Adeus Cesare Battisti?
Lucas Carlos Lima, Università di Macerata
Con la decisione resa il 26 febbraio scorso, il giudice della 20a Corte federale brasiliana ha riaperto la delicata questione della permanenza di Cesare Battisti in Brasile. La sentenza ha annullato l’atto con il quale, nel 2011, le autorità brasiliane avevano concesso il diritto di soggiorno in Brasile a Cesare Battisti. Essa impone altresì di avviare la procedura di deportazione del cittadino italiano.
Come si ricorderà, non appena Cesare Battisti arrivò in Brasile nel 2004 lo Stato Italiano aveva chiesto la sua estradizione sulla base del Trattato di estradizione Brasile-Italia. Tale richiesta diede vita ad un lungo iter giudiziario che arrivò sino al Supremo Tribunal Federal (STF), la corte costituzionale brasiliana.
Uno dei problemi affrontati dal STF riguardò la questione della natura dei reati commessi da Battisti in Italia, in particolare se questi potessero essere considerati come reati di natura politica. Tale questione era centrale ai fini della estradizione: la natura politica del reato avrebbe giustificato il diniego della estradizione in forza tanto della legge brasiliana, quanto del Trattato di estradizione. L’art. 77, par. VII, dello Statuto dello Straniero (SdS), la legge federale che disciplina lo status giuridico degli stranieri in Brasile, prevede infatti che non possa essere concessa l’estradizione quando «il fatto costituisce reato politico». Lo STF riconobbe tuttavia che i reati commessi da Battisti non avevano natura politica, «essendo stati commessi nel contesto ordinario di uno stato di diritto democratico, ed essendo privi dei connotati propri di una reazione legittima contro atti arbitrari o tirannici». Come vedremo, la conclusione del STF su questo punto avrà un peso nella decisione del giudice della 20a Corte federale brasiliana.
Pur non rilevando l’esistenza di impedimenti all’estradizione, il STF ritenne che la decisione finale sull’estradizione dovesse consistere in un atto politico del Presidente della Repubblica. Il Presidente seguì sul punto il parere dell’Avvocatura di Stato, la quale, facendo leva sul Trattato di estradizione tra Brasile e Italia, riteneva che ai fini dell’estradizione si dovesse considerare la «condizione personale» di Battisti qualora fosse rientrato in Italia. Accogliendo tale indicazione, l’ex-presidente Lula da Silva decise il 31 dicembre 2010 di non estradare Cesare Battisti (su questo, v. il dibattito promosso dalla SIDI).
Secondo l’ordinamento giuridico brasiliano, la deportazione (art. 57 SdS) è la sanzione conseguente alla entrata o permanenza irregolare dello straniero nel Paese. La permanenza irregolare di Battisti in Brasile discende, secondo il giudice federale, da un atto adottato in violazione della legge da parte dell’autorità amministrativa, il Conselho Nacional de Imigração, che aveva concesso il permesso di soggiorno a Battisti. Quest’atto è stato ritenuto nullo poiché contrario allo SdS (Sentenza, p. 8), In particolare, risulta violato l’articolo 7, che prevede che «non sarà concesso visto allo straniero … condannato o processato in altro paese per reato doloso, che possa essere estradato secondo la legge brasiliana».
Per giustificare la natura del reato commesso da Battisti come «crime doloso» la sentenza ha fatto ricorso alla decisione del STF del 2010, la quale, come abbiamo visto, escludeva la natura politica dei reati commessi da Battisti in Italia, facendoli rientrare, semplicemente, nella categoria dei «crimes dolosos». Per ironia della sorte, la decisione che, lasciando la scelta sull’estradizione al Presidente della Repubblica, aveva finito per permettere la permanenza di Battisti in Brasile, viene ora utilizzata come elemento per giustificare la sua deportazione. Nelle parole del giudice, Battisti è uno «straniero in situazione irregolare in Brasile il quale, essendo un reo condannato nel suo paese di origine per un reato doloso, non ha il diritto di rimanere qui, e dunque, non ha il diritto di ottenere né il visto né la permanenza sul territorio» (Sentenza, p.11).
Accertata l’esistenza di un motivo di impedimento per la concessione del visto, è stata dunque dichiarata la nullità del visto già accordato. Essendo il visto nullo, Battisti non ha titolo a permanere in Brasile. Si applica per questo motivo nei suoi confronti l’articolo 57 dello SdS, che prevede la deportazione come sanzione rispetto a situazioni di permanenza irregolare (Sentenza, p.9). È stato quindi chiesto al Governo di avviare la procedura di deportazione (ivi, p. 11).
