro nel quale questo si è trasferito vi è il coniuge dello stesso, senza alcuna precisazione ulteriore. Nella vicenda Coman, era appunto tale nozione che la Corte era chiamata a precisare, trattandosi di verificare se un cittadino dell’Unione potesse ottenere il riconoscimento del ricongiungimento familiare con il proprio coniuge dello stesso sesso.
La pronuncia, resa dietro rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale rumena, concerneva la vicenda di due soggetti di sesso maschile, uno con doppia cittadinanza rumena e americana e l’altro di cittadinanza americana, sposatisi a Bruxelles, e la possibilità del primo di essere raggiunto in Romania dal suo coniuge a titolo di ricongiungimento familiare, nonostante il codice civile rumeno, all’articolo 277 preveda che: «1. Il matrimonio tra persone dello stesso sesso è vietato. 2. I matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti o conclusi all’estero sia da cittadini rumeni sia da cittadini stranieri non vengono riconosciuti in Romania […]. 4. Le disposizioni di legge riguardo alla libera circolazione nel territorio della Romania dei cittadini degli Stati membri dell’unione europea e dello Spazio economico europeo rimangono applicabili».
La prima precisazione operata dalla Corte concerne l’applicabilità alla vicenda in questione della direttiva 2004/38, alle cui disposizioni la questione pregiudiziale faceva riferimento. Quest’ultima, infatti, come nota la Corte, si applica unicamente al cittadino dell’Unione che faccia ingresso e soggiorni in uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine, e dunque non copre le ipotesi, quale quella oggetto della sentenza Coman, relative alle richieste di ricongiungimento familiare di un cittadino di uno Stato membro che fa ritorno nello stesso. Come nota ancora la Corte, tuttavia, in tali ipotesi, il ricongiungimento familiare potrebbe trovare fondamento nell’articolo 21 TFUE. Perché quest’ultimo – che garantisce al cittadino dell’Unione il diritto di circolazione e di soggiorno in tutti gli Stati membri – non sia privato del suo effetto utile, è infatti necessario che il cittadino di uno Stato membro che si sia trasferito in uno Stato membro differente e vi abbia costituito una famiglia possa proseguire la sua vita familiare anche una volta tornato nel suo Stato membro di origine (v. sentenza Lounes). Si tratta di una precisazione importante, perché – come vedremo – implica che lo Stato membro che non prevede forme di unione tra persone dello stesso sesso sia obbligato a concedere il ricongiungimento familiare anche quando il matrimonio tra persone dello stesso sesso coinvolga suoi cittadini.
Quanto alla nozione di «coniuge» utilizzata dalla direttiva 2004/38 e applicabile dunque in via analogica, la Corte mette in luce per la prima volta come detta nozione vada interpretata in modo autonomo, e sia atta a includere sia il matrimonio tra persone di sesso diverso sia il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Secondo la Corte, in effetti, il fatto che la direttiva 2004/38 non rinvii, contrariamente a quanto fa per le unioni registrate, alla nozione di matrimonio fatta propria dalla normativa dello Stato di destinazione del soggetto implica che il termine coniuge abbia un contenuto neutro. La possibilità per gli Stati membri di riconoscere o meno il diritto del coniuge dello stesso sesso di raggiungere il cittadino dell’Unione, a seconda che la legislazione interna preveda o meno forme di unione di questo tipo, equivarrebbe secondo la Corte ad attribuire alla libertà di circolazione un contenuto variabile da Stato a Stato e a privare di effetto utile le disposizioni della direttiva 2004/38. Le argomentazioni della Corte sul punto sono piuttosto stringate. Nelle conclusioni dell’Avvocato generale si sottolinea invece più ampiamente come durante la procedura di adozione della direttiva non vi fosse accordo tra le istituzioni sulla nozione di matrimonio, e dunque come la Commissione nella sua proposta modificata di direttiva avesse preferito limitare la nozione «ad una nozione di coniuge inteso, in linea di principio, come coniuge di sesso diverso, fatti salvi gli sviluppi futuri in materia» (par. 51). Secondo l’Avvocato generale, una lettura evolutiva di tale termine è oggi invece d’obbligo: mentre nel 2004 solo due Stati membri prevedevano il matrimonio tra persone dello stesso sesso, tale numero è salito a 13 nel 2018; se ne deduce un superamento della nozione di matrimonio come unione tra persone di sesso diverso.
Va peraltro notato che, nell’affermare la necessità di garantire il ricongiungimento familiare anche nel caso di matrimonio tra persone dello stesso sesso, la Corte si riferisce al matrimonio contratto «in uno Stato membro conformemente alla normativa di quest’ultimo» e durante un «soggiorno effettivo» dei due soggetti nello Stato membro in questione (par. 40). Da un lato, dunque, essa sembra richiamare la terminologia utilizzata nelle pronunce che hanno affermato il principio del mutuo riconoscimento in relazione alle libertà di circolazione, e dunque il principio di fiducia reciproca tra Stati membri. Dall’altro, sembra esigersi tra le righe che il legame con lo Stato di celebrazione del matrimonio omosessuale sia reale, e che dunque il soggiorno in tale Stato non fosse limitato al momento della celebrazione del matrimonio stesso.
Accertato che il rifiuto di riconoscere il ricongiungimento familiare con il coniuge dello stesso sesso è atto ad ostacolare le libertà di circolazione, la Corte si chiede poi se detto ostacolo possa essere giustificato sulla base di motivi di interesse generale, e in particolare sulla base dell’esigenza di tutelare l’ordine pubblico e l’identità nazionale. Nel negare che dette esigenze possano giustificare la limitazione della libertà di circolazione del cittadino dell’Unione, la Corte da un lato tenta di precisare i limiti della nozione di identità nazionale, dall’altro sottolinea il legame esistente tra limiti alle libertà di circolazione e tutela dei diritti fondamentali. Entrambe le questioni, strettamente legate tra loro, riecheggiano le argomentazioni utilizzate dalla stessa Corte in recenti sentenze relative al delle persone fisiche, le sentenze Sayn-Wittgenstein e Runevič Vardyn (un ragionamento simile è poi seguito dalla Corte anche nella sentenza Bogendorff von Wolffersdorff).
In tali ultime pronunce, dinanzi all’esigenza di tutelare l’identità costituzionale (Sayn-Wittgenstein) e linguistica (Runevič Vardyn) dello Stato, invocata dai governi austriaco e lituano per opporsi al riconoscimento di un nome acquisito all’estero, la Corte sottolinea come il limite dell’identità nazionale sia invocabile e giustificato in quanto corrispondente a un diritto fondamentale. Così, nella prima pronuncia il rifiuto di riconoscere un cognome nobiliare acquisito all’estero viene considerato giustificato sulla base di ragioni di ordine pubblico e di tutela dell’identità nazionale in quanto il divieto di utilizzare nomi nobiliari trova fondamento nel principio di uguaglianza sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali; e nella seconda il rifiuto di trascrivere un nome in caratteri non esistenti nella lingua lituana, fondato sulle medesime esigenze sopra citate, trova fondamento nel diritto alla diversità culturale, religiosa e linguistica sancito all’articolo 22 della stessa Carta.
Il rilievo dei diritti fondamentali come parametro per valutare l’opponibilità da parte di uno Stato membro di esigenze imperative che giustifichino un ostacolo alle libertà economiche si manifesta tuttavia anche nell’ipotesi speculare: quella in cui il motivo imperativo di interesse generale invocato dallo Stato per opporsi a una libertà di circolazione sia contrario a un diritto fondamentale. In tale ipotesi – enunciata per la prima volta dalla Corte di giustizia nella sentenza ERT – sarà l’interesse dello Stato a dover cedere di fronte alla libertà economica. Tale principio viene ribadito nella sentenza Coman per negare che esigenze di tutela dell’ordine pubblico e dell’identità nazionale possano opporsi al riconoscimento del matrimonio tra persone del medesimo sesso celebrato all’estero. Dopo aver sottolineato che l’ordine pubblico può essere invocato solo in caso di minaccia reale e sufficientemente grave ad uno degli interessi fondamentali della società dello Stato richiesto e che l’identità nazionale non è pregiudicata dal riconoscimento di un matrimonio estero tra persone dello stesso sesso in quanto non viene imposto allo Stato di modificare la propria legislazione per prevedere tali tipi di unioni bensì solo di riconoscerli, la Corte afferma infatti che «una misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta di cui la Corte garantisce il rispetto» (par. 47). Nel caso di specie, secondo la Corte, le esigenze invocate dallo Stato rumeno contrastano con il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e non sono, pertanto, atte a limitare la libertà di circolazione del cittadino rumeno in questione attraverso il mancato riconoscimento a questo del diritto al ricongiungimento familiare con il proprio coniuge.
Come accennato, nonostante le argomentazioni utilizzate dalla Corte non siano nuove, la loro estensione al riconoscimento di matrimoni tra persone dello stesso sesso presenta una certa rilevanza a causa della delicatezza della materia e della resistenza di alcuni Stati membri a prevedere forme di unione di tal genere. Non è quindi casuale il fatto che la Corte tenti di circondare la propria pronuncia di alcune cautele e sottolinei che l’obbligo di riconoscimento del matrimonio tra due soggetti dello stesso sesso celebrato all’estero non pregiudica l’istituto del matrimonio nello Stato del riconoscimento e «non comporta l’obbligo, per detto Stato membro, di prevedere, nella normativa nazionale, l’istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tale obbligo è circoscritto al riconoscimento di siffatti matrimoni, contratti in un altro Stato membro in conformità della normativa di quest’ultimo, e ciò unicamente ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti a tali persone dal diritto dell’Unione» (par. 45). Non è parimenti casuale che lo stesso Avvocato generale metta in luce come tale interpretazione del concetto di coniuge sia limitata all’ambito di applicazione della direttiva 2004/38 e non ponga in discussione la libertà degli Stati membri di legalizzare o meno il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Tali affermazioni riecheggiano le precisazioni operate dal Tribunale nelle citate pronunce sullo Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Anche in tali ipotesi, infatti, si sottolineava come la nozione di famiglia fatta propria da tali pronunce non producesse effetti al di fuori del limitato ambito del trattamento dei funzionari dell’Unione e non fosse idonea pertanto ad incidere sugli ordinamenti degli Stati membri. Mentre tuttavia l’ambito dei rapporti di lavoro tra Unione e funzionari si colloca in effetti in una sfera per così dire interna all’Unione europea e separata da quella degli ordinamenti degli Stati membri, ben altra rilevanza assumono le nozioni di diritto di famiglia – e in particolare di «coniuge» – elaborate dalla Corte in relazione all’istituto del ricongiungimento familiare, istituto che riguarda invece il rapporto tra cittadino dell’Unione e Stato membro di destinazione. La sua estensione anche al coniuge del cittadino dell’Unione del medesimo sesso, e soprattutto l’obbligo per lo Stato di concedere tale ricongiungimento anche qualora sia un suo cittadino ad aver contratto un matrimonio same-sex in un altro Stato membro, tende dunque ad incidere ben più nettamente sulla libertà degli Stati membri di limitare l’istituto del matrimonio unicamente ai soggetti di sesso diverso.
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