Una delle questioni più interessanti affrontate nella sentenza del 26 febbraio 2015 riguarda la deportazione di Battisti in altro Stato. In particolare, si trattava di stabilire se il fatto che in precedenza Battisti era stato oggetto di una domanda di estradizione e che tale domanda era stata negata finisse per impedire la possibilità di una sua deportazione. La sentenza, accogliendo la tesi del Pubblico Ministero, ha precisato che la decisione del Presidente della Repubblica di non estradare Battisti non implica l’impossibilità di deportazione (ivi, p.9).
Secondo l’ordinamento brasiliano, mentre il diniego di estradizione è un atto giuridico discrezionale del potere esecutivo in risposta alla richiesta di un altro governo (art. 76 SdS), la deportazione è la sanzione prevista dalla legge in caso di permanenza irregolare dello straniero in Brasile. Lo straniero irregolare può essere deportato nello Stato di cittadinanza o in altro Stato che accetti di riceverlo (art. 58, SdS). Ad avviso del giudice federale, non esiste nel caso di specie un contrasto tra la decisione di non estradare Battisti e la possibilità che questo sia deportato in altri Stati: «la deportazione non implica una violazione della decisione del Presidente della Repubblica di non estradare Battisti, poiché non è necessaria la consegna dello straniero al suo paese di nazionalità, nel caso l’Italia, potendo anche essere consegnato al paese da cui proviene [Francia] oppure ad altro Stato che accetti di riceverlo» (Sentenza, pp. 9-10). Nel corso del procedimento il Pubblico Ministero aveva sostenuto che Battisti poteva essere deportato in Messico o in Francia dal momento che il cittadino italiano aveva in precedenza risieduto in tali paesi (ivi, p. 3). In sostanza, in forza della sentenza, Battisti può essere deportato in qualsiasi paese tranne l’Italia; una deportazione verso l’Italia sarebbe invece contraria alla decisione presa in precedenza da Lula da Silva di non concedere l’estradizione.
Ciò significa che Battisti dovrà comunque dire «Adeus» al Brasile?
È difficile prevedere quali saranno gli esiti di questa nuova vicenda giudiziaria relativa alla deportazione di Battisti e quali le possibili ripercussioni nei rapporti tra Italia e Brasile. Si noti, peraltro, che questa vicenda si apre in un momento in cui un’altra richiesta di estradizione, quella avanzata stavolta dalle autorità brasiliane relativa alla persona di Henrique Pizzolato, è pendente davanti alle autorità italiane.
Tanto gli avvocati di Battisti quanto gli avvocati dello Stato brasiliano hanno dichiarato che ricorreranno contro la sentenza. Occorrerà quindi attendere la pronuncia della Corte d’Appello Federale, e dopo, molto probabilmente, dei due tribunali supremi, il Superior Tribunal de Justiça e il STF. Qualora la questione torni al STF, un dato politico da tenere in considerazione, secondo alcuni commentatori, è che da oggi al 2018 il Partido dos Trabalhadores, il partito di Lula da Silva e dell’attuale presidente, Dilma Roussef, avrà indicato 10 degli 11 giudici del STF (uno dei quali è l’ex-avvocato di Battisti). È probabile che l’argomento che sarà fatto valere dai legali di Battisti in appello farà leva su un’interpretazione estensiva dell’articolo 63 dello SdS, dove si prevede il divieto di deportazione nel caso in cui la deportazione si configuri come una estradizione «non ammessa dalla legge brasiliana». Più esattamente, potrebbe sostenersi che la decisione di non estradizione presa dal Presidente della Repubblica debba essere inclusa nella nozione di «legge brasiliana» come prevista da quella disposizione. Si tratta peraltro di un argomento poco convincente.
È possibile poi che i legali chiedano che sia rimessa alle autorità politiche la decisione circa l’opportunità di eseguire la deportazione. Infine, è probabile che si cerchi di escludere la deportazione anche sulla base dell’argomento che, una volta deportato in altro Stato, Battisti potrebbe essere sottoposto in quello Stato ad una nuova procedura di estradizione avviata su richiesta dell’Italia. A questo proposito, si noti che la legge brasiliana non attribuisce a Battisti la possibilità di scelta circa il paese dove essere deportato (art. 58 SdS).
In uno dei più celebri poemi della letteratura brasiliana – la Canção do Exilio – Gonçalves Dias, scrittore del Maranhão, narra il sentimento di nostalgia di colui che si allontana dal Brasile e non riesce a tornarvi. Ad oggi non si può dire se è arrivato per Cesare Battisti il momento di dire “Adeus” a quelle «terre di palme, laddove canta il sabiá» dei versi di Gonçalves Dias.
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